CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 21482/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Cosenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che conclude per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025, depositata in data 24 dicembre 2025,il Tribunale di Cosenza, in materia di misure cautelari reali, ha rigettato l’istanzadi riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale ilGiudice per le indagini preliminari di Castrovillari ha disposto nei confronti dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in viadiretta della somma di 303.600,00 euro, o, in subordine, in caso di impossibilitàdi eseguire l’ablazione di tale somma, il sequestro preventivo finalizzato allaconfisca per equivalente nei suoi confronti per un valore di pari importo.Il sequestro è stato disposto con riguardo al reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74del 2000, contestato a [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in ordine alle dichiarazioni presentate, con riferimento all’anno 2022,il 2 maggio 2023 ai fini IVA (con evasione d’IVA pari a 145.200,00 euro) e il 30novembre 2023 ai fini IRES (con evasione d’IRES pari a 158.400,00 euro), perl’utilizzo di sei fatture emesse da “[OSCURATO:SOCIETA].”. Il G.i.p. del Tribunale di Castrovillari,con il medesimo provvedimento, ha anche disposto il sequestro preventivo, anorma degli artt. 19 e 53 d.lgs. n. 231 del 2001, nei confronti della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, per l’identico importo di 303.600,00 euro, in via concorrente.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale diCosenza indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Rosa, articolando cinque motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 192, 234, 321, 324, 309 e 125 cod. proc. pen., a norma dell’art. 606, comma1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del fumuscommissi delicti.Si deduce che il sequestro, avente ad oggetto l’intero patrimonio della “[OSCURATO:SOCIETA].” e i beni personali di [OSCURATO:PERSONA], tra cui il 100% delle quote dellaprecisata società, muove dall’affermazione dell’esistenza di un quadro indiziariofondata su una valutazione erronea e gravemente lacunosa degli atti acquisiti.Si premette che l’ipotesi di reato contestata attiene all’utilizzo, da parte di“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, di sei fatture asseritamente false emesse nel 2022 da “BLMs.r.l.”, perché relative ad operazioni oggettivamente inesistenti.Si osserva che la veridicità oggettiva delle operazioni indicate nelle fatturecontestate si desume dagli atti prodotti dalla difesa, costituiti da 77 progettitecnici, numerosi preventivi inviati a clienti, conferme d’ordine da parte di questie centinaia di schede tecniche, e che l’attendibilità di tale documentazione non puòessere negata solo perché la stessa non riporta una data certa o elementi dai qualipuò inferirsi la sua provenienza o perché le schede di intervento non indicano ilavoratori preposti alle attività di manutenzione.Si rimarca che il Tribunale ammette come “[OSCURATO:SOCIETA].” non fosse del tutto privadi capacità operativa, e, inoltre, che la manutenzione da parte di terzi del piazzaleautomezzi della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” era necessaria perché detta società nondisponeva di personale competente.Si aggiunge che le primissime dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nelle quali ilmedesimo aveva detto di non conoscere “[OSCURATO:SOCIETA].”, erano frutto di stressdeterminato dalla verifica della Guardia di Finanza, esperienza mai vissuta inprecedenza, e sono state comunque rettificate mediante la produzione di copiosadocumentazione.Si rappresenta, ancora, che: a) l’operatività commerciale di “[OSCURATO:SOCIETA].” neglianni 2021, 2022 e 2023 è confermata dalle dichiarazioni di numerose persone (cfr.,per l’indicazione nominativa dei dichiaranti e per un estratto delle relativedichiarazioni, pagg. 5-7 del ricorso); b) la “[OSCURATO:SOCIETA].” potrebbe aver utilizzatolavoratori “in nero” non regolarmente assunti, ma ha comunque presentatopreventivi a clienti per 23 scaffalature, già solo due dei quali per un importo diquasi 1.000.000,00 di euro; c) la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” non ha subito alcunacontestazione fiscale per i periodi di imposta precedenti e successivi; d) la “[OSCURATO:SOCIETA].” ha emesso verso la “[OSCURATO:SOCIETA].” fatture per circa 26.000,00 euro nel2019 e per oltre 37.000,00 euro nel 2020, senza che sia stata contestata alcunairregolarità; e) la “[OSCURATO:SOCIETA].”, nel 2021, ha emesso verso la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”fatture per 55.450,00 euro di imponibile e 12.199,00 euro di IVA, senza che siastata contestata alcuna irregolarità; f) la “[OSCURATO:SOCIETA].”, nel 2022, ha emesso versola “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” anche ulteriori dieci fatture, per complessivi 186.408,00euro, di cui 41.009,76 euro per IVA, utilizzate nelle dichiarazioni del 2023, ritenutereali anche dalla Guardia di Finanza e non contestate dall’autorità giudiziaria.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agliartt. 63, comma 2, cod. proc. pen. e 220 disp. att. cod. proc. pen., a norma dell’art.606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla ritenuta utilizzabilitàdelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] raccolte nel verbale di verifica fiscale del 18settembre 2024.Si deduce che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] raccolte nel verbale di verificafiscale del 18 settembre 2024 sono inutilizzabili perché lo stesso è stato sentitodalla Guardia di Finanza senza godere delle garanzie difensive previste dagli artt.63 e 64 cod. proc. pen., sebbene in quel momento fosse stata già formulatal’ipotesi della frode fiscale per il ruolo di “cartiera” di “[OSCURATO:SOCIETA].”. Si segnala che:a) nella comunicazione di notizia di reato del 20 giugno 2024, la Guardia di Finanzaaveva già ipotizzato le violazioni di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, edaveva inoltre espressamente indicato, alle pagg. 4 e 16, le fatture emesse neglianni 2021 e 2022 da “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti di “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; b)nell’annotazione del 31 luglio 2024, era stato ulteriormente sottolineato il datorelativo alle fatture emesse negli anni 2021 e 2022 da “[OSCURATO:SOCIETA].” nei confronti di“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”; c) le operazioni del 18 settembre 2024 erano espressamenteriferite ad un’attività ispettiva «avviata d’iniziativa e [che] deriva da autonomaparte delle sommarie informazioni acquisite sono antecedenti al 18 settembre2024 e si riferiscono anche ai rapporti commerciali con la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione,a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione allaritenuta sussistenza del periculum in mora.Si deduce che l’affermazione della sussistenza delle esigenze cautelari èavvenuta omettendo qualunque confronto con il fattore temporale, e sulla base dielementi non attinenti alla persona di [OSCURATO:PERSONA] o alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.Si rileva, in particolare, che: a) i fatti contestati risalgono al 2022, mentre ilsequestro è stato effettuato nel 2025; b) l’ordinanza valorizza vicende attinentialla “[OSCURATO:SOCIETA].” o ad altre società riferibili non a [OSCURATO:PERSONA], bensì ad altroindagato, [OSCURATO:PERSONA]; c) la “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” è dotata di un ingentepatrimonio immobiliare in grado di soddisfare eventuali pretese erariali; d) nonsono emersi elementi da cui desumere il rischio della dispersione o deldeterioramento del patrimonio della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”.2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione alla necessaria attualità delle esigenze cautelari.Si deduce che le condotte contestate a [OSCURATO:PERSONA], quale amministratoredella “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” risalgono al 2 maggio 2023, data di presentazione delladichiarazione ai fini IVA, e al 30 novembre 2023, data di presentazione delladichiarazione ai fini IRES, mentre il sequestro è stato eseguito il 4 dicembre 2025,e che, per il periodo intermedio, non sono stati ipotizzati altri reati a carico diValentino [OSCURATO:PERSONA] o della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. Si sottolinea che, inoltre, non è statoindicato alcun atto idoneo a far temere la dispersione delle garanzie patrimonialida parte di [OSCURATO:PERSONA] o della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”. Si osserva che il “temposilente” è tale da escludere l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, eche, in proposito, l’ordinanza impugnata non fornisce alcuna motivazione.2.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, a norma dell’art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione alla violazione dei principi diproporzionalità, adeguatezza, gradualità e sussidiarietà del sequestro perequivalente.Si deduce che il sequestro sui beni di [OSCURATO:PERSONA] è stato illegittimamentedisposto, perché non preceduto da verifica in ordine alla eventuale incapienza della“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, nonostante il vincolo reale per equivalente sia ammesso soloin via sussidiaria. Si rappresenta che il sequestro è stato disposto per 303.600,00euro e che, per quanto si evince dal verbale di esecuzione della misura, i benisottoposti a vincolo della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” sono di valore pari a 553.400,40euro, mentre i beni sottoposti a vincolo di [OSCURATO:PERSONA] sono di valore pari a138.959,76 euro.Si osserva che grava sul Tribunale competente per le misure cautelari realil’obbligo di verificare il rispetto della proporzione tra il valore dei beni sottoposti asequestro e il profitto o il prezzo del reato, per evitare una non consentitacompressione del diritto di proprietà (si cita Sez. 6, n. 22104 del 17/02/2021,Caliri, Rv. 281307 - 01). Si aggiunge che, secondo l’orientamento ormaiconsolidato della giurisprudenza, i principi di proporzionalità, adeguatezza egradualità si applicano anche al sequestro preventivo, e che ciò vale a maggiorragione quando il vincolo, riguardando tutti i beni aziendali, determina la totaleparalisi dell’attività imprenditoriale, così sacrificando anche la libertà dell’iniziativaeconomica privata (si cita Sez. 1, n. 32491 del 17/09/2025, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., Rv.288759 - 01).Si rimarca che, nella vicenda in esame, il sequestro ha interessato anche il100% delle quote della “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, così da spossessare completamenteValentino [OSCURATO:PERSONA] dei diritti societari e partecipativi. Si evidenzia, inoltre, che ilvalore dei beni in sequestro è ancora maggiore di quello indicato nel verbale diesecuzione della misura, perché questo ha effettuato una stima sulla base delleindicazioni desumibili dall’Osservatorio del [OSCURATO:PERSONA] accessibile dal sitodell’Agenzia delle Entrate (O.M.I.), e, però, una stima fatta eseguire dalla difesafa rilevare valori molto superiori, pari, per i beni aziendali, a 1.087.655,40 euro.Si sottolinea che, prendendo in considerazione il valore dei beni sequestratialla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, il vincolo sui beni di [OSCURATO:PERSONA] viola il principio disussidiarietà del sequestro per equivalente.Si rileva, poi, che l’imbarcazione Gobbi 425: a) non è della “[OSCURATO:PERSONA].r.l.”, perché è stata acquistata da [OSCURATO:PERSONA] con atto del 24 marzo 2025;b) ha un valore nettamente inferiore a quello indicato, perché questo è statoparametrato su un atto di vendita di oltre dieci anni prima, e il natante è ormaivetusto, siccome immatricolato nel 2006.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Per le ragioni e nei limiti di seguito precisati, il ricorso è fondato conriferimento alle censure concernenti l’affermazione della sussistenza dei graviindizi di colpevolezza, esposte nei primi due motivi, mentre le ulteriori censureproposte con gli altri tre motivi, sono assorbite.2. Le censure formulate nei primi due motivi di ricorso, da esaminarecongiuntamente, perché relative a profili strettamente collegati, contestanol’affermazione di sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza deducendo, inparticolare, che l’ordinanza impugnata muove da una valutazione gravementelacunosa degli atti acquisiti e si fonda inoltre anche su un atto inutilizzabile,costituito dalle sommarie informazioni rese dall’attuale ricorrente, siccomeescusso come testimone quando invece sussistevano già elementi a suo carico.2.1. Il primo profilo da esaminare attiene alla utilizzabilità delle sommarieinformazioni rese dall’attuale ricorrente in veste di persona informata sui fatti, ein assenza, quindi, di garanzie difensive.2.1.1. L’art. 63 cod. proc. pen. fissa le regole generali in ordine allainutilizzabilità delle dichiarazioni di persona che non è formalmente sottoposta adindagini, ma avrebbe dovuto essere sentita in tale qualità, o deve assumere dettaqualità proprio in conseguenza delle precisate dichiarazioni.Precisamente, l’art. 63, cod. proc. pen. dispone: a) al comma 1, nel caso dipersona non imputata o non sottoposta ad indagini che rende dichiarazioni da cuiemergono indizi di reità a suo carico, l’inutilizzabilità delle «precedentidichiarazioni» contro di essa; b) al comma 2, nel caso di persona che avrebbedovuto essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottopostaad indagini, l’inutilizzabilità delle sue dichiarazioni, senza alcuna specificazione.Queste regole, inoltre, sono applicabili anche con riguardo alle dichiarazioniassunte nell’ambito di attività ispettive o di vigilanza, a norma dell’art. 220 disp.Sulla base di questa disciplina, costituisce affermazione costante dellagiurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, quella secondo cui, in virtù del principiodi conservazione degli atti e della regola, ad esso connessa, del tempus regitactum, sono legittimamente utilizzabili le dichiarazioni del soggetto che, almomento della deposizione, rivestiva ancora e soltanto lo status di personainformata sui fatti, a nulla rilevando, in contrario, la circostanza che abbiasuccessivamente assunto la condizione di indagato o di imputato (cfr., inparticolare, Sez. U, n. 33583 del 26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 264482 – 01 e, direcente, Sez. 2, n. 17164 del 30/01/2025, Scaramella, Rv. 288066 – 01).Per quanto attiene alla individuazione dello status da attribuire alla personaesaminata al momento dell’audizione, quale persona informata sui fatto, o personada sottoporre ad indagine, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza,spetta al giudice il potere di verificare in termini sostanziali, prescindendo da indiciformali quali l'eventuale già intervenuta iscrizione nominativa nel registro dellenotizie di reato, l'attribuibilità al dichiarante della qualità di indagato nel momentoin cui le dichiarazioni stesse vengano rese, sicché il relativo accertamento sisottrae, se congruamente motivato, al sindacato di legittimità (cfr., tra le tante,Sez. 5, n. 39498 del 25/06/2021, Tommasi, Rv. 282030 – 01, e Sez. 4, n. 46203del 19/09/2019, Pavone, Rv. 277947 – 01).2.1.2. L’ordinanza impugnata ritiene pienamente utilizzabili le dichiarazionirese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024.A fondamento di questa conclusione, osserva che, a quella data, nonsussistevano ancora concreti indizi di reità a carico dell’attuale ricorrente, essendoancora in corso accertamenti sulle complessive attività di fatturazione di “B.L.M.s.r.l.”. In altri termini, rappresenta che all’epoca erano ancora in corso gliaccertamenti in ordine alla regolarità delle fatture rilasciate da “[OSCURATO:SOCIETA].” alla“[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, che si assumono relative ad operazioni inesistenti ed il cuiutilizzo nelle dichiarazioni fiscali presentate da quest’ultima società costituisce ilfondamento della contestazione all’attuale ricorrente, siccome legalerappresentate della stessa, del reato di cui all’art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.2.1.3. Sulla base degli elementi che possono essere apprezzati in questa sede,la valutazione del Tribunale sul punto relativo alla utilizzabilità delle sommarieinformazioni rese dall’attuale ricorrente in data 18 settembre 2024 è immune davizi.In effetti, l’ordinanza impugnata osserva che, all’epoca dell’assunzione disommarie informazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024,non vi erano elementi da cui inferire l’attribuibilità al medesimo del reato poicontestatogli, perché erano in corso accertamenti di carattere generale sull’attivitàdi fatturazione svolta dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”.Ora, posto che l’attuale ricorrente non era amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].”,non può ritenersi abnorme escludere che lo svolgimento di accertamenti sullefatture emesse da detta società, perché sospetta di essere una “cartiera”, fossecircostanza di per sé idonea a trasformare automaticamente la posizione dei legalirappresentanti di tutte le imprese in rapporti di affari con la “[OSCURATO:SOCIETA].” inpersone sulle quali già in quel momento gravavano concreti elementi a carico.Né questa conclusione è validamente contestata in questa sede dalla difesa,in quanto il ricorso si limita ad indicare che, all’epoca dell’assunzione di sommarieinformazioni da parte dell’attuale ricorrente, in data 18 novembre 2024, era statagià formulata l’ipotesi di frode fiscale a carico della “[OSCURATO:SOCIETA].”, per il ruolo di“cartiera” attribuibile alla stessa. Invero, questa deduzione – tra l’altro neppuresupportata dalla materiale allegazione degli atti di indagine richiamati a sostegno– corrisponde a quella già valutata dal Tribunale e ritenuta con correttamotivazione, per quanto appena indicato, inidonea a fondare l’attribuibilitàall’attuale ricorrente della qualità di indagato.2.2. Il secondo profilo in esame ha ad oggetto l’omesso confrontodell’ordinanza impugnata con gli atti acquisiti e le deduzioni difensive,segnatamente di quanto addotto con i motivi aggiunti depositati il 21 dicembre2025 dalla difesa due giorni prima dell’udienza camerale dedicata alla trattazionedell’istanza di riesame.2.2.1. Appare utile una premessa sul controllo ammesso in sede di legittimitàin tema di misure cautelari reali.Secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite, il ricorso per cassazione controordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso soloper violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores iniudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da renderel'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tuttomancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezzae quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice(così Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01, nonché direcente, Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 – 01).Tuttavia, si è condivisibilmente precisato che, in tema di impugnazione dimisure cautelari reali, rientrano nella nozione di violazione di legge, per la qualesoltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod.proc. pen., anche l'assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente,sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrentein ordine al fumus commissi delicti, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, afornire adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluitàdegli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nelladenunciata "violazione di legge", cui consegue l'annullamento con rinviodell'impugnata ordinanza (così Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, [OSCURATO:PERSONA],Rv. 285189 – 01, nonché, tra le altre, Sez. 3, n. 30296 del 25/05/2021, Rv.281721 – 01, relativa all’ipotesi di mancato esame di una consulenza tecnicaprodotta dalla difesa, e Sez. 5, n. 18078 del 26/01/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 247134– 01, con riguardo all’omesso esame della produzione difensiva).In effetti, l’esigenza di assicurare il controllo in sede di legittimità in ordinealla esistenza di una effettiva motivazione del tribunale circa l'infondatezza,l'indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con la richiesta di riesame,si collega al principio generale secondo cui, nella valutazione del fumus commissidelicti, quale presupposto del sequestro preventivo, il giudice non può limitarsi allasemplice verifica astratta della corretta qualificazione giuridica dei fatti prospettatidall'accusa, ma deve tener conto, in modo puntuale e coerente, delle concreterisultanze processuali, delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispeciededotta e dell'effettiva situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti,indicando, sia pur sommariamente, le ragioni che rendono sostenibilel'impostazione accusatoria e plausibile un giudizio prognostico negativo perl'indagato, pur senza sindacare la fondatezza dell'accusa (cfr. tra le tante, Sez. 3,n. 8152 del 12/12/2023, dep. 2024, Bonacci, Rv. 285966 – 01, e Sez. 5, n. 49596del 16/09/2014, Armento, Rv. 261677 – 01).2.2.2. L’ordinanza impugnata dà atto della presentazione dei motivi aggiuntiin data 21 dicembre 2025, ed espone le ragioni poste a fondamento delle sueconclusioni in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti.Segnatamente, il Tribunale premette che, sebbene la società “[OSCURATO:SOCIETA].”non possa essere ritenuta in toto una cartiera, le fatture in contestazione debbonoessere reputate relative ad operazioni inesistenti sulla base di una pluralità dicircostanza. In particolare, il Tribunale rappresenta che: a) l’attuale ricorrente, indata 18 settembre 2024, assunto legittimamente a sommarie informazionitestimoniali, ha riferito i servizi oggetto delle fatture ad accordi non formalizzati ea personale non individuato, per poi successivamente rettificare quantoprecedentemente dichiarato e produrre i contratti e le schede trimestrali degliinterventi di manutenzione; b) i contratti prodotti non riportano una data certa,né elementi dai quali potrebbe desumersi la loro provenienza, mentre le schedeesibite non contengono l’indicazione dei lavoratori concretamente prepostiall’effettuazione dei lavori di manutenzione; c) le fatture risultano non pagate opagate in minima parte, ed i relativi importi sono stati prelevati in contantipressoché contestualmente all’erogazione.L’ordinanza, pur avendo dato atto della presentazione dei motivi aggiunti indata 21 dicembre 2025, non compie alcun cenno alla documentazione prodotta ealle argomentazioni esposte mediante tale atto.I motivi aggiunti, in particolare, richiamano: a) numerosi verbali di sommarieinformazioni, riportandoli per le parti ritenute di interesse alle pag. da 3 a 5 (sitratta dei verbali di dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FrancescoPugliese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] DeGregorio), per dimostrare che “[OSCURATO:SOCIETA].” era una società operativa, la qualeintratteneva reali ed effettivi rapporti di vendita, acquisto e manutenzione, edisponeva, proprio negli anni 2021, 2022 e 2023, di personale dipendente e mezzidi trasporto; b) l’esistenza di numerose altre fatture emesse dal “[OSCURATO:SOCIETA].”verso “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.” in relazione alle quali non è stata sollevata alcunacontestazione di irregolarità, e di cui ben dieci rilasciate proprio nell’anno 2022,per un importo complessivo molto significativo, siccome pari a 186.408,00 euro,di cui 41.009,76 euro per IVA (cfr. pag. 6 e pagg. 10-11).2.2.3. In considerazione di quanto precedentemente indicato, deveconcludersi che il Tribunale è incorso nel vizio di violazione di legge, perché, afronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al fumus commissidelicti, non ha fornito adeguata motivazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o lasuperfluità degli argomenti opposti nel corso della procedura di riesame.L’ordinanza impugnata non ha in alcun modo esaminato le dichiarazioniacquisite nel corso delle indagini, e specificamente indicate dalla difesa, sulla cuibase si argomenta l’effettiva operatività della società “[OSCURATO:SOCIETA].”, emittente lefatture contestate, né si è confrontata con l’ulteriore argomento relativo allamancata contestazione di irregolarità di numerose altre fatture rilasciate dalla“[OSCURATO:SOCIETA].” alla “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.”, di cui ben dieci proprio nell’anno diinteresse, e a fronte di un totale di sedici fatture.Si tratta, in effetti, di elementi ed argomenti astrattamente rilevanti ai finidell’esclusione del fumus commissi delicti, anche solo in parte, e che possonoessere ritenuti infondati, indifferenti o superflui solo all’esito di un esame di merito.Si deve aggiungere che l’esclusione del fumus commissi delicti, anche soloper alcune delle fatture contestate, o solo per parte delle operazioni oggetto dellesingole fatture, assume specifico rilievo ai fini del procedimento in corso. Invero,l’esatto accertamento dell’entità del profitto realizzato costituisce presuppostoindispensabile per la definizione dei limiti in cui può essere legittimamente dispostoil sequestro ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, in via diretta o per equivalente:l’art. 12-bis d.lgs. cit., infatti, prevede «la confisca dei beni che costituiscono ilprofitto o il prezzo» del delitto per il quale è pronunciata condanna o dispostaapplicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., ovvero«la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente atale prezzo o profitto».3. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata per nuovoesame in ordine al profilo concernente la sussistenza del fumus commissi delicti.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio procederà a nuovo giudizio confrontandosicompiutamente con gli argomenti e le produzioni della difesa, evitando inparticolare di incorrere nei vizi rilevati e segnalati nel § 2.2.3.Le ragioni dell’annullamento determinano la superfluità, in questa sede,dell’esame delle doglianze formulate negli altri tre motivi di ricorso, siccomeconcernenti la sussistenza delle esigenze cautelari (il terzo ed il quarto motivo),ovvero il rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza, gradualità esussidiarietà del sequestro per equivalente. Ovviamente, però, restaimpregiudicata la necessità per il [OSCURATO:PERSONA] del rinvio, ove lo stesso ritenga lasussistenza del fumus commissi delicti, di esaminare le questioni non scrutinate inquesta sede, nei limiti in cui le stesse sono proponibili nell’ambito di una proceduradi riesame. P.Q.MAnnulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale diCosenza competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.Così deciso il 21/04/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]