CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 15476/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMO udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale del riesame di Palermo in diversa composizione e dell' avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2025, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, accoglieva parzialmente la richiesta di riesame presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Palermo dell'8 settembre 2025. Quest'ultima aveva applicato all'indagato la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di cui all'art. 74, commi 1, 2 e 3, D.P.R. 309/90 (capo 1), nonché a plurimi delitti fine di cui all'art. 73 del medesimo D.P.R. (capi 7.7, 7.9, 7.14, 7.16, 7.18, 7.20, 7.24, 7.26, 9.13). Il Tribunale del riesame, pur confermando il grave quadro indiziario per tutti i reati contestati e la sussistenza di attuali esigenze cautelari, sostituiva la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di Jt• controllo elettronico, valorizzando l'intrapresa attività lavorativa a tempo indeterminato come indice di una volontà di reinserimento sociale. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, l'indagato, deducendo i motivi di seguito riportati. 2.1. Con il primo motivo si denuncia la "mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.., in relazione alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo.., e delle esigenze cautelari". Il ricorrente articola plurimi profili di censura deducendo: a) l' "insussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo"; si assume che la motivazione sarebbe apparente e illogica, mancando elementi idonei a sostenere un giudizio di gravità indiziaria per la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione; b) la "durata limitata, incompatibile con il vincolo associativo", e "la mancanza dell'accordo per un programma criminale": secondo la difesa la figura del ricorrente emergerebbe nelle indagini solo per un breve lasso temporale (fine novembre 2020 - inizio gennaio 2021), incompatibile con la stabilità del vincolo associativo, a fronte di un sodalizio asseritamente operativo dal 2019 al 2021. è vero- continua l'argomento difensivo- che la durata del periodo di osservazione da parte della p.g. non è dirimente, potendo anche indagini protrattesi per breve tempo rivelare la sussistenza del vincolo associativo, ma, in tali casi, secondo la giurisprudenza di legittimità, è necessario che emergano "elementi che possano fare inferire l'esistenza di un sistema collaudato al quale l'indagato abbia fatto riferimento". Si richiama, a conferma di un tale assunto, Sez.1, n. 16478 del 2025. c) l' "assenza di affectio societatis" e la sussistenza di "rapporti meramente commerciali": i contatti con il coindagato [OSCURATO:PERSONA], secondo la difesa, sarebbero stati finalizzati alla conclusione di singole operazioni, rispondenti a interessi individuali e non a quelli dell'associazione. Si tratterebbe di una mera collaborazione episodica, priva della consapevolezza di far parte di una struttura più ampia. A riprova, si cita una conversazione in cui il coindagato [OSCURATO:PERSONA] discuteva con [OSCURATO:PERSONA] del proprio margine di guadagno personale, per segnalare che ognuno di dialoganti tutelava i propri interessi senza considerare quelli facenti capo a un'associazione criminale; d) la sussistenza di "rapporti esclusivi con un solo membro della presunta associazione": [OSCURATO:PERSONA], sostiene la difesa, avrebbe intrattenuto rapporti esclusivamente con [OSCURATO:PERSONA], senza mai relazionarsi con altri presunti membri del sodalizio, circostanza che dimostrerebbe l'assenza di affectio societatis e di un contributo stabile all'organizzazione; e) la limitata valenza significativa delle rivelazioni di [OSCURATO:PERSONA] intercettate, trattandosi di "dichiarazioni autoreferenziali" rimaste prive di riscontro: in 2relazione ai capi 7.9 e 7.26, secondo la difesa, il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato mere dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] dal "sapore millantatorio" (relative alla cessione di 2,6 kg di cocaina a un tale "Tullio" e al trasporto di 1,5 kg di droga a Trapani), rimaste prive di riscontro; f) la "contraddizione logica" della motivazione in relazione al capo 9.13: l'ordinanza presenterebbe una palese contraddizione nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA], qualificato come fornitore, avesse acquistato 50 grammi di stupefacente da tale Guercio; g) la "valutazione solo parziale delle esigenze cautelari": il Tribunale, pur riconoscendo il percorso di reinserimento sociale e lavorativo seguito all'arresto subito da [OSCURATO:PERSONA] nel 2023, avrebbe applicato una misura (arresti domiciliari con braccialetto) che di fatto impedisce al ricorrente di lavorare, vanificando tale percorso e non tenendo conto della mancanza di attualità del pericolo di reiterazione; h) la mancata valutazione degli elementi difensivi: Il Tribunale si sarebbe limitato a un richiamo per relationem all'ordinanza genetica, omettendo un'autonoma valutazione delle specifiche censure difensive relative all'insussistenza del vincolo associativo e all'assenza di attualità delle esigenze cautelari. 2.2 Con il secondo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale per "erronea applicazione dei principi giurisprudenziali sulla distinzione tra concorso di persone nel reato e partecipazione ad associazione per delinquere". Secondo il ricorrente, il quadro indiziario delineato integrerebbe, al più, il concorso in varie ipotesi di cessione di droga, mancando l'elemento distintivo del delitto associativo, ovvero la disponibilità duratura e indefinita al perseguimento del programma criminoso attraverso una costante e continua disponibilità ad approvvigionare il gruppo criminale, così da determinare la costituzione di un vicolo durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione al programma criminoso. 2.3 Con il terzo motivo, si denuncia la violazione di legge sostanziale per "erronea applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 per mancanza dell'elemento soggettivo". Il Tribunale avrebbe ritenuto la partecipazione associativa senza dimostrare la presenza dell'elemento soggettivo costituito dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente e stabilmente alla realizzazione del programma delinquenziale del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, dovendosi rilevare che lo stesso appare spesso sottrarsi a un confronto effettivo con la motivazione contestata, così da non dover prendere 3posizione rispetto a elementi la cui valenza significativa la difesa, sia con l'istanza di riesame sia con il ricorso in valutazione, non è stata in grado di intaccare. Alcune delle censure difensive, inoltre, sembrano ignorare che la decisione impugnata non può essere valutata isolatamente, ma deve essere esaminata in stretta ed essenziale correlazione con l'ordinanza genetica, risultando entrambi i provvedimenti sviluppati e condotti secondo linee logiche e giuridiche pienamente concordanti. Tribunale e GIP, infatti, come eloquentemente attestato dal rinvio all'ordinanza del GIP fatto dal Tribunale al punto VI, concordano, negli aspetti essenziali, nell'analisi del compendio indiziario, per cui la motivazione dell'ordinanza impugnata si salda perfettamente con quella dell'ordinanza genetica sì da costituire un unico complessivo corpo argomentativo. 2. Il Tribunale del riesame, con motivazione scevra da vizi logici, ha fondato il giudizio di gravità indiziaria in ordine al delitto associativo su una pluralità di elementi convergenti: "i continui contatti tra gli associati, costantemente impegnati in discussioni concernenti il traffico di stupefacenti"; "l'impegno incessante dispiegato per l'approvvigionamento dello stupefacente da assicurare per la costante operatività della piazza di spaccio"; "l'uso di apparecchi cellulari "protetti" finalizzati a schermare i contatti dei fornitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA]"; la "collaborazione stabile e non meramente occasionale, sintomatica del suo [di [OSCURATO:PERSONA]] apporto continuativo al gruppo criminale e del suo pieno inserimento nelle dinamiche associative". In particolare, il giudice del riesame ha ritenuto "straordinariamente significative" le conversazioni che evocavano una cooperazione protratta e una programmata continuità dell'accordo illecito, quali i riferimenti al "mese in corso", il collegamento fra il prezzo praticato e l'andamento della piazza di spaccio, le garanzie di fornitura per il futuro per non far fare a [OSCURATO:PERSONA] "brutta figura con i ragazzi". 3. Il ricorrente contesta tale apparato argomentativo con critiche che si rivelano prive di fondamento o si esauriscono in una differente lettura di elementi già adeguatamene valutati dal Tribunale: il limitato lasso temporale in cui si collocano i contatti; la natura meramente "commerciale" dei rapporti; l'assenza di contatti con membri del sodalizio diversi da [OSCURATO:PERSONA]; l'assenza dell'elemento soggettivo. 4. Emerge, pertanto, un primo limite del ricorso, che dimostra di non considerare la natura del sindacato di questa Corte, cui non è conferito dall'ordinamento "alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle 4vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato, ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760)" (Sez. 2, n. 17353 del 28/3/2024, Zingarelli). 4.1 La rilettura del quadro indiziario fatta dalla difesa, inoltre, non elide la valenza indiziaria in termini di gravità delle intercettazioni e delle cessioni di droga ritenute: invero l'indizio, per sua natura 'plurivoco, è certamente suscettibile di diverse interpretazioni che, tuttavia, attengono alla fase del merito del processo dove, a differenza della fase cautelare in cui è sufficiente la sola gravità, deve essere raggiunta la prova della colpevolezza, esigendosi, a fronte di un compendio indiziario, anche la precisione e la concordanza degli elementi acquisiti. In altri termini, gli sforzi difensivi volti a rappresentare le forniture di cocaina fatte da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] come semplici "operazioni commerciali", occasionate dall'incrocio fra offerta e domanda, non privano gli indizi valorizzati dal Tribunale del riesame della loro astratta attitudine a dimostrare la sussistenza del vincolo associativo rilevando a tal fine: la sussistenza di una associazione che faceva capo a [OSCURATO:PERSONA], di cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sapevano l'esistenza; l'instaurazione di un rapporto di collaborazione consolidato, fondato sulla reciproca fiducia, protrattosi per l'intera durata dell'indagine, che assicurava a [OSCURATO:PERSONA] una fonte di approvvigionamento affidabile, in grado di garantire la droga necessaria ad alimentare la piazza di spaccio con forniture continuative, regolate da modalità standardizzate, che esoneravano l'acquirente dal controllo preventivo della merce, potendo le contestazioni in ordine alla qualità o quantità essere inoltrate anche dopo la consegna- emblematico è l'episodio delle biglie rinvenute nel sacchetto contenente la droga ricostruito a pag. 107 dell'ordinanza del GIP-, e consentivano di differire il pagamento allo smaltimento della fornitura, e a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di poter contare su un canale stabile di smercio in grado di assicurare ingenti profitti, destinati a aumentare man mano che la gestione della piazza di spaccio da parte dell'associazione fosse diventava più redditizia 5 r-5. A ciò si aggiunga che la rilettura degli indizi sviluppata nel ricorso procede a una valutazione parcellizzata e del tutto arbitraria del materiale probatorio. 5.1 Il principio di diritto enunciato dalla sentenza richiamata a pag. 4 del ricorso, se riferito ai risultati dell'attività captativa, dimostra l'infondatezza dell'argomento incentrato sulla durata del rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e l'associazione. La sentenza ribadisce "che, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare delraffectio" di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benché per un periodo di tempo limitato (Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, ~arante, Rv. 278440 - 02)" (Sez. 1, n. 16478 del 21/1/2025, Grasso). L'ordinanza genetica si apre con l'analisi degli indizi relativi al capo 7.2 per fatti dell'ottobre 2020, che non vedono indagato [OSCURATO:PERSONA] ma che dimostrano che il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], soggetto che l'attività d'indagine ha rivelato agire in stretto coordinamento con [OSCURATO:PERSONA], risultando portatore dei medesimi interessi del ricorrente, era consolidato. E difatti le intercettazioni di pag. 85 dell'ordinanza genetica rivelano che [OSCURATO:PERSONA] faticava a comprendere a quale partita di cocaina si riferissero le rimostranze di [OSCURATO:PERSONA] mentre quelle della pagina successiva provano che le forniture si succedevano senza necessità di trattative volte a definire il prezzo e la qualità della sostanza. L'ordinanza impugnata, inoltre, opportunamente, a pag. 8, richiama la conversazione del 14/12/2020 nel corso della quale [OSCURATO:PERSONA] sottolineò a [OSCURATO:PERSONA] che, quel mese, il prezzo era stato estremamente vantaggioso ma che, non "appena la piazza prende forza", l'interlocutore avrebbe dovuto riconoscergli un margine di profitto maggiore. L'ultimo dei reati fine delineato a carico di [OSCURATO:PERSONA] risale al [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed è relativo all'acquisito di gr. 50 di cocaina dal "Guercio", il figlio di "Francesco, il cinghiale". Tale vicenda è rivelata dal ricorrente a [OSCURATO:PERSONA] nel corso di una conversazione intercettata dagli investigatori. Tale confidenza prova che il rapporto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel gennaio 2021, era rimasto invariato, tanto da indurre il primo a rendere il secondo partecipe del reato che si apprestava a commettere. L'ordinanza genetica, infine, precisa che le attività d'indagine si "sono svolte tra il mese di settembre 2020 e i mesi di gennaio/febbraio 2021". In conclusione, quindi, da quanto è dato comprendere dai provvedimenti di merito, vi è stata un'indagine che ha illuminato per un arco temporale di cinque mesi l'attività di un'associazione di spacciatori rivelando non soltanto che [OSCURATO:PERSONA] 6e [OSCURATO:PERSONA], per tutto quel periodo, avevano rifornito di droga l'associazione facente capo a [OSCURATO:PERSONA] ma, anche, che il rapporto era talmente consolidato da non richiedere articolate trattative volte a definire il prezzo, le modalità di pagamento e la qualità della partita di stupefacente. Tale conclusione dimostra l'infondatezza dell'argomento difensivo incentrato sulla limitata durata delle indagini. 5.2 Gli ulteriori elementi che i giudici di merito hanno messo in evidenza al fine di comprovare sia l'esistenza dell'associazione che la partecipazione al sodalizio di [OSCURATO:PERSONA] o sono ignorati dal ricorso o se ne svaluta la valenza dimostrativa espungendo l'elemento d al ragionamento probatorio della Corte territoriale. '5.3 Si è già detto che il ricorso rappresenta le cessioni di droga intervenute fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] come "operazioni commerciali occasionali e sporadiche". Trattasi di una valutazione del tutto sganciata dal quadro indiziario valorizzato dai giudici di merito, che dimostra la sussistenza di un rapporto fiduciario consolidato, scandito dal succedersi delle forniture al dichiarato fine di consentire all'associazione di continuare "a lavorare", e che non si confronta con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'associazione di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90 sussiste non solo nel caso di condotte parallele, ossia di persone accomunate dall'identico interesse di realizzazione del profitto societario, mediante il commercio di droga, ma anche nell'ipotesi del vincolo che accomuna, in maniera durevole, il fornitore di droga agli acquirenti, che in via continuativa, la ricevono per immetterla al consumo. La diversità di scopo personale, infatti, non è per nulla ostativa alla realizzazione del fine comune, che è quello di sviluppare il commercio degli stupefacenti per conseguire sempre maggiori profitti. Né la configurazione dell'associazione criminosa è preclusa dalla diversità dell'utile che i singoli partecipi si propongono di ricavare, oppure dal contrasto degli interessi economici di cui i medesimi sono portatori, posto che né l'una, né l'altro sono di ostacolo alla costituzione ed alla persistenza del vincolo associativo. Importante è infatti, come delineato dai giudici di merito, che colui che opera come fornitore o acquirente sia stabilmente disponibile a consegnare o ricevere le sostanze, assumendo, così, una funzione continuativa, che trascende il significato negoziale delle singole operazioni, per costituire un elemento della complessa struttura che facilita lo svolgimento dell'intera attività criminale (ex plurimis: Sez. 5, n. 10077 del 23/09/1997, Bruciati, Rv. 208822 - 01; più di recente Sez. 2, n. 51714 del 23/11/2023, Lauricella, Rv. 285646 - 01). 5.4 Si sottolinea, ancora, in ricorso, che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto rapporti solo con [OSCURATO:PERSONA], senza però confrontarsi con l'intercettazione, richiamata dal Tribunale, che collega il prezzo praticato da [OSCURATO:PERSONA] all'andamento della piazza di spaccio controllata da [OSCURATO:PERSONA], così rivelando che il ricorrente era consapevole che la droga era destinata ad alimentare l'attività delittuosa dell'associazione. 76. Le censure relative ai reati fine scontano plurimi motivi di inammissibilità. In ordine alle obiezioni della difesa circa la lettura fornita dai giudici di merito delle conversazioni intercettate, va ricordato che la portata dimostrativa del contenuto delle conversazioni costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, e si sottrae al sindacato di legittimità se tale valutazione è motivata in conformità ai criteri della logica e delle massime di esperienza (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715 - 01; Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337 - 01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea, Rv. 268389 - 01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650 - 01; Sez. 2, n. 35181 del 22/05/2013, Vecchio, Rv. 257784 - 01; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, dep. 30/04/2008, Gionta, Rv. 239724). È, tuttavia, possibile prospettare in sede di legittimità una interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, 2018. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558 - 01; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, dep. 2014, Napoleoni, Rv. 259516 - 01; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190 - 01; Sez.2, n. 38915 del 17/10/2007, dep. 19/10/2007, Donno, Rv. 237994). Venendo al ricorso in esame, la difesa si è limitata a eccepire che si era in presenza di dichiarazioni "autoreferenziali" proferite da [OSCURATO:PERSONA] in un contesto di "millanteria". Le doglianze difensive, quindi, non deducono travisamenti o anche solo illogicità evidenti nell'interpretazione delle conversazioni cui pervengono i giudici di merito, ma propongono una differente lettura dei dialoghi al fine di ottenere una valutazione del quadro indiziario alternativa a quella operata dai giudici di merito. Tale strategia sottrae, per quanto detto, il significato attribuito dai giudici di merito ai dialoghi al sindacato di legittimità. Le censure difensive, inoltre, dimostrano di non considerare i limiti del sindacato di questa Corte cui non è conferito dall'ordinamento alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. La pretesa, poi, di contrapporre a quella dei giudici di merito una ricostruzione alternativa fondata su una diversa lettura del compendio indiziario incorre in un ulteriore profilo di inammissibilità. In materia di ricorso per Cassazione, infatti, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione considerata dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione contrastante con il procedimento argomentativo del giudice deve essere inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una possibile 8alternativa a quella ritenuta nel provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 13528 del 11/11/1998, Maniscalco, Rv. 212054; Sez. 2, n. 40432 del 2/12/2025, Liviero). 7. Medesime carenze si rinvengono anche nelle censure che afferiscono alle esigenze cautelari. Il Tribunale ha considerato che [OSCURATO:PERSONA] era stato sottoposto a misure cautelari nel 2003 e nel 2005 per differenti ipotesi di spaccio commesse nel 2023 ma, anche, che, nel 2005, aveva intrapreso un'attività lavorativa lecita che poteva far presagire "l'intenzione di reinserirsi nel contesto sociale". Ha quindi spiegato i motivi per cui aveva ritenuto che le esigenze non potessero essere salvaguardate con una misura meno afflittiva di quella contestata. La decisione di mantenere una misura custodiale, anche se meno afflittiva rispetto a quella disposta dal G.I.P., costituisce, pertanto, l'esito di un giudizio di bilanciamento sorretto da una motivazione- fondata sulla "professionalità mostrata nel compimento della condotta criminosa e dei contatti intrattenuti nel circuito criminale- la cui logicità, considerato anche che fra i reati configurati vi è quello associativo per il quale opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., il ricorso non riesce a intaccare. Il ricorso, infatti, chiede a questa Corte di rivalutare l'incidenza che l'assunzione a tempo determinato intervenuta nel 2005 avrebbe sulle esigenze cautelari ma non delinea profili di manifesta illogicità nella prognosi del tribunale che ha ritenuto che fosse concreto e attuale e non fronteggiabile con una misura non custodiale il rischio di recidiva da parte di un soggetto che per anni aveva fatto dello smercio della droga la sua unica occupazione e non aveva mai rivelato, nonostante le misure cautelari subite, i contatti che gli avevano permesso di smerciare chilogrammi di cocaina, così conservano agli occhi di fornitori e clienti la sua affidabilità. 8. Infine, è destituita di fondamento la doglianza prospettante la mancata valutazione degli elementi forniti dalla difesa (punto h del primo motivo). Dall'esame del provvedimento impugnato emerge che il Tribunale, pur richiamando l'ordinanza genetica, ha proceduto a un'autonoma e puntuale disamina degli elementi indiziari, dedicando ampio spazio all'analisi delle conversazioni e alla ricostruzione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] quale fornitore stabile, fornendo così una risposta logica e argomentata alle deduzioni difensive, puntualmente disattese. 9. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. 9 P.Q.M