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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43425/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582, 585, cornmi 1 e 2, n. 2 e 61 n.1 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Matera in data 28 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la tenuta dell'impianto argomentativo posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 8 e 9, punti I e II della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); è, peraltro, inammissibile la censura che lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con l'atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogicc e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse congruamente commisurato l'entità della pena alla gravità del fatto, avendo, tra l'altro, riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti); quanto all'ulteriore censura che attinge il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la stessa oltre ad essere affetta da conclamata genericità, non è, comunque, consentita in questa sede in quanto inedita, posto che la relativa questione non risulta dedotta con i motivi di appello depositati in data 27 marzo 2019; donde, trattandosi di questione che involcie profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di cui agli artt. 582, 585, cornmi 1 e 2, n. 2 e 61 n.1 cod. pen. e art. 4 L. 110/1975 (fatti commessi in Matera in data 28 novembre 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; [OSCURATO:PERSONA] - che il primo ed il secondo motivo, con i quali si censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione, la tenuta dell'impianto argomentativo posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità per i reati contestati, sono affidati a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708) (vedasi pagg. 8 e 9, punti I e II della sentenza impugnata), e non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto unicamente dirette a sollecitare una preclusa rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di loro specifici, decisivi ed inopinabili travisamenti (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), come pure sarebbe stato necessario in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); è, peraltro, inammissibile la censura che lamenta l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con l'atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962); - che il terzo motivo, proteso a censurare l'operata graduazione della pena, è manifestamente infondato, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in Cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogicc e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 04/02/2014, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007 - dep. 11/01/2008, Rv. 238851), come nel caso di specie (vedasi pag. 10 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse congruamente commisurato l'entità della pena alla gravità del fatto, avendo, tra l'altro, riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti); quanto all'ulteriore censura che attinge il diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 6, cod. pen., la stessa oltre ad essere affetta da conclamata genericità, non è, comunque, consentita in questa sede in quanto inedita, posto che la relativa questione non risulta dedotta con i motivi di appello depositati in data 27 marzo 2019; donde, trattandosi di questione che involcie profili di merito, non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18
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