CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2022
Cassazione n. 36722/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 624-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocat,) Giorgio TEDESCO; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 13756881002, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1581/2021 dell2 CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 18/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI. Ritenuto in l'atto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 1581/21, del 18 maggio 2021, della Corte di Appello di Milano, che — respingendone il gravame avverso la sentenza n. 8701/19, del 24 settembre 2019, del Tribunale di Milano — ha confermato il rigetto dell'opposizione dallo stesso proposta avverso estratto del ruolo del 27 aprile 2018, con cartella di pagamento n. 06820120172711525, per un importo di. €: 10.633,38; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce che, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di pretese fiscali a suo carico, recatosi presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi, "ADER") e richiesto un estratto di ruolo, apprese dell'esistenza della suddetta cartella di pagamento; - che proposta opposizione avve:so l'estratto del ruolo, con la suddetta cartella di pagamento, l'opponente deduceva la mancata notifica (inesistenza/nullità) della cartella stessa e l'intervenuta prescrizione del credito, mentre l'ADER, costituitasi in giudizio, eccepiva l'assoluta regolarità e legittimità della procedura adottata dal concessionario per la riscossione, r roclucendo documenti in fotocopia relativi, suo dire, alle notifiche della cartella e della intimazione di pagamento; - che l'adito Tribunale milanese, qualificata — secondo il Gentile, erroneamente — l'iniziativa giudiziaria„ nella parte diretta a far valere vizi del procedimento notificatorio. come opposizione ex art. 617 cod. Ric. 2022 n. 00624 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -2- proc. civ., pur accertando che non era stalla data la prova della notifica della cartella, ha ritenuto perfeziDnam l'intimazione di pagamento (anch'essa notificata per compiuta giacenza) e, pertanto, tardiva l'impugnazione dell'attore/opponente; - che quanto, invece, all'eccezione di prescrizione, individuato il fondamento del credito in sanzioni penali pecuniarie comminate con sentenza, l'adito giudicante rigettava l'eccezione sul rilievo che il credito "in tanto possa dirsi prescritto in quanto si siano prescritte le relative pene pecuniarie"; - che il gravame proposto dall'opponente veniva rigettato; - che a tale esito il secondo giudice è prevenuto sul rilievo che la proposta opposizione, quanto al profilo della dedotta mancata notifica della cartella impugnata, dovesse ir tendersi come opposizione agli atti esecutivi, donde l'inammissibilità dell'anello, essendo sul punto esperibile solo il ricorso per cassazione; - che quanto, invece, al profilo dell'eccepita prescrizione (oggetto di quella che il giudice di appello lia ritenuto, invece, un'opposizione all'esecuzione), la Corte territoriale — nel ribadire che il credito nasceva elik sanzioni penali applicate con sentenza — ha confermato come il termine di prescrizione applicabile fosse quello decennale, ex art. 2953 cod. civ., sicché, anche a volerne fissare la decorrenza dalla data della sentenza, cioè il 2010, esso non poteva dirsi interamente decorso alla data del 27 aprile 2018, in cui l'appellani e ha chiesto ed ottenuto da controparte l'estratto di ruolo relativo alla cartella in parola; - che avverso la sentenza della Corte ambrosiana ricorre per cassazione il Gentile, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa Ric. 2022 n. 00624 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -3-- pronuncia sull'inesistenza delle notifiche e sull'accertamento negativo del credito; - che il secondo motivo denuncia — sempre ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — nullità della sentenza per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto notificate la cartella di pagamento e l'intimazione di pagamento, benché fossero entrambe inesistenti, e ciò perché mancava prova del perfezionamento del procedimento notificatorio a mezzo posta, da fornirsi, secondo il ricorrente, solo mediante produzione della ricevuta di ritorno (viene richiamata Cass. Sez. Un., sent. 15 aprile 2021, n. 10012, Rv. 660953-01); - che il terzo motivo denuncia — ancora una volta ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sull'ecc2zione di prescrizione, in relazione alla pretesa "non meglio qualificata e generica" riportata sull'estratto di ruolo; - che ha resistito all'impugna2ione, con controricorso, l'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2022. Considerato in diritto - che il ricorso va dichiarato inammissibile; - che la qualificazione espressa, e non meramente generica, operata (anche) dal giudice di appello, dell'iniziativa giudiziaria assunta dal Gentile, come opposizione esecutiva, comporta — secondo il principio dell'apparenza — che la disciplina applicabile al presente giudizio sia Ric. 2022 n. 00624 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -4- quella propria delle opposizioni ex artt. 615 e 617 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 3, sent. 28 febbraio 200(, n. 4507, Rv. 588209-01; Cass. Sez. 3, sent. 14 maggio 2007, n. 11012, Ry. 597778-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 febbraio 2009, n. 26919, Rv. 610652-01; cfr., altresì, Cass. Sez. 6-2, ord. 2 marzo 2012, n. 3338, Rv. 621960-01; Cass. Sez. 3, sent. 22 giugno 2016, n. 12872, Rv. 640421-01); - che, pertanto, non operando rispetto alle opposizioni esecutive - secondo quanto previsto dall'ar. 92 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 - la disciplina relativa alla sospensione feriale dei termini di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 (cfr.., tra le molte, Cass. Sez. 6-3, t C649 -2.1ed. MgArt,t~i. Un- 1 ..lissg 8 ord. 28 settembre 2020, n. 2035,4 il presente ricorso risulta proposto oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 cod. proc. civ.; - che esso, infatti, è stato indirizzato avverso sentenza pubblicata il 18 maggio 2021, donde la tardività del :ricorso, notificato solo il 20 dicembre 2021; - che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo; - che in ragione della declaratoria di inammissibilità del ricorso va dato atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, l«. 657198-01), dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pali a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13. PQM Ric. 2022 n. 00624 sez. M3 - ud. 12-10-2022 -5- La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, all'Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], le spese del ~Alt' presente giudizio di legittimità, liquidandole in 2.500,00, oltrelspese prenotate a debito, più 15% per spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-auater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussiAenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, all'esito di adunanz