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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23989/2022

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la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NORDcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di restituzione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ed ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Napoli.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione fosse da individuare nella Corte, perché la stessa aveva riformato la sentenza di primo grado, concedendo all'imputato le attenuanti generiche.

Con ordinanza del 3 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. i. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza di secondo grado non aveva concesso le attenuanti generiche, ma si era soltanto limitata a rideterminare la pena, e che quindi il giudice ex art. 665 cod. proc. pen. dovesse essere individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

Considerato in diritto

1. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

La norma di riferimento per risolvere il conflitto è l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che, nell'individuare il giudice dell'esecuzione, dispone che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello".

Nel caso in esame, il contrasto tra le autorità giudiziarie non è, in realtà, sulla interpretazione della norma, ma sul contenuto della sentenza di secondo grado, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha declinato la competenza ( rilevando che la sentenza di appello aveva riformato la pronuncia di primo grado in punto di concessione delle attenuanti generiche (con conseguente applicazione della disposizione del comma 2, secondo periodo), e la Corte di appello di Napoli ha sollevato il contrasto evidenziando che in secondo grado non vi è stata alcuna concessione di tali attenuanti, ma solo una modifica della quantificazione della pena (con conseguente applicazione della disposizione del comma 2, primo periodo).

Alla lettura degli atti emerge essere corretta la tesi della Corte d'appello.

La pronuncia di secondo grado è, infatti, la sentenza del 5 dicembre 2018, emessa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., su accordo delle parti.

In nessun punto della motivazione della sentenza si parla di concessione delle attenuanti generiche, né le stesse sono citate in dispositivo, il cui testo è il seguente: "in riforma della sentenza emessa in data 10 gennaio 2019 dal gip del Tribunale di Napoli nord, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la già ritenuta continuazione con la già ritenuta recidiva, e con la diminuente per il rito, riduce la pena in quella di anni 6 mesi 2 di reclusione ed euro 4.0000 di multa".Anzi, prevedendo il dispositivo la conferma dell'aumento di pena conseguente alla recidiva già riconosciuta in primo grado, lo stesso induce ad escludere del tutto che possano essere state riconosciute attenuanti di alcun tipo, che avrebbero dovuto a quel punto essere bilanciate con la recidiva stessa.

In definitiva, il conflitto va risolto individuando il giudice dell'esecuzione competente a decidere l'istanza presentata dal difensore dell'imputato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] NAPOLInei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] NORDcon l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 5 novembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha declinato la propria competenza a provvedere su una istanza di restituzione presentata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA], ed ha trasmesso gli atti alla Corte d'appello di Napoli. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione fosse da individuare nella Corte, perché la stessa aveva riformato la sentenza di primo grado, concedendo all'imputato le attenuanti generiche. Con ordinanza del 3 novembre 2021 la Corte d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha sollevato conflitto negativo di competenza ex artt. i. 28 e 30 cod. proc. pen., evidenziando che la sentenza di secondo grado non aveva concesso le attenuanti generiche, ma si era soltanto limitata a rideterminare la pena, e che quindi il giudice ex art. 665 cod. proc. pen. dovesse essere individuato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo che sia riconosciuta la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Considerato in diritto 1. Il conflitto deve essere risolto dichiarando la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. La norma di riferimento per risolvere il conflitto è l'art. 665, comma 2, cod. proc. pen., che, nell'individuare il giudice dell'esecuzione, dispone che "quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello". Nel caso in esame, il contrasto tra le autorità giudiziarie non è, in realtà, sulla interpretazione della norma, ma sul contenuto della sentenza di secondo grado, in quanto il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha declinato la competenza ( rilevando che la sentenza di appello aveva riformato la pronuncia di primo grado in punto di concessione delle attenuanti generiche (con conseguente applicazione della disposizione del comma 2, secondo periodo), e la Corte di appello di Napoli ha sollevato il contrasto evidenziando che in secondo grado non vi è stata alcuna concessione di tali attenuanti, ma solo una modifica della quantificazione della pena (con conseguente applicazione della disposizione del comma 2, primo periodo). Alla lettura degli atti emerge essere corretta la tesi della Corte d'appello. La pronuncia di secondo grado è, infatti, la sentenza del 5 dicembre 2018, emessa, ex art. 599-bis cod. proc. pen., su accordo delle parti. In nessun punto della motivazione della sentenza si parla di concessione delle attenuanti generiche, né le stesse sono citate in dispositivo, il cui testo è il seguente: "in riforma della sentenza emessa in data 10 gennaio 2019 dal gip del Tribunale di Napoli nord, appellata da [OSCURATO:PERSONA], con la già ritenuta continuazione con la già ritenuta recidiva, e con la diminuente per il rito, riduce la pena in quella di anni 6 mesi 2 di reclusione ed euro 4.0000 di multa".Anzi, prevedendo il dispositivo la conferma dell'aumento di pena conseguente alla recidiva già riconosciuta in primo grado, lo stesso induce ad escludere del tutto che possano essere state riconosciute attenuanti di alcun tipo, che avrebbero dovuto a quel punto essere bilanciate con la recidiva stessa. In definitiva, il conflitto va risolto individuando il giudice dell'esecuzione competente a decidere l'istanza presentata dal difensore dell'imputato nel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], cui dispone trasmettersi gli atti. Così dec
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