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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 gennaio 2021

Cassazione n. 11152/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33349/2021 FATTO E DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 13 settembre 2021 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017.

3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 33349/2021 FATTO E DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto in data 13 settembre 2021 ricorso per cassazione, da lui sottoscritto personalmente, avverso la sentenza in epigrafe deducendo vizio di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato, de plano, inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dal ricorrente facoltà esclusa dall'art. 613 del codice di rito come modificato dalla Legge n. 103/2017, entrata in vigore il 3 Agosto 2017. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 25 Gennaio 2021.
Sentenza Cassazione n. 11152/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris