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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45344/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato che l'allontanamento dall'abitazione non era stato autorizzato, così integrando la condotta in esame il delitto contestato; che indimostrata risultava la ragione dell'allontanamento, asseritamente ricondotta alla necessità di prelevare un medicinale dal luogo di lavoro; rilevato che, pertanto, il ricorrente non ha inteso confrontarsi con le ragioni poste alla base della sentenza impugnata con conseguente genericità dei motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18/11/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso risultano riproduttivi di identiche censure adeguatamente confutate dalla Corte di appello che ha rilevato che l'allontanamento dall'abitazione non era stato autorizzato, così integrando la condotta in esame il delitto contestato; che indimostrata risultava la ragione dell'allontanamento, asseritamente ricondotta alla necessità di prelevare un medicinale dal luogo di lavoro; rilevato che, pertanto, il ricorrente non ha inteso confrontarsi con le ragioni poste alla base della sentenza impugnata con conseguente genericità dei motivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11/
Sentenza Cassazione n. 45344/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris