CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 novembre 2021
Cassazione n. 06785/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO r C-C N 1. La Corte di appello di Vzi1ran25 ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all' art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990. 2. L'imputato, con il patrocinio del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione denunciando la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità e al conseguente mancato riconoscimento dell'uso personale della droga 3. Il ricorso è inammissibile a fronte della articolata e congrua motivazione con la quale la Corte ha ritenuto non configurabile l'uso personale, valorizzando il dato quantitativo e la composizione della sostanza, rinvenuta in "sassolini" e quindi destinata ad essere tagliata. Da qui la insussistenza anche del vizio di violazione di legge. 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]