CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 18 maggio 1973
Cassazione n. 08525/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/05/1973 avverso l'ordinanza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG A' [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Messina, con ordinanza del 5/11/2020, rigettava la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata ex art. 314 cod. proc. pen. dall'odierno ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], subita dal 4/7/2014 al 20/7/2015 in regime di arresti domiciliari per il reato di corruzione (art. 321 cod. pen.) e accesso abusivo a sistemi informatici (art. 615 ter cod. pen. nella forma aggravata). Il ricorrente veniva prosciolto dall'accusa di corruzione con sentenza della Corte di Appello di Messina del 21/11/2016 e con sentenza della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] del 25/6/2019 resa in sede di giudizio di rinvio per gli altri reati. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, il Molonia deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con un primo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione in relazione a quello che ritiene essere un fuorviante errore su uno dei fatti di reato contestati, ovvero la rivelazione di segreti di ufficio, che diede origine alla misura cautelare, poi derubricato ad accesso abusivo a sistema informatico. Ci si duole dell'avvenuto travisamento dei fatti, nell'impugnata ordinanza, sminuendo i capi di incolpazione provvisoria al fine di attenuare la distanza tra la gravità dei reati contestati e l'assoluzione, alterando l'entità dell'errore commesso nell'adozione e nel mantenimento della misura. Il ricorrente evidenzia che i reati inizialmente contestati, che diedero origine all'adozione della misura, riguardavano la corruzione e la rivelazione di segreti di ufficio. L'errata ricostruzione dell'ordinanza impugnata, che parla di imputazione per corruzione e accesso abusivo a sistema informatico, tende, secondo il ricor- rente, ad avallare la tesi che con la prima assoluzione, pronunciata dalla Corte di Appello di Messina per la corruzione, fosse stato confermato l'iniziale quadro ac- cusatorio per l'altra ipotesi di reato, identificandola appunto nell'accesso abusivo a sistema informatico, facendo scomparire la sostanziale assoluzione dal reato di rivelazione di segreti di ufficio. L'ipotesi di reato per rivelazione di segreti di ufficio viene definita assurda e fantasiosa perché elevata in relazione alla trasmissione di dati di pubblico dominio: una targa e un intestatario di targa, come già dedotto nell'istanza di riparazione. Ci si duole che, sul punto, nulla dica il giudice della riparazione, di cui viene riportato il passo motivazionale al fine di evidenziarne l'illogicità in quanto la Corte distrettuale presumerebbe che per la valutazione della correttezza ex ante della misura sia sufficiente la mera possibilità della privazione della libertà in base al titolo di reato.Si rileva che la stessa Corte territoriale afferma l'avvenuta valutazione con- giunta dei due reati ai fini dell'adozione della misura, senza far cenno al peso che avrebbe avuto a tal fine il reato più grave di corruzione. Il ricorrente sottolinea che l'errata ipotesi di corruzione consumata, ove non vi fosse stata l'altra imputazione per un reato definito assurdo, non avrebbe de- terminato l'applicazione della misura, tanto più che vi era la possibilità di conces- sione della sospensione condizionale della pena, beneficio concesso con la prima sentenza assolutoria nel merito. Si precisa che l'avvenuta derubricazione in appello va intesa come assoluzione dal reato più grave, del quale non sussistevano gli elementi costitutivi. Con un secondo motivo si deduce vizio di motivazione in relazione alla colpa grave dell'indagato, con riferimento alla commissione dei reati di corruzione e ri- velazione di segreti di ufficio, alla scarsa rilevanza dell'asserita generale colpa del richiedente nelle relazioni sociali e nei contatti e all'assenza di colpa generica con riferimento al Molonia. Si lamenta motivazione apparente, illogica e contraddittoria laddove non si ravvisa una concreta motivazione con riferimento al Molonia in relazione agli spe- cifici reati di cui era accusato, in particolare non si ravviserebbe una valida moti- vazione dell'affermazione contenuta nell'impugnata ordinanza sulla situazione di allarme sociale creato dal Molonia. L'ordinanza richiamerebbe dei profili di generica, rimpt :overabilità e legge- rezza, in maniera scollegata e avulsa dai reati contestati, cercando di attribuire al ricorrente degli atteggiamenti genericamente imprudenti, concretizzantisi sempre nei contatti con il pubblico ufficiale, tra l'altro, sempre mediati dal coindagato Bri- gandi. Il ricorrente precisa di non aver mai fondato la propria istanza di riparazione unicamente sull'assoluzione, ma di avere sottolineato che l'unico elemento analiz- zato da RG., P.M. e giudice cautelare era il compendio di captazioni; che non era nemmeno stata accertata la titolarità della più ampia licenza investigativa; e che la gravità degli indizi era solo apparente Una corretta valutazione delle frasi ritenute sospette e l'individuazione del loro autore, unitamente alle risposte del Molonia, avrebbero permesso, fin dal princi- pio, senza attendere la conclusione del giudizio, di chiarire: 1. che le comunicazioni di una targa e dell'intestatario di altra targa riguardavano dati pubblici; 2. che tali comunicazioni avevano un interesse operativo per la scoperta di notitiae criminis; 3. che i cento euro corrisposti al M.[OSCURATO:PERSONA] erano il compenso per la collabora- zione, resa fuori dal servizio, a un'indagine privata; 4. che le apparenti proposte corruttive del Brigandi non erano mai state attuate; 5. che il Molonia aveva sempre risposto alle stesse in modo dubitativo e aveva negato la propria adesione.Tali elementi - si evidenzia- sono sempre stati a disposizione all'interno dei brogliacci. L'assoluzione non è dipesa da un'interpretazione ma solo dalla corretta lettura dei colloqui. Si lamenta, in particolare, motivazione apparente laddove il provvedimento impugnato si limiterebbe a valorizzare quelle stesse conversazioni senza rispon- dere alle censure difensive e motivazione illogica laddove verrebbe travisato il contenuto delle due sentenze assolutoria. Entrambi i vizi riguarderebbero tutti i capi di imputazione. Si contesta la ricostruzione della vicenda processuale tesa a sminuire il tenore delle pronunce di assoluzione. In particolare, per quanto riguarda l'imputazione di corruzione, il giudice della riparazione avrebbe omesso di considerare che l'assoluzione è intervenuta sulla base dell'unica prova rappresentata dalle stesse conversazioni già presenti nelle fasi di indagini e cautelare. In relazione all'imputazione di accesso abusivo a sistema informatico, lo stesso giudice, traviserebbe il contenuto della sentenza di assoluzione della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA] e contraddirebbe anche la decisione di rinvio di questa Corte che, entrando nel merito, aveva affermato la concreta possibilità che le due estrazioni di dati fossero collegate a motivi di ufficio e non ad interessi privati. In ogni caso, si rileva che i giudici di merito avevano accertato la legittimità degli interessi perseguiti dal ricorrente. Il ricorrente evidenzia che l'illogicità del travisamento operato dal collegio è rilevabile da un agevole raffronto delle deduzioni difensive con le sentenze di as- soluzione e di rinvio. Si contesta che l'ordinanza impugnata non abbia tenuto in nessun conto i rilievi difensivi sull'impossibilità di fondare un capo di imputazione sulla mera eventuale programmazione di reati in assenza di contestazioni associative. Infatti, su tale contestazione non solo non può fondarsi una condanna ma nemmeno l'ado- zione di vincoli cautelari, a differenza di quanto avrebbe ritenuto il giudice della riparazione. Il ricorrente lamenta che l'impugnata ordinanza citi l'idea di proporre al mili- tare un compenso fisso per ogni accertamento, proposta dal coimputato Brigandi, indicando a margine le conversazioni riportate, senza citarne l'autore, che era il coindagato millantatore Brigandi, ed eliminando chirurgicamente le risposte dubi- tative e di negazione del Molonia, ossia il contenuto decisivo ai fini della valuta- zione. Il giudice avrebbe omesso di valutare, nonostante la specifica richiesta della difesa, l'atteggiamento del Molonia risultante dalle intercettazioni.La decisione di rigetto sarebbe stata fondata sull'isolamento di alcune frasi dal contesto, proprio come avvenuto per l'errore giudiziario che ha dato origine all'odierno giudizio. [OSCURATO:PERSONA] rileva, quindi, l'ulteriore illogicità del provvedi- mento, la cui lettura evidenzierebbe la mancanza di cognizione completa della vi- cenda processuale. Si contesta, infine, il riferimento alla condanna definitiva a carico del M.[OSCURATO:PERSONA], dovuta esclusivamente alla mancata proposizione del ricorso per cassa- zione, ed alla condanna definitiva del Giusti, relativa ad altri fatti, nei quali il Mo- lonia non era coindagato. Si conclude, che i rapporti del Molonia, in assenza di cenni di assenso dello stesso a programmi criminosi millantatori e mai realizzati, non solo non giustifica- vano la sua condanna ma nemmeno quell'allarme sociale tale da privarlo della sua libertà e di conseguenza dei mezzi di sostentamento per sé e la sua famiglia. Con un terzo motivo si deduce assenza di motivazione sulle valutazioni suc- cessive del GIP che aveva imposto la misura e sulla richiesta di riconoscere subor- dinatamente l'indennizzo per periodi più limitati per i successivi dinigehi e il pro- lungamento della misura cautelare. Ci si duole dell'assenza di motivazione in relazione alla richiesta avanzata, subordinatamente, di riconoscimento di un indennizzo in misura ridotta per i suc- cessivi errori commessi con la negazione di un nuovo interrogatorio e della possi- bilità di rendere dichiarazioni spontanee. Anche tali dinieghi, da parte del Gip e del PM, avrebbero colposamente concorso a prolungare lo stato di detenzione. Con un quarto motivo si deduce violazione di legge per esercizio da parte del giudice di una potestà non consentita e inosservanza di una norma processuale statuita a pena di nullità. Il ricorrente si duole che, pur avendo proposto l'istanza di riparazione per la detenzione riferita ai reati per cui era intervenuta la sentenza di assoluzione della Corte di Appello di Messina divenuta irrevocabile per i reati di corruzione e rileva- zione di segreti di ufficio, l'ordinanza impugnata ha dichiarato, senza motivare, che oggetto della propria valutazione era anche il reato di accesso abusivo al si- stema informatico, oggetto dell'altra assoluzione, pronunciata dalla corte di Ap- pello di [OSCURATO:PERSONA], dopo il rinvio della Corte di Cassazione. Ritiene il Molonia che la competenza a pronunciarsi per il titolo custodiale dell'accesso abusivo a sistema informatico appartiene alla Corte di Appello di Reg- gio Calabria che ha pronunciato la relativa assoluzione e attualmente il termine per la proposizione dell'istanza è ancora pendente. Si eccepisce il difetto di giurisdizione della Corte di Appello di Messina e si rileva che l'avvenuta produzione della sentenza della corte reggina non equivale ad ampliamento dell'oggetto della domanda.La produzione è avvenuta al solo fine di arricchire le informazioni e fornire un quadro completo dell'ingiustizia subita. Chiede, pertanto, l'annullamento della ordinanza impugnata, con o senza rinvio. 3. Il P.G. presso questa Corte Suprema in data 10/1/2022 ha rassegnato ex art. 611 cod. proc. pen. le proprie conclusioni scritte chiedendo rigettarsi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono infondati e, pertanto, il proposto ricorso va rigettato. 2. Va premesso che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che nei procedimenti per riparazione per ingiusta detenzione la cognizione del giudice di legittimità deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non può investire naturalmente il merito. Ciò ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 646 secondo capoverso cod. proc. pen., da ritenersi ap- plicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'articolo 315 cod. proc. pen. Dalla circostanza che nella procedura per il riconoscimento di equo indennizzo per ingiusta detenzione il giudizio si svolga in un unico grado di merito (in sede di corte di appello) non può trarsi la convinzione che la Corte di Cassazione giudichi anche nel merito, poiché una siffatta estensione di giudizio, pur talvolta prevista dalla legge, non risulta da alcuna disposizione che, per la sua eccezionalità, non potrebbe che essere esplicita. Al contrario l'art. 646, co. 3 cod. proc. pen. (al quale rinvia l'art. 315 ultimo comma cod. proc. pen.) stabilisce semplicemente che av- verso il provvedimento della Corte di Appello, gli interessati possono ricorrere per Cassazione: conseguentemente tale rimedio rimane contenuto nel perimetro de- ducibile dai motivi di ricorso enunciati dall'art. 606 cod. proc. pen., con tutte le limitazioni in essi previste (cfr. ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/4/1994, Bollato, Rv. 198097, che, affermando tale principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso ordinanza del giudice di merito in materia, col quale non si deduceva vio- lazione di legge, ma semplicemente ingiustizia della decisione con istanza di diretta attribuzione di equa somma da parte della Corte). 3. Il giudice della riparazione motiva in maniera ampia e circostanziata sui motivi del rigetto.L'art. 314 cod. pen., com'è noto, prevede al primo comma che "chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver com- messo il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qua- lora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave". In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, dunque, costituisce causa impeditiva all'affermazione del diritto alla riparazione l'avere l'interessato dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della custodia cautelare (art. 314, comma 1, ultima parte, cod. proc. pen.); l'assenza di tale causa, costituendo condizione necessaria al sorgere del diritto all'equa ri- parazione, deve essere accertata d'ufficio dal giudice, indipendentemente dalla deduzione della parte (cfr. sul punto questa Sez. 4, n. 34181 del 5/11/2002, Gua- dagno, Rv. 226004). In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno da tempo precisato che, in tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve intendersi dolosa - e conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'in- dennizzo, ai sensi dell'art. 314, primo comma, cod. proc. pen. - non solo la con- dotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell' "id quod plerumque accidit" secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. Unite n. 43 del 13/12/1995 dep. il 1996, Sarnataro ed altri, Rv. 203637) Poiché inoltre, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, ai sensi del predetto primo comma dell'art. 314 cod. proc. pen., quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascura- tezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso. In altra successiva condivisibile pronuncia è stato affermato che il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione non spetta se l'interessato ha tenuto consa- pevolmente e volontariamente una condotta tale da creare una situazione di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria o se ha tenuto una condotta che abbia posto in essere, per evidente negligenza, imprudenza o trascuratezza o inosser- vanza di leggi o regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'a- dozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso (Sez. 4, n. 43302 del 23/10/2008, Maisano, Rv. 242034). Ancora le Sezioni Unite, hanno affermato che il giudice, nell'accertare la sussistenza o meno della condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione, consistente nell'incidenza causale del dolo o della colpa grave dell'interessato rispetto all'applicazione del provvedimento di cu- stodia cautelare, deve valutare la condotta tenuta dal predetto sia anteriormente che successivamente alla sottoposizione alla misura e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico (Sez. Unite, n. 32383 del 27/5/2010, D'Ambrosio, Rv. 247664). E, ancora, più recente- mente, il [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di dover precisare ulteriormente che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, ai fini del riconoscimento dell'inden- nizzo può anche prescindersi dalla sussistenza di un "errore giudiziario", venendo in considerazione soltanto l'antinomia "strutturale" tra custodia e assoluzione, o quella "funzionale" tra la durata della custodia ed eventuale misura della pena, con la conseguenza che, in tanto la privazione della libertà personale potrà consi- derarsi "ingiusta", in quanto l'incolpato non vi abbia dato o concorso a darvi causa attraverso una condotta dolosa o gravemente colposa, giacché, altrimenti, l'inden- nizzo verrebbe a perdere ineluttabilmente la propria funzione riparatoria, dissol- vendo la "ratio" solidaristica che è alla base dell'istituto (così Sez. Unite, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257606, fattispecie in cui è stata ritenuta colpevole la condotta di un soggetto che aveva reso dichiarazioni ambigue in sede di inter- rogatorio di garanzia, omettendo di fornire spiegazioni sul contenuto delle conver- sazioni telefoniche intrattenute con persone coinvolte in un traffico di sostanze stupefacenti, alle quali, con espressioni "travisanti", aveva sollecitato in orario not- turno la urgente consegna di beni). 4. Va poi osservato che vi è totale autonomia tra giudizio penale e giudizio per l'equa riparazione anche atteso che i due afferiscono piani di indagine del tutto diversi che ben possono portare a conclusioni affatto differenti pur se fondanti sul medesimo materiale probatorio acquisito agli atti, in quanto sottoposto ad un va- glio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione del tutto differenti. Ciò perché è prevista in sede di riparazione per ingiusta detenzione la rivalutazione dei fatti non nella loro portata indiziaria o probatoria, che può essere ritenuta in- sufficiente e condurre all'assoluzione, occorrendo valutare se essi siano stati idonei a determinare, unitamente ed a cagione di una condotta negligente od imprudente dell'imputato, l'adozione della misura cautelare, traendo in inganno il giudice.E' pacifico (cfr. tra le tante questa Sez. 4, ord. 25/11/2010, n. 45418) che, in sede di giudizio di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. ed al fine della valuta- zione dell'an debeatur occorra prendere in considerazione in modo autonomo e completo tutti gli elementi probatori disponibili ed in ogni modo emergenti dagli atti, al fine di valutare se chi ha patito l'ingiusta detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, con particolare riferimento alla sussistenza di condotte che rivelino eclatante o macroscopica negligenza, impru- denza o violazione di leggi o regolamenti. A tale fine è necessario che venga esa- minata la condotta posta in essere dall'istante sia prima che dopo la perdita della libertà personale e, più in generale, al momento della legale conoscenza della pen- denza di un procedimento a suo carico (cfr. Sez. Un. n. 32383/2010), onde veri- ficare, con valutazione ex ante, in modo del tutto autonomo e indipendente dall'e- sito del processo di merito, se tale condotta, risultata in sede di merito tale da non integrare un fatto-reato, abbia ciononostante costituito il presupposto che abbia ingenerato, pur in eventuale presenza di un errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla deten- zione con rapporto di "causa ad effetto" (cfr. anche la precedente Sez. Un.26/6/2002, [OSCURATO:PERSONA]). A tal fine vanno prese in considerazione tanto condotte di tipo extraproces- suale (grave leggerezza o trascuratezza tale da avere determinato l'adozione del provvedimento restrittivo), quanto di tipo processuale (autoincolpazione, silenzio consapevole sull'esistenza di un alibi) che non siano state escluse dal giudice della cognizione (cfr. questa sez. 4, n. 45418 del 25.11.2010). La colpa dell'istante è ostativa al diritto per le argomentazioni espresse, tra le altre, da Sez. 4, n. 1710 del 27.11.2013; sez. 4, n. 1422 del 16 ottobre 2013: " ... non potendo l'ordinamento, nel momento in cui fa applicazione della regola solidaristica, ... obliterare il principio di autoresponsabilità che incombe su tutti i consociati, allorquando interagiscono nella società (trattasi, infondo, della regola che trova esplicitazione negli arti. 1227 e 2056 c.c.), deve intendersi idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo ... non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso configgente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consape- vole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comu- nemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di do- veroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo. Poiché inoltre, anche ai fini che qui ci interessano, la nozione di colpa è data dall'art. 43 cod. pen., deve ritenersi ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione ... quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica, negligenza, imprudenza, trascuratezza, inos- servanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costi- tuire una non voluta, ma prevedibile, ragione di intervento dell'autorità giudiziaria che si sostanzi nell'adozione di un provvedimento restrittivo della libertà personale o nella mancata revoca di uno già emesso ...". 5. Nel provvedimento impugnato è stato congruamente e logicamente posto in evidenza come sussistesse in capo al Molonia la colpa grave idonea a giustificare quella rappresentazione della realtà in presenza della quale l'autorità giudiziaria procedente ordinò la misura cautelare nei suoi riguardi, e la stessa risiedesse nella condotta tenuta dall'odierno ricorrente, che con il socio d'affari [OSCURATO:PERSONA] preventivava di offrire al pubblico ufficiale Scaletti delle somme di denaro per il compimento di atti contrari ai doveri d'ufficio consistenti nella consultazione abu- siva delle banche dati. Osserva compiutamente la corte di appello che, se è vero che è mancata la prova che tale offerta si fosse effettivamente concretizzata - e tanto aveva portato all'assoluzione dal reato di corruzione perché il fatto non sussiste - detto compor- tamento finisce per assumere significato e rilievo, comunque, nel giudizio per la riparazione per ingiusta detenzione, circostanza di cui evidentemente anche la di- fesa si rendeva conto se si spingeva ad addebitare maldestramente al solo Brigantì la programmazione illecita, evidenziando che essa mai sarebbe stata assecondata chiaramente dal Molonia, che "alle false proposte oscene del signor Brigandì" ri- spondeva a monosillabi: Tuttavia le proposte non sembravano affatto essere false, data la realtà riscontrata delle relazioni personali che avevano portato alla con- danna del pubblico ufficiale Scaletti, e di osceno in questi discorsi il Molonia non avvertiva evidentemente nulla se i rapporti erano proseguiti tranquillamente dando luogo ad alcuni passaggi di informazioni sia pure di infimo livello. Deve, pertanto, ritenersi corretta l'impostazione seguita dalla Corte messi- nese che è pervenuta alla ragionevole conclusione secondo cui l'istante ha avuto, comunque. un comportamento ostativo al riconoscimento dell'invocata ripara- zione, tenendo condotte idonee ad indurre in errore il giudice. Nella condotta dell'odierno ricorrente risiede, dunque, il comportamento gra- vemente colposo che ha dato luogo all'emissione del provvedimento restrittivo a suo carico, integrando in pieno quei profili che costituiscono, ad ogni evidenza, elemento ostativo alla domanda di riparazione per ingiusta detenzione, a mente dell'art. 314 cod. proc. pen. E le argomentazioni contenute in ricorso non intaccano la congruità, la logicità e la correttezza del percorso motivazionale del giudice di merito che, pertanto, non appare censurabile in sede di legittimità. Infine, si palesano infondati anche gli ulteriori rilievi.Ed invero, la pronuncia impugnata si è espressa sulla richiesta in relazione all'assoluzione per il reato di corruzione e di rivelazione di segreti di ufficio come emerge dal chiaro tenore della motivazione ove si osserva che "non vi è dubbio che la tessitura di questi rapporti da parte del Molonia e del Brigantì sia stata frutto di grave colpa immediatamente incidente sull'apparenza realizzata di un quadro ben più fosco di utilizzo "a pagamento" di notizie riservate di polizia tratte da ar- chivi presidiati da robuste misure anti-intrusione. E che il tema sia stato discusso ai due imputati in termini realistici così da sostenere anche la prospettazione ac- cusatoria avvenuta corruzione lo dimostrano le conversazioni che la difesa estra- pola per dimostrare il contrario". Il tenore della argomentazione del giudice della riparazione consente poi di ritenere che sia stata rigettata anche la richiesta di un indennizzo per un periodo più breve, non essendo necessaria una specifica motivazione sul punto. 6. Al rigetto