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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 giugno 2022

Cassazione n. 31254/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Farro

1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per i reati di ricettazione di cinquantacinque paia di scarpe recanti marchio Nike contraffatto e per il correlato reato previsto dall'art. 474 cod. pen. 2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di tutti i parametri indicati nell'articolo 1:33 cod. pen. e non sarebbe, pertanto, sufficiente il mero riferimento alla quantità dei beni illeciti detenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 collegio riafferma che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 -01; Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647).

Nel caso in esame, seppure con formula lessicale che presenta un refuso (in quanto manca il verbo: pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha ritenuto non concedibile il beneficio invocato in considerazione del numero di beni detenuti, ritenuto non esiguo.

Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede.

2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 24 giugno 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha depositato conclusioni scritte chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Farro 1. La Corte di appello di Bari confermava la condanna del ricorrente per i reati di ricettazione di cinquantacinque paia di scarpe recanti marchio Nike contraffatto e per il correlato reato previsto dall'art. 474 cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 131 bis cod. pen.) e vizio di motivazione: la valutazione in ordine alla sussistenza della causa di non punibilità avrebbe dovuto essere effettuata sulla base di tutti i parametri indicati nell'articolo 1:33 cod. pen. e non sarebbe, pertanto, sufficiente il mero riferimento alla quantità dei beni illeciti detenuti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1.11 collegio riafferma che ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 7, Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 -01; Sez. 6, Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647). Nel caso in esame, seppure con formula lessicale che presenta un refuso (in quanto manca il verbo: pag. 3 della sentenza impugnata), la Corte di appello ha ritenuto non concedibile il beneficio invocato in considerazione del numero di beni detenuti, ritenuto non esiguo. Si tratta di una motivazione priva di vizi logici, coerente con le emergenze processuali che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso in Roma, il giorno 24 giugno 2022
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