CassazionedecretoSezione 7Decisione del 19 febbraio 2024
Cassazione n. 17287/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e la memoria difensiva depositata in data 19 febbraio 2024 con la quale l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso; ritenuto che il primo motivo di impugnazione, con il quale si lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione al giudizio di appello nei confronti degli imputati presso i rispettivi domicili eletti, prospetta una nullità palesemente smentita dagli atti processuali in quanto il decreto di citazione è stato notificato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. in ragione dell'irreperibilità degli imputati al domicilio eletto; considerato che le ulteriori doglianze con cui i ricorrenti lamentano l'insussistenza del reato di cui all'art. 474 cod. pen., la mancata riqualificazione giuridica della contestata ricettazione nel reato di cui all'art. 712 cod. pen., la mancata sostituzione della pena detentiva, il diniego della sospensione condizionale per [OSCURATO:PERSONA] e la mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto sono aspecifiche in quanto meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 ap