Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 maggio 2025

Cassazione n. 35731/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, per aver, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a.r.I., operante nel settore del trasporto di merci su strada, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale IVA 2019 (relativa al periodo d'imposta 2018) elementi passivi inesistenti per un ammontare complessivo di euro 1.423.559,00.

Tale condotta determinava che l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione risultasse superiore al 10% del totale di quelli dichiarati, con un'IVA evasa pari a euro 313.182,98.

La ricorrente ha depositato memoria difensiva.

La ricorrente lamenta un unico motivo di ricorso sulla mancata, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato.

Il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata ca' non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata.

Posto che ft— ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez.

II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez.

V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438).

Nel caso in disamine, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo, unico motivo di ricorso in Cassazione, non era stato dedotto con l'Appello, il cui primo motivo è tutto incentrato a contestare l'elemento oggettivo del reato.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 30/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 4 del D.Lgs. 74/2000, per aver, in qualità di Presidente e legale rappresentante della Cooperativa di [OSCURATO:PERSONA] a.r.I., operante nel settore del trasporto di merci su strada, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto, indicato nella dichiarazione annuale IVA 2019 (relativa al periodo d'imposta 2018) elementi passivi inesistenti per un ammontare complessivo di euro 1.423.559,00. Tale condotta determinava che l'ammontare degli elementi attivi sottratti a imposizione risultasse superiore al 10% del totale di quelli dichiarati, con un'IVA evasa pari a euro 313.182,98. La ricorrente ha depositato memoria difensiva. La ricorrente lamenta un unico motivo di ricorso sulla mancata, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato. Il ricorso è inammissibile perché la doglianza prospettata ca' non risulta inserita nel contestato riepilogo dei motivi di appello, riportato nella sentenza impugnata. Posto che ft— ricorrente avrebbe avuto il dovere processuale di contestare specificamente, in ricorso, il riepilogo dei motivi di gravame operato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, se ritenuto incompleto o comunque non corretto (cfr: Sez. II, n. 9028 del 5 novembre 2013, dep. 25 febbraio 2014, CED Cass. n. 259066), e posto che alcuna contestazione al riguardo è stata formulata, deve inferirsi che la censura in scrutinio è stata tardivamente sollevata, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità vizi non dedotti in precedenza come motivo di appello (in tal senso, ex multis, Sez. V, n. 48703 del 24 settembre 2014, CED Cass. n. 261438). Nel caso in disamine, infatti, la sussistenza dell'elemento soggettivo, unico motivo di ricorso in Cassazione, non era stato dedotto con l'Appello, il cui primo motivo è tutto incentrato a contestare l'elemento oggettivo del reato. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 30/05/2025
Sentenza Cassazione n. 35731/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris