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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 33465/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rapina pluriaggravata, la pena finale di 3 anni, un mese e 20 giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa, così determinata: pena base (ex art. 628, terzo comma, cod. pen.: 7 anni di reclusione ed C 3.600,00 di multa; diminuita per le riconosciute circostanze attenuanti generiche a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa; diminuita per il rito alla pena finale sopra indicata.

2. Avverso la menzionata sentenza del G.u.p.

Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione».

3. Il ricorso - il quale, ai sensi dell'art. 601, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103), deve essere trattato nelle forme "de plano" previste dal predetto comma 5-bis - è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito dalla legge.

L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017), derogando alla disciplina generale di cui all'art. 606 dello stesso codice, limita infatti il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su rìchiesta delle parti ai soli motivi che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, motivi, tassativamente indicati, tra i quali non rientra la proposta doglianza relativa alla mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione».

Si deve in ogni caso rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha in realtà operato - conformemente alla richiesta delle parti - la diminuzione, per le circostanze attenuanti generiche, della pena base di 7 anni di reclusione ed € 3.600,00 di multa nella misura massima di un terzo di tale pena (pari a due anni e 4 mesi di reclusione ed € 1.200,00 dì multa), diminuendola, prima dell'ulteriore diminuzione per il rito, a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa.

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/06/2022 del G.u.p. del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il G.u.p. del Tribunale di Milano, su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava a [OSCURATO:PERSONA], per il reato di rapina pluriaggravata, la pena finale di 3 anni, un mese e 20 giorni di reclusione ed C 1.600,00 di multa, così determinata: pena base (ex art. 628, terzo comma, cod. pen.: 7 anni di reclusione ed C 3.600,00 di multa; diminuita per le riconosciute circostanze attenuanti generiche a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed C 2.400,00 di multa; diminuita per il rito alla pena finale sopra indicata. 2. Avverso la menzionata sentenza del G.u.p. Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidato a un unico motivo, con il quale lamenta, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione». 3. Il ricorso - il quale, ai sensi dell'art. 601, comma 5-bis, cod. proc. pen. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103), deve essere trattato nelle forme "de plano" previste dal predetto comma 5-bis - è inammissibile perché è proposto per un motivo non consentito dalla legge. L'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (comma inserito dall'art. 1, comma 50, della citata legge n. 103 del 2017), derogando alla disciplina generale di cui all'art. 606 dello stesso codice, limita infatti il ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su rìchiesta delle parti ai soli motivi che attengono all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, motivi, tassativamente indicati, tra i quali non rientra la proposta doglianza relativa alla mancata «concessione delle attenuanti generiche prevalenti nella massima estensione». Si deve in ogni caso rilevare che, diversamente da quanto mostra di ritenere il ricorrente, il G.u.p. del Tribunale di Milano ha in realtà operato - conformemente alla richiesta delle parti - la diminuzione, per le circostanze attenuanti generiche, della pena base di 7 anni di reclusione ed € 3.600,00 di multa nella misura massima di un terzo di tale pena (pari a due anni e 4 mesi di reclusione ed € 1.200,00 dì multa), diminuendola, prima dell'ulteriore diminuzione per il rito, a 4 anni e 8 mesi di reclusione ed € 2.400,00 di multa. 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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