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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 gennaio 2020

Cassazione n. 41018/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], „[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, ha eccepito la tardività del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, sostenendo la tempestività di quello del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata emessa il 9 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato — sia a fini penali che civili — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, per truffa, patrocinio infedele, falso in atto pubblico e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ([OSCURATO:PERSONA]) e, solo per quest'ultimo reato, gli altri due.

Per i plurimi addebiti di cui all'art. 485 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado in virtù della depenalizzazione di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7.

La riforma in appello ha riguardato la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha beneficiato della declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di truffa e patrocinio infedele e della conseguente rideterminazione in mitius della pena, con conferma in toto delle statuizioni civili.

Le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — applicate in primo grado nella misura fissa di dieci anni — non hanno subito riforma.

Questa una sintesi del quadro fattuale — per come ricostruito nelle sentenze di merito — nei limiti strettamente necessari ad un'illustrazione funzionale ad inquadrare le doglianze formulate.

L'ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui rispondono tutti gli imputati concerne il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 12 luglio, depositata il 6 agosto 2013, società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], priva di un proprio patrimonio e non realmente operativa, creata ad hoc per un'operazione con [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, era infatti legato all'accollo, da parte della predetta, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA]., accollo che costituiva il pagamento delle azioni delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa, detenute da [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistare.

A questo proposito, le decisioni di primo e secondo grado hanno ricostruito che, con due contratti preliminari, era stato pattuito che il pagamento del prezzo delle azioni avvenisse con l'accollo liberatorio, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; anche se al di fuori della contestazione, è opportuno segnalare altresì che, con altre due scritture, si era stabilito l'ulteriore accollo, sempre in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per la medesima causa di cui sopra, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA].

La vendita delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa non si era perfezionata perché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, sicché erano rimasti, in virtù dell'accollo liberatorio, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] i debiti della [OSCURATO:SOCIETA].; la prima, non avendo altre risorse, era stata ineluttabilmente condotta al fallimento, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva eliminato le corrispondenti passività.

In particolare, era stato ammesso al passivo di Global service il credito di [OSCURATO:PERSONA] originariamente vantato verso la [OSCURATO:SOCIETA]., che è poi lo stesso credito in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del reato sub B), per avere falsificato il provvedimento del Tribunale civile di Milano per far apparire svolte attività professionali in favore della Mantegazza e contro la [OSCURATO:SOCIETA] che, invece, non vi erano state, tradendo la fiducia della cliente.

L'assetto delle varie società in qualche modo coinvolte nella vicenda — che costituisce, a sua volta, l'antefatto della vicenda appena evocata — è molto complesso ed è ampiamente ricostruito nelle sentenze di merito: basti qui ricordare che, secondo i Giudici di merito, gli accadimenti concernenti le entità imprenditoriali di interesse, con alleanze variabili, si sono snodati per alcuni anni e che esisteva un gruppo societario che vedeva come società controllante (anche della Cemsa) la [OSCURATO:SOCIETA], nella quale hanno finito per fronteggiarsi tre gruppi di azionisti con interessi contrastanti, i gruppi Cribiù - Volontè, la Pielco, riferibile al costruttore Pigozzi, e la [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (in passato, amico e commercialista di riferimento dei Cribiù e di Volontè, con cui poi i rapporti si erano logorati) e [OSCURATO:PERSONA], marito e moglie.

In questo quadro, dopo il fallimento di un'operazione di acquisto di partecipazioni azionarie detenute in Cemsa e in [OSCURATO:SOCIETA] dai Cribiù - Volontè da parte della MC Holding, riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], nel 2009 i Cribiù e Volontè si erano rivolti all'imputato [OSCURATO:PERSONA], di professione avvocato, per ottenere il controllo del gruppo, ponendosi così in contrapposizione con la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA].

Ed è in questo contesto che si collocano sia la bancarotta di cui si è detto, sia i reati addebitati al solo [OSCURATO:PERSONA], officiato da un ampio mandato per la tutela degli interessi dei soci Cribiù e Volontè in [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa, ivi comprese le necessarie deleghe per partecipare alle assemblee delle società in questione.

Quanto, tuttavia, all'operazione che aveva coinvolto la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. i clienti di [OSCURATO:PERSONA] hanno negato un loro consapevole coinvolgimento e l'ipotesi di accusa. validata dai Giudici di merito, è che l'operazione rientri nell'ambito delle infedeltà professionali addebitabili al ricorrente, siccome effettuata a tutto vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nell'ambito dell'attività professionale di cui era stato incaricato — si legge altresì nelle sentenze di merito — [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto compensi per iniziative legali nell'interesse dei Cribiù e di Volontè anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella realtà mai intraprese o coltivate, falsificando sia procure alle liti che ricevute di bonifico.

In relazione ad uno degli incarichi (quello teso al recupero del capitale e degli interessi del prestito obbligazionario di [OSCURATO:PERSONA], madre di Elena e [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] — come già anticipato — aveva formato un falso provvedimento del Tribunale civile di Milano, che sostanzia l'imputazione di falso sub B) a suo carico, sopravvissuta alla declaratoria di prescrizione.

2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ai rispettivi difensori di fiducia.

3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi.

3.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il falso in atto pubblico relativo all'ordinanza del Tribunale civile di Milano di cui al capo B — lamenta violazione di legge.

Il ricorrente, in primo luogo, prospetta l'inopportunità dell'azione esecutiva dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo a favore della Mantegazza, perché ciò avrebbe costituito — a maggior ragione con riferimento alla pretesa di restituzione del capitale a termine non ancora scaduto — un segnale di fallibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguenze negative sul patrimonio della medesima e sulle partecipazioni che anche i figli della Mantegazza (che non potevano non essere consci di ciò) detenevano nella società suddetta.

A seguire, la parte sostiene che si tratterebbe di falso innocuo perché l'atto era stato inviato via mail a [OSCURATO:PERSONA], «che certamente non poteva ignorarne la reale natura stante la sua conoscenza diretta della situazione di Agro fin s.p.a. e del fatto che non erano ancora spirati i termini per poter azionare il rimborso del prestito portato dai tre certificati obbligazionari» (così testualmente il ricorso).

Inoltre, l'atto falso non aveva avuto effetti indiretti quale attività decettiva, in quanto nessuna parcella era stata emessa da [OSCURATO:PERSONA], né alcun pagamento per attività professionale era stato effettuato a favore del ricorrente.

La giustificazione del prevenuto (di avere confezionato il falso provvedimento su ispirazione della Cribiù e solo per tranquillizzare la Mantegazza, n.d.e.), sia pure apparentemente fantasiosa, è l'unica possibile.Se la complessa operazione [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] fosse andata in porto, il debito verso la Mantegazza sarebbe stato onorato con la liquidità rinveniente dall'auspicata vendita degli immobili.

3.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la bancarotta sub H) — denunzia vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente che la dinamica contrattuale della cessione delle partecipazioni societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in uno all'accollo dei debiti della prima da parte della seconda, non è particolarmente chiara nella sentenza impugnata; in particolare l'attenzione della parte si appunta sul fatto che la Corte di appello ha ritenuto, da un lato, risolto per inadempimento il contratto di cessione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa e, dall'altro, perfezionato il trasferimento dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, non sarebbe chiara la forma contrattuale adoperata e la validità del trasferimento sarebbe inficiata dalla mancanza di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all'atto del 13 marzo 2012, e dalla sottoscrizione per accettazione apposta dallo stesso ricorrente quale procuratore alle liti della Mantegazza, ancorché fosse sfornito di procura e fosse in conflitto di interessi siccome ritenuto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., una volta pacificamente risolto per inadempimento il contratto di cessione delle azioni, non poteva ritenersi onerata né del debito verso la Mantegazza, né di quello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].

Su questo aspetto — si legge nel ricorso — vi sarebbe omessa motivazione.

3.3. Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., in quanto l'unico debito di qualche rilevanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era quello nei confronti della Mantegazza, che però era già inesigibile nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riferimento a detta aggravante si apprezza nella sentenza impugnata

3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che: - l'operazione era tesa alla semplificazione ed alla concentrazione delle azioni in capo ad un soggetto unico; - se l'operazione fosse andata in porto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe fallita ed i creditori avrebbero potuto soddisfare crediti che [OSCURATO:SOCIETA]. non era in grado di onorare; - il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha avuto alcuna ricaduta sociale; - gli unici soggetti coinvolti sono stati i Cribiù.4.

Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi.

4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al tema della qualifica di amministratore di fatto della ricorrente e dell'esistenza di un accordo collusivo tra la medesima e [OSCURATO:PERSONA], tema ampiamente arato nei motivi di appello e su cui però non vi era stata risposta della Corte territoriale, se non un generico richiamo alla motivazione del Giudice di prime cure.

4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA].

A sostegno della censura, la ricorrente trascrive due stralci della deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., in tesi malamente interpretati.

4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] perché la scelta di un singolo professionista che assistesse la società nella fase prefallimentare e la conoscenza delle trattative contrattuali non valgono certamente a giustificare detta conclusione, a maggior ragione quando si tratta, come nella specie, di un socio di maggioranza.

Prosegue la ricorrente lamentando la pretermissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prima sindaco e poi liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva affermato che il potere gestorio era tutto nelle sue mani e che la proposta di divenire liquidatore gli era stata fatta dal Presidente del Collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA] (e non già dalla [OSCURATO:PERSONA]).

4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al preteso accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sarebbe una congettura autoreferenziale — si legge nel ricorso — avere ritenuto che la falsificazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano fosse stata frutto di collusione tra i due proprio perché l'uno era amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'altra della [OSCURATO:SOCIETA].

A dispetto di quanto sostiene la Corte territoriale, l'unica intercettazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è quella del 21 ottobre 2012 e non può attestare dei rapporti tra gli imputati sei mesi prima, mentre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di rapporti inaspriti tra i due.

In mancanza di accordo collusivo, non può ritenersi il concorso della [OSCURATO:PERSONA] quale extranea nella bancarotta.

4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla scorta di un generico riferimento alle dichiarazioni del Prof.

Strada e dei precedenti penali, senza considerare la positiva condotta processuale della ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso anche a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso che conta quattro motivi, preceduti da una premessa in cui è criticata la ricostruzione del fatto delle sentenze di merito.

5.1. Quanto ai veri e propri motivi di ricorso, il primo deduce vizio di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], non affermato oltre ogni ragionevole dubbio.

A parere della ricorrente, gli indicatori valorizzati dalla Corte territoriale per evincere detta qualifica non costituiscono sintomi di una gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., ma semplicemente espressione dell'esercizio dei doveri di informazione e controllo incombenti sui soci, a fortiori laddove di maggioranza.

Denunzia altresì la ricorrente che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato le dichiarazioni del prof. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. rese all'udienza del 12 gennaio 2016, allorché il predetto aveva affermato di avere pienamente esercitato il suo potere gestorio, anche con riferimento all'operazione con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., interloquendo con il socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] e con il sindaco Bosnach in quanto depositari delle informazioni storiche necessarie alla risoluzione dei problemi. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito i termini dell'operazione e le difficoltà incontrate, a riprova dell'esercizio, da parte sua, del potere gestorio rispetto ad [OSCURATO:SOCIETA]., così smentendo l'assunto circa analogo potere, di fatto, in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

La sentenza impugnata — sostiene altresì la ricorrente — non chiarisce la rilevanza della consegna, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allo Strada ed all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], della bozza della proposta irrevocabile di acquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero rilievo le intercettazioni evocate dai Giudici di merito, successive ai fatti ed indicative solo di un rapporto cordiale con [OSCURATO:PERSONA].

Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], esse evidenziano solo la necessità che la predetta manifestasse il suo preventivo consenso all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa da parte della promissaria acquirente, a partire dalla sottoscrizione del preliminare di cessione.

Prosegue la ricorrente deducendo un travisamento della prova quanto all'impatto dell'operazione "incriminata" sulle vicende prefallimentari della [OSCURATO:SOCIETA]., legata al fatto che gli accolli sono successivi all'atto di desistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., creditore della [OSCURATO:SOCIETA]. (vi sarebbe un errore della Corte di appello, che ha indicato la data nel 2 marzo 2013 e non nel 2 marzo 2012).

Vi sarebbero diverse circostanze — si legge da ultimo nel motivo di ricorso — che deporrebbero per la riferibilità delle scelte concernenti le operazioni incriminate ai soggetti intranei alle società e legate a precise direttrici strategiche.

5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso della [OSCURATO:PERSONA] quale extranea nel reato proprio.

Sostiene la parte che il suo ruolo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato affermato in maniera apodittica, con l'insufficiente richiamo ad una generica consapevolezza o a un indefinito interessamento.

5.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]., evocando giurisprudenza di questa Corte sul tema.

Quanto ai dati che i Giudici di merito hanno evinto dalla relazione del curatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente vi oppone che i contratti di cessione da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano avuto completa esecuzione con riferimento alle azioni di CEMSA e parziale esecuzione quanto alle azioni FINEST. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] non si erano insinuati al passivo, sicché nessuna erosione di attivo patrimoniale e nessun aggravio di passività era disceso dall'operazione di accollo liberatorio verso i medesimi.

La convenzione di accollo del 16.3.12 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto al debito verso la Mantegazza e la [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva consentito la liberazione delle azioni CEMSA ed il transito delle stesse nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conclusione, ne discende che la mancata cessione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] (impedita dal pegno [OSCURATO:SOCIETA]) non aveva comportato alcun danno perché tutti i creditori accollatari avevano rinunziato al proprio credito, mentre il trasferimento delle azioni CEMSA si era perfezionato, sicché esse facevano parte dell'attivo fallimentare, donde l'accollo dei debiti che vi si collegava non aveva avuto alcuna portata depauperativa.

Il motivo di ricorso si conclude con l'affermazione che, essendo [OSCURATO:PERSONA] un falsus procurator della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gli atti compiuti per conto di quest'ultima non vincolavano la società, donde il suo fallimento non può essere effetto degli stessi.

5.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi sfornito di motivazione.

6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi.

6.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. attribuito all'imputato.

Si sostiene nel ricorso che, in spregio ai canoni valutativi della qualifica anzidetta enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha individuato, quali indicatori, attività riconducibili semplicemente alla necessaria soddisfazione dei doveri di informazione e controllo incombenti sui soci.

Il teste Strada, liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha riferito di rapporti con [OSCURATO:PERSONA], ma solo con la [OSCURATO:PERSONA] e con Busnach.6.2.

Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus nel reato proprio, fondato sulla sottoscrizione degli accolli e sull'interesse del medesimo al loro perfezionamento.

La tesi del ricorrente si fonda sull'assenza di poteri gestori in [OSCURATO:SOCIETA]. pari a quelli del liquidatore (essendo un mero socio di maggioranza), sulla materiale impossibilità di gestire la società predetta e di decidere circa le cessione dei cespiti di proprietà della partecipata CEMSA e FINEST nei confronti della XSOLAR siccome sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa dal 13 dicembre 2010 al primo marzo 2012 e sulla circostanza che le scelte liquidatorie erano state assunte dai soci di minoranza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Volontè.

In conclusione, sostiene la parte, difetterebbe il coefficiente soggettivo.

6.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova quanto alle ragioni che hanno comportato il differimento dell'udienza prefallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., costituite dalla sottoscrizione di contratti preliminari di acquisto delle partecipazioni detenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Volontè e non agli atti di accollo, tutti sottoscritti successivamente alla desistenza del creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riprova del suo assunto, il ricorrente trascrive il contenuto dei due contratti preliminari.

6.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ad onta del minimo contributo offerto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato.

1.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il reato di cui al capo B) — è inammissibile in quanto, per la gran parte, teso a sostenere — peraltro in maniera non particolarmente chiara — la tesi circa l'esistenza di una logica alla base dell'agire del prevenuto quanto all'incontestata falsificazione del provvedimento del Tribunale civile di Milano apparentemente emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sue ragioni di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

La lettura dei fatti agitata dal ricorrente, tuttavia, si scontra con le ricche argomentazioni della sentenza impugnata a proposito della natura francamente mistificatoria della condotta del prevenuto, tesa a far apparire adempiuta l'attività professionale di cui la Mantegazza — dalla quale [OSCURATO:PERSONA] si era anche fatto consegnare gli originali dei certificati obbligazionari — lo aveva incaricato e ad evitare azioni esecutive nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del rapporto di collusione con la [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata ha ricostruito quanto al reato di cui al capo H).

Peraltro ì il ricorso manca di confronto con la decisione avversata quando quest'ultima, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso che potesse esservi margine per accedere alla versione dell'imputato — circa un accordo con la figlia della Mantegazza per la falsificazione — essendo quest'ultima viceversa interessata a vedere riconosciute le ragioni della madre, peraltro in contrapposizione con la [OSCURATO:SOCIETA]., contro la quale si concentravano le iniziative giudiziarie dei Cribiù.

Trascura, altresì, il ricorrente il passaggio della pronunzia avversata in cui la fondatezza dell'ipotesi accusatoria quanto alla falsificazione in parola viene validata anche dalla circostanza che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] si inserisce in una messe molto più ampia di condotte truffaldine ai danni dei propri clienti, per cui oggi non si discute più essendo cadute sotto la scure della depenalizzazione e della prescrizione.

Si tratta di un'impostazione che contrappone, a quella della Corte di appello, una propria fantasiosa, aspecifica e disorganica ricostruzione, che non può avere alcuno spazio nel giudizio di legittimità.

Così facendo e seguendo un proprio approccio critico disancorato dal ragionamento cui le doglianze si contrapponevano, infatti, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. ed all'esegesi di questa Corte (ribadita da Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, dal momento che l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Quanto alla tesi del falso innocuo, non è chiaro al Collegio in che senso essa venga agitata dalla parte.

Se — in un tentativo di decodifica di un'impostazione di parte piuttosto criptica quanto si vuole sostenere è che il falso sarebbe innocuo perché la Cribiù — figlia della Mantegazza — sapeva ed approvava la falsificazione, il ricorso è aspecifico perché trascura le argomentazioni spese a questo riguardo dalla Corte territoriale (di cui già si è scritto).

Né ha rilievo — come pure il ricorso pare sostenere che la produzione del provvedimento falsificato non sia stata seguita dalla richiesta di un compenso da parte di [OSCURATO:PERSONA], perché ciò attiene agli effetti dell'atto e non già alla sua ontologica consistenza decettiva rispetto alla pubblica fede.

A quest'ultimo proposito, deve dirsi, infatti, che il riferimento alla figura del falso innocuo è improprio, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei delitti contro la fede pubblica, l'innocuità del falso ricorre quando debba escludersi l'idoneità ontologica dell'atto falso ad ingannare la fede pubblica (nel senso che l'infedele attestazione — nel falso ideologico — o la compiuta alterazione nel falso materiale appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio), ma non quando il falso sia inutile sotto il profilo dell'uso che si intende fare del documento (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, 17.10.2013, n. 2809, Ventriglia, rv. 258946; Sez. 3, n. 34901 del 19/7/2011, Testori, rv. 250825; Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 238875 - 01; Sez. 5, n. 11681 del 30/09/1997, Brasola, Rv. 209266).

1.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la bancarotta sub H) — è parimenti inammissibile.

L'impugnativa, infatti, mostra di trascurare quanto si legge nella sentenza impugnata — e, prima ancora era l'appello sul punto a non confrontarsi con la decisione di prime cure — a proposito del fatto che l'accollo era stato reputato immediatamente efficace anche dal Tribunale fallimentare e che il debito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Mantegazza, poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA], era stato ammesso al passivo di quest'ultima.

Peraltro, nell'indugiare su una diversa ricostruzione degli effetti dei contratti preliminari in cui si pattuì l'accollo, il ricorrente avrebbe dovuto, per smentire il costrutto delle sentenze di merito, al più denunziare un travisamento della prova rispetto all'esegesi sugli effetti dei contratti in discorso, allegandone copia, ma ciò non ha fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Singolare è, poi, che il ricorrente ritenga che la Corte distrettuale abbia affermato, a pag. 52 della sentenza impugnata, che il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle azioni CEMSA si fosse effettivamente perfezionato, tenuto conto che si tratta della parte della motivazione della decisione avversata in cui sono stati riportati dalla Corte di merito i motivi di appello e, quindi, le tesi della difesa.

Circa la non validità dell'accordo per la mancanza di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all'atto del 13 marzo 2012, e per la sottoscrizione per accettazione apposta dallo stesso ricorrente quale procuratore alle liti della Mantegazza (ancorché fosse sfornito di procura e fosse in conflitto di interessi siccome ritenuto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1), il ricorso è ugualmente inammissibile in quanto, sul punto, non vi era motivo di appello.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).1.3.

Coglie, invece, nel segno, il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.

La sentenza di primo grado, infatti, non aveva dedicato alcuna specifica proposizione a giustificare il riconoscimento dell'aggravante, l'appello aveva, invece, affrontato il tema, contestando l'applicazione della circostanza e, ciò nonostante, neanche la Corte territoriale ha fornito alcuna risposta alle considerazioni con le quali la parte contestava il riconoscimento del danno di rilevante gravità.

Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata, al fine di consentire alla Corte di rinvio di fornire motivazione sul punto.

1.4. Manifestamente infondata è la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria.

D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596).

1.5. Pur in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata anche per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni.

1.5.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità che si è registrata negli ultimi anni.

Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni.

Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953.

Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio.

1.5.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte».

2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ma anche per la sua posizione occorre pronunziare parziali annullamenti.

2.1. Tutti i motivi, di entrambi i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA], che riguardano l'individuazione del suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. o, comunque, il suo ruolo nella vicenda, possono essere trattati insieme — salva la precisazione di alcuni aspetti per quanto concerne specifiche doglianze — in quanto essi presentano tratti comuni e sono tutti caratterizzati da un tentativo di indurre una nuova lettura degli atti di causa, diversa ed alternativa rispetto a quella della Corte di merito.

Le argomentazioni di quest'ultima, poi, sono significative sia perché evidenziano dei segnali di un coinvolgimento in scelte proprie dell'organo amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché denotano l'apporto concorsuale dell'imputata all'operazione incriminata, apporto che — preme al Collegio sottolinearlo — prescinde anche dalla ricostruzione di un ruolo gestorio di fatto nella [OSCURATO:SOCIETA], ben potendo trattarsi di un qualsiasi contributo alla realizzazione dell'azione illecita, a prescindere dalla carica — di fatto — rivestita.

2.1.1. In primo luogo —a dispetto di quanto si legge nel secondo e nel terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — non appare manifestamente illogica la considerazione della Corte territoriale a proposito della significatività, nel senso del ruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]., della scelta, compiuta proprio dall'imputata, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale professionista incaricato di tutelare le ragioni della società in sede prefallimentare, condotta che, contrariamente a quanto agitato nell'impugnativa, costituisce ben più del diritto/dovere di informazione sulle vicende societarie che spetta al singolo socio, ancorché di maggioranza.

Si tratta, invero, di una condotta che concerne una scelta strategica per le sorti della società, certamente eloquente di un potere gestorio dell'ente in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

A questo proposito, non coglie nel segno la doglianza di travisamento della prova sviluppata nel secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giacché la prima parte della deposizione Portinaro sembra proprio confermare quanto sostiene la Corte di appello a proposito del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], tanto che fu proprio quest'ultima e non il liquidatore che era già in carica a conferire mandato al legale per tutelare le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA]. in sede fallimentare.

2.1.2. [OSCURATO:SOCIETA] appare manifestamente illogica la proposizione della Corte distrettuale a proposito della "segnalazione" di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel senso che quest'ultima fornì all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le bozze del contratto preliminare redatte da [OSCURATO:PERSONA].

In questo senso non coglie nel segno la doglianza di cui al secondo motivo del ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA] circa il travisamento della prova, trattandosi, al più, della restituzione, in forma forse un po' contratta (pag. 72 della sentenza impugnata, «il PORTINARO ha altresì confermato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] gli era stato segnalato proprio dalla cliente [OSCURATO:PERSONA]»), ma non errata, di quanto da Portinaro dichiarato a proposito del fatto che le proposte dell'[OSCURATO:PERSONA] circa i contratti preliminari gli erano state veicolate proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 19 verbale deposizione Portinaro, allegato al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

2.1.3. Un ulteriore indicatore del ruolo della ricorrente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] — con cui i ricorsi non si confrontano — è quello relativo alla sua conoscenza dei termini dell'operazione, conoscenza ammessa dall'imputata in dibattimento, tanto da avere esplicitamente affermato di sapere della valenza liberatoria dell'accollo, sulla base del quale il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto un rinvio dell'udienza prefallimentare; che le cause del rinvio fossero diverse è un'affermazione di parte e non è caratterizzato da autosufficienza — per mancanza della dovuta allegazione o indicazione — il ricorso quando sostiene che la rinunzia del creditore [OSCURATO:SOCIETA] era del 2 marzo 2012 e non del 2 marzo 2013, che, di conseguenza, non era legata alle vicende dell'accollo e che, sul punto, vi sarebbe stato travisamento della prova (primo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]).

Peraltro, non si comprende la decisività di tale eventuale errore, dal momento che la vicenda dei preliminari andava avanti da tempo e quelli del 13 e 16 marzo e luglio 2012 hanno visto solo sostituite le modalità di pagamento delle partecipazioni azionarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con l'inserzione degli accolli.

Per altro verso, occorre rilevare che la sentenza impugnata, a pag. 77, evidenzia non già l'incidenza dell'operazione su [OSCURATO:SOCIETA], ma l'effetto più generale che si era determinato, vale a dire quello di ottenere un rinvio dell'udienza prefallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Milano.2.1.4.

Non vi è confronto, inoltre, con il passaggio della sentenza impugnata laddove, quale ulteriore indicatore della qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e del suo interesse nell'operazione, si fa riferimento alla circostanza che la ricorrente garantì al liquidatore Strada, che nutriva dubbi sull'affidabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che quest'ultima aveva le potenzialità economiche e finanziarie per portare a compimento l'operazione, confermando quanto garantito da [OSCURATO:PERSONA].

2.1.5. Sulla base di queste osservazioni, in particolare tenuto conto del ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed all'operazione stessa e considerata la logica di quest'ultima, di matrice depauperativa rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tesa a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. dalle conseguenze dei propri inadempimenti, non può essere tacciata di manifesta illogicità la tesi accolta nelle sentenze di merito a proposito dell'accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

D'altra parte la sentenza impugnata non manca di fornire un'ulteriore, logica giustificazione della consistenza del ruolo e dell'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA], valorizzando in malam partem le intercettazioni, rispetto alle quali la parte si limita ad una generica negatoria di rilevanza, senza affrontare anche il passaggio della sentenza impugnata che riguarda la risposta positiva registrata in una telefonata, data di slancio dalla [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di "chiudere la partita [OSCURATO:PERSONA]".

2.1.6. Con riferimento alla dedotta pretermissione della valenza in bonam partem della testimonianza Strada (il liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].), deve dirsi che i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] rasentano l'inammissibilità in quanto sembrano evocare un diverso scrutinio delle fonti di prova, in particolare ricercando una differente valorizzazione del contributo testimoniale in discorso.

Laddove, poi, quella della ricorrente debba essere considerata una denunzia di travisamento della prova per omissione, deve dirsi che i ricorsi non sono adeguatamente specifici quanto al punto della deposizione che si assume travisato e che escluderebbe un potere di gestione o cogestione in capo alla [OSCURATO:PERSONA].

Non ultima, infatti, va smentita la tesi che fa da sfondo a quest'ultima censura, vale a dire quella secondo cui l'esistenza di concreti poteri di gestione del liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. che le sentenze di merito non hanno negato — escluderebbe che vi fosse il concorrente esercizio di un potere gestorio in capo ad altri.

In questo senso può essere di ausilio la giurisprudenza di questa Corte concernente i rapporti tra le figure dell'amministratore di diritto e quello di fatto quando vi sia un esercizio concorrente di poteri gestori, secondo la quale la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali — in tempi successivi o anche contemporaneamente — esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094, in motivazione; Sez. 5, 22 novembre 2007, Cristiano, rv. 238893).

2.1.7. Quanto, infine, alle doglianze che agitano una diversa ricostruzione delle vicende societarie su cui si sono innestati i comportamenti censurati, si tratta di censure di fatto, inammissibili nel giudizio di legittimità.

Né assume rilievo il passaggio — effettivamente oscuro — della decisione avversata che si riferisce ad una missiva del 25 gennaio 2012, aspetto che, di fronte alla mole di elementi positivamente vagliati dalla Corte territoriale, assume un ruolo non essenziale nell'economia della motivazione.

Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 2712271; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988).

2.2. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta vizio di motivazione in ordine al preteso accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —è infondato.

Secondo l'esegesi di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus — istigatore e beneficiario delle operazioni — è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315).

Nel caso di specie, le sole caratteristiche dell'operazione — estremamente penalizzanti per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], e fortemente convenienti per la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] — costituiscono una giustificazione non manifestamente illogica circa l'esistenza di un accordo collusivo.

Se a ciò poi si aggiunge il rilievo dell'ampia messe di attività professionali che [OSCURATO:PERSONA] fraudolentemente non ha svolto per i Cribiù - Volontè e che sarebbero andate contro gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], allora la motivazione appare ancor più solida e resiste alle censure della ricorrente.

2.3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore; ci si riferisce al ruolo decisivo rivestito nella vicenda, ai precedenti specifici, per un reato fiscale e per un fatto bancarotta fraudolenta — fatti per i quali la ricorrente è stata attinta da misura cautelare — e alla pervicacia dimostrata, commettendo ulteriori illeciti anche dopo aver già beneficiato due volte delle circostanze attenuanti generiche.

Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244).

3. Venendo agli argomenti trattati nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], si rinvia al g

2.1. in cui i temi della qualifica di amministratore di fatto e quello del coinvolgimento della ricorrente nell'operazione incriminata sono stati trattati unitariamente. 3.1 Giova aggiungere solo che per il resto il ricorso in parola trascende i limiti del giudizio di legittimità, pretendendo uno scrutinio di merito che è estraneo all'ambito decisionale di questa Corte.

A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete.

Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260).

Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).

3.2. In ordine al motivo di ricorso che attiene al trattamento sanzionatorio, anche in questo caso, come già precisato per l'[OSCURATO:PERSONA], va ricordato che l'inflizione di una pena sotto la media edittale rende l'onere argomentativo del ricorrente sul punto poco intenso.

Resta da dire che la sentenza impugnata ha dedicato specifiche argomentazioni alla scelta dosimetrica, riferendosi al ruolo decisivo ed i precedenti specifici della ricorrente.

3.3. Come anticipato, la sentenza impugnata, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], va annullata a prescindere dall'infondatezza del ricorso.

3.3.1. Una prima ragione di annullamento attiene alla mancanza di motivazione circa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] concorre con [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto un motivo di ricorso proprio sul difetto motivazionale che affligge la sentenza impugnata quanto a questo aspetto (trattato al § 1.3., cui si rinvia), che tale ricorso non fonda su ragioni esclusivamente personali e tenuto conto della natura oggettiva della circostanza, opera l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. che impone di annullare, in parte qua, la decisione avversata nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non abbia formulato specifico motivo di ricorso.

A questo riguardo, giova rievocare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686).

Ne consegue che la Corte territoriale, anche per la posizione di questa imputata, dovrà valutare se il fatto-reato di cui risponde in concorso abbia generato un danno patrimoniale di rilevante gravità.

3.3.2. Il secondo aspetto per cui la sentenza va annullata anche per la [OSCURATO:PERSONA] riguarda la comminatoria delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni, che impone, dopo gli interventi della Consulta e delle Sezioni Unite di questa Corte, l'annullamento con rinvio, come illustrato al § 1.4., cui pure si rimanda.

4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato.

4.1. Prima di dare conto delle ragioni dell'annullamento, occorre precisare che l'eccezione di intempestività del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla difesa delle parti civili in udienza, non è fondata. - La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 gennaio 2020 ed è stata depositata 1'8 febbraio 2020, nel rispetto del termine di trenta giorni indicato in sentenza ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che scadeva, appunto 1'8 febbraio 2020. - Il termine per impugnare di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. iniziava a decorrere dal giorno successivo all'8 febbraio 2020, trentesimo giorno dalla pronunzia della sentenza impugnata (tra le tante, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 ; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Dimetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683). - Tuttavia, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modifiche dalla

I. 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 83, comma 2, ha previsto la sospensione di tutti i termini processuali, tra cui, naturalmente anche quello per impugnare. - Il termine iniziale della sospensione era il 9 marzo 2020, mentre quello finale è stato aggiornato più volte, per poi essere portato all'il maggio 2020, per un totale di sessantaquattro giorni.- Ne consegue che il decorso del termine a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] si è interrotto il 9 marzo 2020 e andava nuovamente computato dal 12 maggio 2020, sicché l'ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso era il 27 maggio 2020. - Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato, appunto, il 27 maggio 2020.

Ne consegue che l'eccezione della difesa delle parti civili è priva di fondamento.

4.2. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] fonda sulle ragioni di seguito illustrate.

La motivazione della sentenza avversata non resiste alle censure del ricorrente, che ha dubitato della tenuta logica della decisione avversata sotto il profilo della ricostruzione del suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. o, comunque, del suo grado di partecipazione all'operazione.

In effetti, riguardando la decisione della Corte di appello, il suo ruolo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] pare evincersi, in primo luogo, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; questi lo ha definito come "l'uomo che aveva il controllo di [OSCURATO:PERSONA]" e ha riferito che, prima di dare il via per le trattative con il professor Strada, liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], si era recato proprio da [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarne l'approvazione, aggiungendo che il ricorrente era stato sempre tenuto al corrente di tutte le fasi delle operazioni incriminate.

E' evidente che tali dichiarazioni, siccome provenienti da un coimputato, necessitano di riscontri e che l'unico dato oggettivo individuato in sentenza è quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione da parte di Giarnera, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], sottoscrizione avvenuta in un bar di Saronno.

L'altra argomentazione è di natura logica ma è tesa a smentire un dato contrario all'impostazione colpevolista, laddove la Corte territoriale ha spiegato il ruolo defilato di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della sua collocazione, in quel periodo, agli arresti domiciliari per altra causa.

Ebbene, è opinione del Collegio che la motivazione non si sottragga alle critiche del ricorrente, siccome povera di un tessuto argomentativo solido che abbia razionalmente spiegato — anche eventualmente inquadrando la figura di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli antefatti della vicenda sub iudice — perché l'imputato debba ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché egli vada ritenuto un soggetto coinvolto nell'operazione incriminata.

Quanto al primo aspetto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità — pur non postulando la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica ricollega pur sempre la prova della posizione di amministratore di fatto all'esistenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove però sia sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767).

Nel caso di specie tale motivazione non si apprezza nella sentenza impugnata, che ha omesso una valutazione ragionata di tutti gli elementi che andavano a comporre il coacervo probatorio, sicché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] andrà nuovamente esaminata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, che dovrà vagliare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413).

Il motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è, naturalmente, assorbito.

5. Il governo delle spese sostenute dalle parti civili nel pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso dell'[OSCURATO:PERSONA] e rigettarsi i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per le parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], „[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che si è associato alle conclusioni del Procuratore generale, ha eccepito la tardività del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] ed ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi, sostenendo la tempestività di quello del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata emessa il 9 gennaio 2020 dalla Corte di appello di Milano, che ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Monza che aveva condannato — sia a fini penali che civili — [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, per truffa, patrocinio infedele, falso in atto pubblico e bancarotta fraudolenta da operazioni dolose ([OSCURATO:PERSONA]) e, solo per quest'ultimo reato, gli altri due. Per i plurimi addebiti di cui all'art. 485 cod. pen., [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto in primo grado in virtù della depenalizzazione di cui al d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7. La riforma in appello ha riguardato la sola posizione di [OSCURATO:PERSONA], che ha beneficiato della declaratoria di prescrizione in ordine ai reati di truffa e patrocinio infedele e della conseguente rideterminazione in mitius della pena, con conferma in toto delle statuizioni civili. Le pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. — applicate in primo grado nella misura fissa di dieci anni — non hanno subito riforma. Questa una sintesi del quadro fattuale — per come ricostruito nelle sentenze di merito — nei limiti strettamente necessari ad un'illustrazione funzionale ad inquadrare le doglianze formulate. L'ipotesi di bancarotta fraudolenta di cui rispondono tutti gli imputati concerne il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dichiarato dal Tribunale di Monza con sentenza del 12 luglio, depositata il 6 agosto 2013, società amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA], priva di un proprio patrimonio e non realmente operativa, creata ad hoc per un'operazione con [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta amministrata di fatto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., secondo la ricostruzione dei Giudici di merito, era infatti legato all'accollo, da parte della predetta, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA]., accollo che costituiva il pagamento delle azioni delle società [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa, detenute da [OSCURATO:SOCIETA], che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava ad acquistare. A questo proposito, le decisioni di primo e secondo grado hanno ricostruito che, con due contratti preliminari, era stato pattuito che il pagamento del prezzo delle azioni avvenisse con l'accollo liberatorio, in capo a [OSCURATO:PERSONA], dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; anche se al di fuori della contestazione, è opportuno segnalare altresì che, con altre due scritture, si era stabilito l'ulteriore accollo, sempre in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per la medesima causa di cui sopra, di debiti della [OSCURATO:SOCIETA] nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA]. e della [OSCURATO:PERSONA]. La vendita delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa non si era perfezionata perché la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era risultata inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, sicché erano rimasti, in virtù dell'accollo liberatorio, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] i debiti della [OSCURATO:SOCIETA].; la prima, non avendo altre risorse, era stata ineluttabilmente condotta al fallimento, mentre la [OSCURATO:SOCIETA] aveva eliminato le corrispondenti passività. In particolare, era stato ammesso al passivo di Global service il credito di [OSCURATO:PERSONA] originariamente vantato verso la [OSCURATO:SOCIETA]., che è poi lo stesso credito in relazione al quale [OSCURATO:PERSONA] è stato riconosciuto responsabile del reato sub B), per avere falsificato il provvedimento del Tribunale civile di Milano per far apparire svolte attività professionali in favore della Mantegazza e contro la [OSCURATO:SOCIETA] che, invece, non vi erano state, tradendo la fiducia della cliente. L'assetto delle varie società in qualche modo coinvolte nella vicenda — che costituisce, a sua volta, l'antefatto della vicenda appena evocata — è molto complesso ed è ampiamente ricostruito nelle sentenze di merito: basti qui ricordare che, secondo i Giudici di merito, gli accadimenti concernenti le entità imprenditoriali di interesse, con alleanze variabili, si sono snodati per alcuni anni e che esisteva un gruppo societario che vedeva come società controllante (anche della Cemsa) la [OSCURATO:SOCIETA], nella quale hanno finito per fronteggiarsi tre gruppi di azionisti con interessi contrastanti, i gruppi Cribiù - Volontè, la Pielco, riferibile al costruttore Pigozzi, e la [OSCURATO:SOCIETA]., facente capo a [OSCURATO:PERSONA] (in passato, amico e commercialista di riferimento dei Cribiù e di Volontè, con cui poi i rapporti si erano logorati) e [OSCURATO:PERSONA], marito e moglie. In questo quadro, dopo il fallimento di un'operazione di acquisto di partecipazioni azionarie detenute in Cemsa e in [OSCURATO:SOCIETA] dai Cribiù - Volontè da parte della MC Holding, riferibile alla [OSCURATO:PERSONA], nel 2009 i Cribiù e Volontè si erano rivolti all'imputato [OSCURATO:PERSONA], di professione avvocato, per ottenere il controllo del gruppo, ponendosi così in contrapposizione con la [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA]. Ed è in questo contesto che si collocano sia la bancarotta di cui si è detto, sia i reati addebitati al solo [OSCURATO:PERSONA], officiato da un ampio mandato per la tutela degli interessi dei soci Cribiù e Volontè in [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa, ivi comprese le necessarie deleghe per partecipare alle assemblee delle società in questione. Quanto, tuttavia, all'operazione che aveva coinvolto la fallita e la [OSCURATO:SOCIETA]. i clienti di [OSCURATO:PERSONA] hanno negato un loro consapevole coinvolgimento e l'ipotesi di accusa. validata dai Giudici di merito, è che l'operazione rientri nell'ambito delle infedeltà professionali addebitabili al ricorrente, siccome effettuata a tutto vantaggio della [OSCURATO:SOCIETA]. e, quindi, di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].Nell'ambito dell'attività professionale di cui era stato incaricato — si legge altresì nelle sentenze di merito — [OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto compensi per iniziative legali nell'interesse dei Cribiù e di Volontè anche nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella realtà mai intraprese o coltivate, falsificando sia procure alle liti che ricevute di bonifico. In relazione ad uno degli incarichi (quello teso al recupero del capitale e degli interessi del prestito obbligazionario di [OSCURATO:PERSONA], madre di Elena e [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] — come già anticipato — aveva formato un falso provvedimento del Tribunale civile di Milano, che sostanzia l'imputazione di falso sub B) a suo carico, sopravvissuta alla declaratoria di prescrizione. 2. Contro l'anzidetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ai rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] si compone di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo di ricorso — che riguarda il falso in atto pubblico relativo all'ordinanza del Tribunale civile di Milano di cui al capo B — lamenta violazione di legge. Il ricorrente, in primo luogo, prospetta l'inopportunità dell'azione esecutiva dopo l'ottenimento del decreto ingiuntivo a favore della Mantegazza, perché ciò avrebbe costituito — a maggior ragione con riferimento alla pretesa di restituzione del capitale a termine non ancora scaduto — un segnale di fallibilità della [OSCURATO:SOCIETA]., con conseguenze negative sul patrimonio della medesima e sulle partecipazioni che anche i figli della Mantegazza (che non potevano non essere consci di ciò) detenevano nella società suddetta. A seguire, la parte sostiene che si tratterebbe di falso innocuo perché l'atto era stato inviato via mail a [OSCURATO:PERSONA], «che certamente non poteva ignorarne la reale natura stante la sua conoscenza diretta della situazione di Agro fin s.p.a. e del fatto che non erano ancora spirati i termini per poter azionare il rimborso del prestito portato dai tre certificati obbligazionari» (così testualmente il ricorso). Inoltre, l'atto falso non aveva avuto effetti indiretti quale attività decettiva, in quanto nessuna parcella era stata emessa da [OSCURATO:PERSONA], né alcun pagamento per attività professionale era stato effettuato a favore del ricorrente. La giustificazione del prevenuto (di avere confezionato il falso provvedimento su ispirazione della Cribiù e solo per tranquillizzare la Mantegazza, n.d.e.), sia pure apparentemente fantasiosa, è l'unica possibile.Se la complessa operazione [OSCURATO:SOCIETA] - [OSCURATO:PERSONA] fosse andata in porto, il debito verso la Mantegazza sarebbe stato onorato con la liquidità rinveniente dall'auspicata vendita degli immobili. 3.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la bancarotta sub H) — denunzia vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente che la dinamica contrattuale della cessione delle partecipazioni societarie di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in uno all'accollo dei debiti della prima da parte della seconda, non è particolarmente chiara nella sentenza impugnata; in particolare l'attenzione della parte si appunta sul fatto che la Corte di appello ha ritenuto, da un lato, risolto per inadempimento il contratto di cessione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa e, dall'altro, perfezionato il trasferimento dei debiti di [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] il ricorrente, non sarebbe chiara la forma contrattuale adoperata e la validità del trasferimento sarebbe inficiata dalla mancanza di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all'atto del 13 marzo 2012, e dalla sottoscrizione per accettazione apposta dallo stesso ricorrente quale procuratore alle liti della Mantegazza, ancorché fosse sfornito di procura e fosse in conflitto di interessi siccome ritenuto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] definitiva, il ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., una volta pacificamente risolto per inadempimento il contratto di cessione delle azioni, non poteva ritenersi onerata né del debito verso la Mantegazza, né di quello nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. Su questo aspetto — si legge nel ricorso — vi sarebbe omessa motivazione. 3.3. Il terzo motivo di ricorso attiene al vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall., in quanto l'unico debito di qualche rilevanza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era quello nei confronti della Mantegazza, che però era già inesigibile nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] riferimento a detta aggravante si apprezza nella sentenza impugnata 3.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in relazione al quale si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che: - l'operazione era tesa alla semplificazione ed alla concentrazione delle azioni in capo ad un soggetto unico; - se l'operazione fosse andata in porto, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non sarebbe fallita ed i creditori avrebbero potuto soddisfare crediti che [OSCURATO:SOCIETA]. non era in grado di onorare; - il fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha avuto alcuna ricaduta sociale; - gli unici soggetti coinvolti sono stati i Cribiù.4. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è affidato a cinque motivi. 4.1. Il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al tema della qualifica di amministratore di fatto della ricorrente e dell'esistenza di un accordo collusivo tra la medesima e [OSCURATO:PERSONA], tema ampiamente arato nei motivi di appello e su cui però non vi era stata risposta della Corte territoriale, se non un generico richiamo alla motivazione del Giudice di prime cure. 4.2. Il secondo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e travisamento della prova quanto al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno della censura, la ricorrente trascrive due stralci della deposizione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., in tesi malamente interpretati. 4.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla qualifica di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] perché la scelta di un singolo professionista che assistesse la società nella fase prefallimentare e la conoscenza delle trattative contrattuali non valgono certamente a giustificare detta conclusione, a maggior ragione quando si tratta, come nella specie, di un socio di maggioranza. Prosegue la ricorrente lamentando la pretermissione della testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], prima sindaco e poi liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva affermato che il potere gestorio era tutto nelle sue mani e che la proposta di divenire liquidatore gli era stata fatta dal Presidente del Collegio sindacale [OSCURATO:PERSONA] (e non già dalla [OSCURATO:PERSONA]). 4.4. Il quarto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al preteso accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe una congettura autoreferenziale — si legge nel ricorso — avere ritenuto che la falsificazione dell'ordinanza del Tribunale di Milano fosse stata frutto di collusione tra i due proprio perché l'uno era amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., l'altra della [OSCURATO:SOCIETA]. A dispetto di quanto sostiene la Corte territoriale, l'unica intercettazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è quella del 21 ottobre 2012 e non può attestare dei rapporti tra gli imputati sei mesi prima, mentre l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva parlato di rapporti inaspriti tra i due. In mancanza di accordo collusivo, non può ritenersi il concorso della [OSCURATO:PERSONA] quale extranea nella bancarotta. 4.5. Il quinto motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, negate sulla scorta di un generico riferimento alle dichiarazioni del Prof. Strada e dei precedenti penali, senza considerare la positiva condotta processuale della ricorrente.5. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso anche a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso che conta quattro motivi, preceduti da una premessa in cui è criticata la ricostruzione del fatto delle sentenze di merito. 5.1. Quanto ai veri e propri motivi di ricorso, il primo deduce vizio di motivazione circa il ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], non affermato oltre ogni ragionevole dubbio. A parere della ricorrente, gli indicatori valorizzati dalla Corte territoriale per evincere detta qualifica non costituiscono sintomi di una gestione della [OSCURATO:SOCIETA]., ma semplicemente espressione dell'esercizio dei doveri di informazione e controllo incombenti sui soci, a fortiori laddove di maggioranza. Denunzia altresì la ricorrente che la Corte di merito avrebbe del tutto trascurato le dichiarazioni del prof. [OSCURATO:PERSONA], liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. rese all'udienza del 12 gennaio 2016, allorché il predetto aveva affermato di avere pienamente esercitato il suo potere gestorio, anche con riferimento all'operazione con la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., interloquendo con il socio di maggioranza [OSCURATO:PERSONA] e con il sindaco Bosnach in quanto depositari delle informazioni storiche necessarie alla risoluzione dei problemi. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiarito i termini dell'operazione e le difficoltà incontrate, a riprova dell'esercizio, da parte sua, del potere gestorio rispetto ad [OSCURATO:SOCIETA]., così smentendo l'assunto circa analogo potere, di fatto, in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. La sentenza impugnata — sostiene altresì la ricorrente — non chiarisce la rilevanza della consegna, da parte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] allo Strada ed all'Avv. [OSCURATO:PERSONA], della bozza della proposta irrevocabile di acquisto delle azioni [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] avrebbero rilievo le intercettazioni evocate dai Giudici di merito, successive ai fatti ed indicative solo di un rapporto cordiale con [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti la [OSCURATO:PERSONA], esse evidenziano solo la necessità che la predetta manifestasse il suo preventivo consenso all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa da parte della promissaria acquirente, a partire dalla sottoscrizione del preliminare di cessione. Prosegue la ricorrente deducendo un travisamento della prova quanto all'impatto dell'operazione "incriminata" sulle vicende prefallimentari della [OSCURATO:SOCIETA]., legata al fatto che gli accolli sono successivi all'atto di desistenza di [OSCURATO:SOCIETA]., creditore della [OSCURATO:SOCIETA]. (vi sarebbe un errore della Corte di appello, che ha indicato la data nel 2 marzo 2013 e non nel 2 marzo 2012). Vi sarebbero diverse circostanze — si legge da ultimo nel motivo di ricorso — che deporrebbero per la riferibilità delle scelte concernenti le operazioni incriminate ai soggetti intranei alle società e legate a precise direttrici strategiche. 5.2. Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al concorso della [OSCURATO:PERSONA] quale extranea nel reato proprio. Sostiene la parte che il suo ruolo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stato affermato in maniera apodittica, con l'insufficiente richiamo ad una generica consapevolezza o a un indefinito interessamento. 5.3. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo di amministratore di fatto attribuito alla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]., evocando giurisprudenza di questa Corte sul tema. Quanto ai dati che i Giudici di merito hanno evinto dalla relazione del curatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente vi oppone che i contratti di cessione da [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avevano avuto completa esecuzione con riferimento alle azioni di CEMSA e parziale esecuzione quanto alle azioni FINEST. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:PERSONA] non si erano insinuati al passivo, sicché nessuna erosione di attivo patrimoniale e nessun aggravio di passività era disceso dall'operazione di accollo liberatorio verso i medesimi. La convenzione di accollo del 16.3.12 tra [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto al debito verso la Mantegazza e la [OSCURATO:PERSONA], invece, aveva consentito la liberazione delle azioni CEMSA ed il transito delle stesse nel patrimonio della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] conclusione, ne discende che la mancata cessione delle azioni [OSCURATO:SOCIETA] (impedita dal pegno [OSCURATO:SOCIETA]) non aveva comportato alcun danno perché tutti i creditori accollatari avevano rinunziato al proprio credito, mentre il trasferimento delle azioni CEMSA si era perfezionato, sicché esse facevano parte dell'attivo fallimentare, donde l'accollo dei debiti che vi si collegava non aveva avuto alcuna portata depauperativa. Il motivo di ricorso si conclude con l'affermazione che, essendo [OSCURATO:PERSONA] un falsus procurator della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., gli atti compiuti per conto di quest'ultima non vincolavano la società, donde il suo fallimento non può essere effetto degli stessi. 5.4. Il quarto motivo di ricorso deduce vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, in tesi sfornito di motivazione. 6. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso a mezzo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a quattro motivi. 6.1. Il primo motivo di ricorso deduce vizio di motivazione e violazione di legge quanto al ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. attribuito all'imputato. Si sostiene nel ricorso che, in spregio ai canoni valutativi della qualifica anzidetta enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, la Corte di appello ha individuato, quali indicatori, attività riconducibili semplicemente alla necessaria soddisfazione dei doveri di informazione e controllo incombenti sui soci. Il teste Strada, liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]., non ha riferito di rapporti con [OSCURATO:PERSONA], ma solo con la [OSCURATO:PERSONA] e con Busnach.6.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione quanto al concorso del [OSCURATO:PERSONA] quale extraneus nel reato proprio, fondato sulla sottoscrizione degli accolli e sull'interesse del medesimo al loro perfezionamento. La tesi del ricorrente si fonda sull'assenza di poteri gestori in [OSCURATO:SOCIETA]. pari a quelli del liquidatore (essendo un mero socio di maggioranza), sulla materiale impossibilità di gestire la società predetta e di decidere circa le cessione dei cespiti di proprietà della partecipata CEMSA e FINEST nei confronti della XSOLAR siccome sottoposto agli arresti domiciliari per altra causa dal 13 dicembre 2010 al primo marzo 2012 e sulla circostanza che le scelte liquidatorie erano state assunte dai soci di minoranza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Volontè. In conclusione, sostiene la parte, difetterebbe il coefficiente soggettivo. 6.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta travisamento della prova quanto alle ragioni che hanno comportato il differimento dell'udienza prefallimentare della [OSCURATO:SOCIETA]., costituite dalla sottoscrizione di contratti preliminari di acquisto delle partecipazioni detenute da [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA] e Cemsa da parte di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Volontè e non agli atti di accollo, tutti sottoscritti successivamente alla desistenza del creditore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] riprova del suo assunto, il ricorrente trascrive il contenuto dei due contratti preliminari. 6.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ad onta del minimo contributo offerto dall'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è in parte fondato. 1.1. Il primo motivo di ricorso — che concerne il reato di cui al capo B) — è inammissibile in quanto, per la gran parte, teso a sostenere — peraltro in maniera non particolarmente chiara — la tesi circa l'esistenza di una logica alla base dell'agire del prevenuto quanto all'incontestata falsificazione del provvedimento del Tribunale civile di Milano apparentemente emesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle sue ragioni di credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. La lettura dei fatti agitata dal ricorrente, tuttavia, si scontra con le ricche argomentazioni della sentenza impugnata a proposito della natura francamente mistificatoria della condotta del prevenuto, tesa a far apparire adempiuta l'attività professionale di cui la Mantegazza — dalla quale [OSCURATO:PERSONA] si era anche fatto consegnare gli originali dei certificati obbligazionari — lo aveva incaricato e ad evitare azioni esecutive nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]., in virtù del rapporto di collusione con la [OSCURATO:PERSONA] che la sentenza impugnata ha ricostruito quanto al reato di cui al capo H). Peraltro ì il ricorso manca di confronto con la decisione avversata quando quest'ultima, con motivazione immune da vizi logici, ha escluso che potesse esservi margine per accedere alla versione dell'imputato — circa un accordo con la figlia della Mantegazza per la falsificazione — essendo quest'ultima viceversa interessata a vedere riconosciute le ragioni della madre, peraltro in contrapposizione con la [OSCURATO:SOCIETA]., contro la quale si concentravano le iniziative giudiziarie dei Cribiù. Trascura, altresì, il ricorrente il passaggio della pronunzia avversata in cui la fondatezza dell'ipotesi accusatoria quanto alla falsificazione in parola viene validata anche dalla circostanza che la condotta ascritta a [OSCURATO:PERSONA] si inserisce in una messe molto più ampia di condotte truffaldine ai danni dei propri clienti, per cui oggi non si discute più essendo cadute sotto la scure della depenalizzazione e della prescrizione. Si tratta di un'impostazione che contrappone, a quella della Corte di appello, una propria fantasiosa, aspecifica e disorganica ricostruzione, che non può avere alcuno spazio nel giudizio di legittimità. Così facendo e seguendo un proprio approccio critico disancorato dal ragionamento cui le doglianze si contrapponevano, infatti, il ricorrente ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen. ed all'esegesi di questa Corte (ribadita da Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823), secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, dal momento che l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Quanto alla tesi del falso innocuo, non è chiaro al Collegio in che senso essa venga agitata dalla parte. Se — in un tentativo di decodifica di un'impostazione di parte piuttosto criptica quanto si vuole sostenere è che il falso sarebbe innocuo perché la Cribiù — figlia della Mantegazza — sapeva ed approvava la falsificazione, il ricorso è aspecifico perché trascura le argomentazioni spese a questo riguardo dalla Corte territoriale (di cui già si è scritto). Né ha rilievo — come pure il ricorso pare sostenere che la produzione del provvedimento falsificato non sia stata seguita dalla richiesta di un compenso da parte di [OSCURATO:PERSONA], perché ciò attiene agli effetti dell'atto e non già alla sua ontologica consistenza decettiva rispetto alla pubblica fede. A quest'ultimo proposito, deve dirsi, infatti, che il riferimento alla figura del falso innocuo è improprio, giacché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nei delitti contro la fede pubblica, l'innocuità del falso ricorre quando debba escludersi l'idoneità ontologica dell'atto falso ad ingannare la fede pubblica (nel senso che l'infedele attestazione — nel falso ideologico — o la compiuta alterazione nel falso materiale appaiano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio), ma non quando il falso sia inutile sotto il profilo dell'uso che si intende fare del documento (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453; Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812; Sez. 5, 17.10.2013, n. 2809, Ventriglia, rv. 258946; Sez. 3, n. 34901 del 19/7/2011, Testori, rv. 250825; Sez. 5, n. 3564 del 07/11/2007, [OSCURATO:PERSONA] e altro, Rv. 238875 - 01; Sez. 5, n. 11681 del 30/09/1997, Brasola, Rv. 209266). 1.2. Il secondo motivo di ricorso — che concerne la bancarotta sub H) — è parimenti inammissibile. L'impugnativa, infatti, mostra di trascurare quanto si legge nella sentenza impugnata — e, prima ancora era l'appello sul punto a non confrontarsi con la decisione di prime cure — a proposito del fatto che l'accollo era stato reputato immediatamente efficace anche dal Tribunale fallimentare e che il debito della [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della Mantegazza, poi ceduto a [OSCURATO:PERSONA], era stato ammesso al passivo di quest'ultima. Peraltro, nell'indugiare su una diversa ricostruzione degli effetti dei contratti preliminari in cui si pattuì l'accollo, il ricorrente avrebbe dovuto, per smentire il costrutto delle sentenze di merito, al più denunziare un travisamento della prova rispetto all'esegesi sugli effetti dei contratti in discorso, allegandone copia, ma ciò non ha fatto, con conseguente inammissibilità del ricorso. Singolare è, poi, che il ricorrente ritenga che la Corte distrettuale abbia affermato, a pag. 52 della sentenza impugnata, che il trasferimento a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. delle azioni CEMSA si fosse effettivamente perfezionato, tenuto conto che si tratta della parte della motivazione della decisione avversata in cui sono stati riportati dalla Corte di merito i motivi di appello e, quindi, le tesi della difesa. Circa la non validità dell'accordo per la mancanza di sottoscrizione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]., quanto all'atto del 13 marzo 2012, e per la sottoscrizione per accettazione apposta dallo stesso ricorrente quale procuratore alle liti della Mantegazza (ancorché fosse sfornito di procura e fosse in conflitto di interessi siccome ritenuto amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.1), il ricorso è ugualmente inammissibile in quanto, sul punto, non vi era motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, [OSCURATO:PERSONA]).1.3. Coglie, invece, nel segno, il terzo motivo di ricorso, che lamenta vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. La sentenza di primo grado, infatti, non aveva dedicato alcuna specifica proposizione a giustificare il riconoscimento dell'aggravante, l'appello aveva, invece, affrontato il tema, contestando l'applicazione della circostanza e, ciò nonostante, neanche la Corte territoriale ha fornito alcuna risposta alle considerazioni con le quali la parte contestava il riconoscimento del danno di rilevante gravità. Per questi motivi la sentenza impugnata deve essere annullata, al fine di consentire alla Corte di rinvio di fornire motivazione sul punto. 1.4. Manifestamente infondata è la doglianza che attiene alla commisurazione della pena, giacché la Corte di appello ha dato conto delle connotazioni fattuali e personali della vicenda che sorreggono la scelta sanzionatoria. D'altronde l'obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamente dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una sanzione al di sotto della media, è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Taurasi e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596). 1.5. Pur in assenza di uno specifico motivo di ricorso, la sentenza impugnata va annullata anche per quanto concerne il profilo della durata delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. applicate all'imputato in relazione al reato di bancarotta fraudolenta per la durata fissa di dieci anni. 1.5.1. La necessità dell'annullamento con rinvio in punto di pene accessorie deriva dall'evoluzione sia della giurisprudenza costituzionale che di quella di legittimità che si è registrata negli ultimi anni. Con la sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte costituzionale ha, infatti, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 216, ultimo comma, legge fall., nella parte in cui dispone che la condanna per uno dei fatti di bancarotta fraudolenta importa l'applicazione delle anzidette pene accessorie per la durata fissa di dieci anni, anziché fino a dieci anni. Il testo della norma, risultante dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, si applica con efficacia ex tunc anche nel presente processo in corso, secondo il disposto degli artt. 136, comma 1, Cost. e 30, comma 3 della legge costituzionale n. 87 dell'Il marzo 1953. Ne consegue che oggi, a prescindere dall'assenza di uno specifico motivo di ricorso, si impone la necessità di operare una rimodulazione della durata delle pene accessorie in discorso che tenga conto del venir meno della rigidità della disposizione dichiarata incostituzionale, rigidità che rende illegale, in parte qua, il trattamento sanzionatorio. 1.5.2. Quanto al concreto epilogo — annullamento con o senza rinvio — del processo di adeguamento al quadro normativo ridisegnato dalla Consulta, le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286) hanno statuito il principio secondo cui «Le pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.» e che ne hanno fatto discendere la conseguenza per cui «implicando valutazioni sul fatto, che eccedono i limiti del sindacato di legittimità, sarà dunque compito del giudice di rinvio individuare, in piena libertà cognitiva, la misura congrua ed adeguata al caso delle sanzioni accessorie fallimentari, facendo ricorso ai criteri di cui all'art.133 cod. pen. e dando conto nella motivazione delle considerazioni svolte». 2. Il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] è infondato, ma anche per la sua posizione occorre pronunziare parziali annullamenti. 2.1. Tutti i motivi, di entrambi i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA], che riguardano l'individuazione del suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. o, comunque, il suo ruolo nella vicenda, possono essere trattati insieme — salva la precisazione di alcuni aspetti per quanto concerne specifiche doglianze — in quanto essi presentano tratti comuni e sono tutti caratterizzati da un tentativo di indurre una nuova lettura degli atti di causa, diversa ed alternativa rispetto a quella della Corte di merito. Le argomentazioni di quest'ultima, poi, sono significative sia perché evidenziano dei segnali di un coinvolgimento in scelte proprie dell'organo amministrativo della [OSCURATO:SOCIETA]., sia perché denotano l'apporto concorsuale dell'imputata all'operazione incriminata, apporto che — preme al Collegio sottolinearlo — prescinde anche dalla ricostruzione di un ruolo gestorio di fatto nella [OSCURATO:SOCIETA], ben potendo trattarsi di un qualsiasi contributo alla realizzazione dell'azione illecita, a prescindere dalla carica — di fatto — rivestita. 2.1.1. In primo luogo —a dispetto di quanto si legge nel secondo e nel terzo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — non appare manifestamente illogica la considerazione della Corte territoriale a proposito della significatività, nel senso del ruolo gestorio della [OSCURATO:PERSONA] nella [OSCURATO:SOCIETA]., della scelta, compiuta proprio dall'imputata, dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale professionista incaricato di tutelare le ragioni della società in sede prefallimentare, condotta che, contrariamente a quanto agitato nell'impugnativa, costituisce ben più del diritto/dovere di informazione sulle vicende societarie che spetta al singolo socio, ancorché di maggioranza. Si tratta, invero, di una condotta che concerne una scelta strategica per le sorti della società, certamente eloquente di un potere gestorio dell'ente in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. A questo proposito, non coglie nel segno la doglianza di travisamento della prova sviluppata nel secondo motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giacché la prima parte della deposizione Portinaro sembra proprio confermare quanto sostiene la Corte di appello a proposito del ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA], tanto che fu proprio quest'ultima e non il liquidatore che era già in carica a conferire mandato al legale per tutelare le ragioni della [OSCURATO:SOCIETA]. in sede fallimentare. 2.1.2. [OSCURATO:SOCIETA] appare manifestamente illogica la proposizione della Corte distrettuale a proposito della "segnalazione" di [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:PERSONA], nel senso che quest'ultima fornì all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] le bozze del contratto preliminare redatte da [OSCURATO:PERSONA]. In questo senso non coglie nel segno la doglianza di cui al secondo motivo del ricorso a firma [OSCURATO:PERSONA] circa il travisamento della prova, trattandosi, al più, della restituzione, in forma forse un po' contratta (pag. 72 della sentenza impugnata, «il PORTINARO ha altresì confermato che l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] gli era stato segnalato proprio dalla cliente [OSCURATO:PERSONA]»), ma non errata, di quanto da Portinaro dichiarato a proposito del fatto che le proposte dell'[OSCURATO:PERSONA] circa i contratti preliminari gli erano state veicolate proprio dalla [OSCURATO:PERSONA] (cfr. pag. 19 verbale deposizione Portinaro, allegato al ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). 2.1.3. Un ulteriore indicatore del ruolo della ricorrente quale amministratore di fatto di [OSCURATO:SOCIETA] — con cui i ricorsi non si confrontano — è quello relativo alla sua conoscenza dei termini dell'operazione, conoscenza ammessa dall'imputata in dibattimento, tanto da avere esplicitamente affermato di sapere della valenza liberatoria dell'accollo, sulla base del quale il difensore della [OSCURATO:SOCIETA]. aveva ottenuto un rinvio dell'udienza prefallimentare; che le cause del rinvio fossero diverse è un'affermazione di parte e non è caratterizzato da autosufficienza — per mancanza della dovuta allegazione o indicazione — il ricorso quando sostiene che la rinunzia del creditore [OSCURATO:SOCIETA] era del 2 marzo 2012 e non del 2 marzo 2013, che, di conseguenza, non era legata alle vicende dell'accollo e che, sul punto, vi sarebbe stato travisamento della prova (primo motivo del ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]). Peraltro, non si comprende la decisività di tale eventuale errore, dal momento che la vicenda dei preliminari andava avanti da tempo e quelli del 13 e 16 marzo e luglio 2012 hanno visto solo sostituite le modalità di pagamento delle partecipazioni azionarie da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., con l'inserzione degli accolli. Per altro verso, occorre rilevare che la sentenza impugnata, a pag. 77, evidenzia non già l'incidenza dell'operazione su [OSCURATO:SOCIETA], ma l'effetto più generale che si era determinato, vale a dire quello di ottenere un rinvio dell'udienza prefallimentare di [OSCURATO:SOCIETA]. dal Tribunale di Milano.2.1.4. Non vi è confronto, inoltre, con il passaggio della sentenza impugnata laddove, quale ulteriore indicatore della qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] e del suo interesse nell'operazione, si fa riferimento alla circostanza che la ricorrente garantì al liquidatore Strada, che nutriva dubbi sull'affidabilità della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., che quest'ultima aveva le potenzialità economiche e finanziarie per portare a compimento l'operazione, confermando quanto garantito da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1.5. Sulla base di queste osservazioni, in particolare tenuto conto del ruolo rivestito dalla [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla [OSCURATO:SOCIETA]. ed all'operazione stessa e considerata la logica di quest'ultima, di matrice depauperativa rispetto alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tesa a tenere indenne la [OSCURATO:SOCIETA]. dalle conseguenze dei propri inadempimenti, non può essere tacciata di manifesta illogicità la tesi accolta nelle sentenze di merito a proposito dell'accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. D'altra parte la sentenza impugnata non manca di fornire un'ulteriore, logica giustificazione della consistenza del ruolo e dell'atteggiamento della [OSCURATO:PERSONA], valorizzando in malam partem le intercettazioni, rispetto alle quali la parte si limita ad una generica negatoria di rilevanza, senza affrontare anche il passaggio della sentenza impugnata che riguarda la risposta positiva registrata in una telefonata, data di slancio dalla [OSCURATO:PERSONA] alla richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di "chiudere la partita [OSCURATO:PERSONA]". 2.1.6. Con riferimento alla dedotta pretermissione della valenza in bonam partem della testimonianza Strada (il liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA].), deve dirsi che i ricorsi della [OSCURATO:PERSONA] rasentano l'inammissibilità in quanto sembrano evocare un diverso scrutinio delle fonti di prova, in particolare ricercando una differente valorizzazione del contributo testimoniale in discorso. Laddove, poi, quella della ricorrente debba essere considerata una denunzia di travisamento della prova per omissione, deve dirsi che i ricorsi non sono adeguatamente specifici quanto al punto della deposizione che si assume travisato e che escluderebbe un potere di gestione o cogestione in capo alla [OSCURATO:PERSONA]. Non ultima, infatti, va smentita la tesi che fa da sfondo a quest'ultima censura, vale a dire quella secondo cui l'esistenza di concreti poteri di gestione del liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA]. che le sentenze di merito non hanno negato — escluderebbe che vi fosse il concorrente esercizio di un potere gestorio in capo ad altri. In questo senso può essere di ausilio la giurisprudenza di questa Corte concernente i rapporti tra le figure dell'amministratore di diritto e quello di fatto quando vi sia un esercizio concorrente di poteri gestori, secondo la quale la previsione di cui all'art. 2639 cod. civ. non esclude che l'esercizio dei poteri o delle funzioni dell'amministratore di fatto possa verificarsi in concomitanza con l'esplicazione dell'attività di altri soggetti di diritto, i quali — in tempi successivi o anche contemporaneamente — esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri, Rv. 250094, in motivazione; Sez. 5, 22 novembre 2007, Cristiano, rv. 238893). 2.1.7. Quanto, infine, alle doglianze che agitano una diversa ricostruzione delle vicende societarie su cui si sono innestati i comportamenti censurati, si tratta di censure di fatto, inammissibili nel giudizio di legittimità. Né assume rilievo il passaggio — effettivamente oscuro — della decisione avversata che si riferisce ad una missiva del 25 gennaio 2012, aspetto che, di fronte alla mole di elementi positivamente vagliati dalla Corte territoriale, assume un ruolo non essenziale nell'economia della motivazione. Giova, infatti, rievocare il principio di diritto secondo cui, quando viene dedotto vizio di motivazione, la presenza di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 1, n. 46566 del 21/02/2017, M e altri, Rv. 2712271; Sez. 2, n. 9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv. 254988). 2.2. Il quarto motivo del ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] — che lamenta vizio di motivazione in ordine al preteso accordo collusivo tra la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] —è infondato. Secondo l'esegesi di questa Corte, in tema di bancarotta fraudolenta impropria, nell'ipotesi del fallimento causato da operazioni dolose, il concorso dell'extraneus — istigatore e beneficiario delle operazioni — è configurabile quando questi è consapevole del rischio che le suddette operazioni determinano per le ragioni dei creditori della società, non essendo, invece, necessario che egli abbia voluto causare un danno ai creditori medesimi (Sez. 5, n. 41055 del 04/07/2014, Crosta, Rv. 260932; Sez. 5, n. 11624 del 08/02/2012, Fanini, Rv. 252315). Nel caso di specie, le sole caratteristiche dell'operazione — estremamente penalizzanti per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., amministrata da [OSCURATO:PERSONA], e fortemente convenienti per la [OSCURATO:SOCIETA]., amministrata da [OSCURATO:PERSONA] — costituiscono una giustificazione non manifestamente illogica circa l'esistenza di un accordo collusivo. Se a ciò poi si aggiunge il rilievo dell'ampia messe di attività professionali che [OSCURATO:PERSONA] fraudolentemente non ha svolto per i Cribiù - Volontè e che sarebbero andate contro gli interessi della [OSCURATO:PERSONA], allora la motivazione appare ancor più solida e resiste alle censure della ricorrente. 2.3. Riguardo l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha adeguatamente motivato sul punto, facendo riferimento agli indici di natura personale e fattuale che hanno imposto di non accedere al trattamento di favore; ci si riferisce al ruolo decisivo rivestito nella vicenda, ai precedenti specifici, per un reato fiscale e per un fatto bancarotta fraudolenta — fatti per i quali la ricorrente è stata attinta da misura cautelare — e alla pervicacia dimostrata, commettendo ulteriori illeciti anche dopo aver già beneficiato due volte delle circostanze attenuanti generiche. Tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). 3. Venendo agli argomenti trattati nel ricorso a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per la [OSCURATO:PERSONA], si rinvia al g 2.1. in cui i temi della qualifica di amministratore di fatto e quello del coinvolgimento della ricorrente nell'operazione incriminata sono stati trattati unitariamente. 3.1 Giova aggiungere solo che per il resto il ricorso in parola trascende i limiti del giudizio di legittimità, pretendendo uno scrutinio di merito che è estraneo all'ambito decisionale di questa Corte. A questo proposito, il Collegio accede all'esegesi — fatta propria anche dalle Sezioni Unite — secondo cui, nel giudizio presso la Corte di cassazione, non è consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali; l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha, infatti, un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali, se non, in quest'ultimo caso, nelle ipotesi di errore del giudice nella lettura degli atti interni del giudizio denunciabile, sempre nel rispetto della catena devolutiva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 14722 del 30/01/2020, Polito, Rv. 279005, in motivazione; Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Non vi è spazio, dunque, per l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; pronunzia che trova precedenti conformi in Sez. 5, n. 12634 del 22/03/2006, Cugliari, Rv. 233780; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). In questa ottica si collocano anche le pronunzie secondo le quali, pur a seguito della modifica apportata all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Casavola e altri, Rv. 238215). 3.2. In ordine al motivo di ricorso che attiene al trattamento sanzionatorio, anche in questo caso, come già precisato per l'[OSCURATO:PERSONA], va ricordato che l'inflizione di una pena sotto la media edittale rende l'onere argomentativo del ricorrente sul punto poco intenso. Resta da dire che la sentenza impugnata ha dedicato specifiche argomentazioni alla scelta dosimetrica, riferendosi al ruolo decisivo ed i precedenti specifici della ricorrente. 3.3. Come anticipato, la sentenza impugnata, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], va annullata a prescindere dall'infondatezza del ricorso. 3.3.1. Una prima ragione di annullamento attiene alla mancanza di motivazione circa la circostanza aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fall. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] concorre con [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto un motivo di ricorso proprio sul difetto motivazionale che affligge la sentenza impugnata quanto a questo aspetto (trattato al § 1.3., cui si rinvia), che tale ricorso non fonda su ragioni esclusivamente personali e tenuto conto della natura oggettiva della circostanza, opera l'effetto estensivo di cui all'art. 587, comma 1, cod. proc. pen. che impone di annullare, in parte qua, la decisione avversata nonostante la [OSCURATO:PERSONA] non abbia formulato specifico motivo di ricorso. A questo riguardo, giova rievocare la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, ai fini dell'operatività dell'istituto dell'estensione dell'impugnazione, di cui all'art. 587 cod. proc. pen., deve considerarsi non ricorrente anche il coimputato presente nel giudizio di cassazione che non abbia impugnato il punto della decisione annullata dalla S.C. in accoglimento di motivi non esclusivamente personali proposti da altro imputato (Sez. 2, n. 4159 del 12/11/2019, dep. 2020, Germinario, Rv. 278226; Sez. 6, n. 1940 del 03/12/2015, dep. 2016, Aresu, Rv. 266686). Ne consegue che la Corte territoriale, anche per la posizione di questa imputata, dovrà valutare se il fatto-reato di cui risponde in concorso abbia generato un danno patrimoniale di rilevante gravità. 3.3.2. Il secondo aspetto per cui la sentenza va annullata anche per la [OSCURATO:PERSONA] riguarda la comminatoria delle pene accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, legge fall. nella misura fissa di dieci anni, che impone, dopo gli interventi della Consulta e delle Sezioni Unite di questa Corte, l'annullamento con rinvio, come illustrato al § 1.4., cui pure si rimanda. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. 4.1. Prima di dare conto delle ragioni dell'annullamento, occorre precisare che l'eccezione di intempestività del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], formulata dalla difesa delle parti civili in udienza, non è fondata. - La sentenza impugnata è stata pronunziata il 9 gennaio 2020 ed è stata depositata 1'8 febbraio 2020, nel rispetto del termine di trenta giorni indicato in sentenza ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., che scadeva, appunto 1'8 febbraio 2020. - Il termine per impugnare di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. iniziava a decorrere dal giorno successivo all'8 febbraio 2020, trentesimo giorno dalla pronunzia della sentenza impugnata (tra le tante, Sez. 6, n. 25598 del 27/05/2020, R., Rv. 279874 ; Sez. 4, n. 6490 del 26/11/2020, dep. 2021, Dimetti, Rv. 280927; Sez. 5, n. 30723 del 21/06/2021, S., Rv. 281683). - Tuttavia, a causa della diffusione della pandemia da Covid-19, il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, conv. con modifiche dalla I. 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 83, comma 2, ha previsto la sospensione di tutti i termini processuali, tra cui, naturalmente anche quello per impugnare. - Il termine iniziale della sospensione era il 9 marzo 2020, mentre quello finale è stato aggiornato più volte, per poi essere portato all'il maggio 2020, per un totale di sessantaquattro giorni.- Ne consegue che il decorso del termine a disposizione di [OSCURATO:PERSONA] si è interrotto il 9 marzo 2020 e andava nuovamente computato dal 12 maggio 2020, sicché l'ultimo giorno utile per la presentazione del ricorso era il 27 maggio 2020. - Il ricorso del [OSCURATO:PERSONA] è stato presentato, appunto, il 27 maggio 2020. Ne consegue che l'eccezione della difesa delle parti civili è priva di fondamento. 4.2. L'annullamento con rinvio della sentenza impugnata quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] fonda sulle ragioni di seguito illustrate. La motivazione della sentenza avversata non resiste alle censure del ricorrente, che ha dubitato della tenuta logica della decisione avversata sotto il profilo della ricostruzione del suo ruolo di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. o, comunque, del suo grado di partecipazione all'operazione. In effetti, riguardando la decisione della Corte di appello, il suo ruolo nella vicenda [OSCURATO:PERSONA] pare evincersi, in primo luogo, dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]; questi lo ha definito come "l'uomo che aveva il controllo di [OSCURATO:PERSONA]" e ha riferito che, prima di dare il via per le trattative con il professor Strada, liquidatore di [OSCURATO:SOCIETA], si era recato proprio da [OSCURATO:PERSONA] per sollecitarne l'approvazione, aggiungendo che il ricorrente era stato sempre tenuto al corrente di tutte le fasi delle operazioni incriminate. E' evidente che tali dichiarazioni, siccome provenienti da un coimputato, necessitano di riscontri e che l'unico dato oggettivo individuato in sentenza è quello della presenza di [OSCURATO:PERSONA] alla sottoscrizione da parte di Giarnera, per [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., dell'accollo [OSCURATO:PERSONA], sottoscrizione avvenuta in un bar di Saronno. L'altra argomentazione è di natura logica ma è tesa a smentire un dato contrario all'impostazione colpevolista, laddove la Corte territoriale ha spiegato il ruolo defilato di [OSCURATO:PERSONA] sulla scorta della sua collocazione, in quel periodo, agli arresti domiciliari per altra causa. Ebbene, è opinione del Collegio che la motivazione non si sottragga alle critiche del ricorrente, siccome povera di un tessuto argomentativo solido che abbia razionalmente spiegato — anche eventualmente inquadrando la figura di [OSCURATO:PERSONA] rispetto agli antefatti della vicenda sub iudice — perché l'imputato debba ritenersi amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA]. ovvero, comunque, perché egli vada ritenuto un soggetto coinvolto nell'operazione incriminata. Quanto al primo aspetto, giova ricordare che la giurisprudenza di legittimità — pur non postulando la verifica dell'esercizio di tutti i poteri gestori connessi alla carica ricollega pur sempre la prova della posizione di amministratore di fatto all'esistenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, il che costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove però sia sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 8479 del 28/11/2016 dep. 2017, Faruolo, Rv. 269101; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Rv. 268273, Ottobrini; Sez. 5, n. 35249 del 03/04/2013, Stefanini e altro, Rv. 255767). Nel caso di specie tale motivazione non si apprezza nella sentenza impugnata, che ha omesso una valutazione ragionata di tutti gli elementi che andavano a comporre il coacervo probatorio, sicché la posizione di [OSCURATO:PERSONA] andrà nuovamente esaminata in sede di rinvio dalla Corte di appello di Milano, che dovrà vagliare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sul solo punto oggetto della pronunzia rescindente, rispetto al quale, tuttavia, dovrà evitare di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'iter logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gannbino, Rv. 248413). Il motivo di ricorso sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è, naturalmente, assorbito. 5. Il governo delle spese sostenute dalle parti civili nel pres
Sentenza Cassazione n. 41018/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris