CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 ottobre 2023
Cassazione n. 18120/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale del riesame di Bari ha rigettato l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Bari in data 16/10/2023 in ordine ai delitti di cui ai capi 1), 2), 3) (estorsioni, usura e detenzione e porto illegale di armi, tutti aggravati ex art. 416 bis.1 cod. pen.). 2.Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo mancanza di motivazione e violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso contestata nei capi 1),2),3). Assume la difesa che il Tribunale avrebbe erroneamente valorizzato elementi (il curriculum criminale del Pesce, le sue qualità soggettive ovvero il timore ingenerato nella vittima) irrilevanti ai fini della configurabilità dell'aggravante del metodo mafioso, essendo a tal fine necessario verificare le modalità dell'azione e cioè se questa contenga riferimenti del soggetto agente, all'appartenenza a consorterie mafiose. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Va infatti osservato che la censura non è sorretta da concreto interesse, atteso che la sua esclusione non determinerebbe alcun effetto favorevole per il ricorrente, non incidendo sul termine di durata della misura cautelare né sulla legittimità della misura (Sez. 2, n. 17366 del 21/12/2022, dep. 2023, Renna, Rv. 284489; Sez. 3, n. 20891del 18/06/2020, Piccirillo, Rv. 279508). 2.All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna, ai sensi dell'art. 616 del codice di rito, al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla delle ammende. Ai sensi del comma 1-ter dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen., il direttore dell'istituto di detenzione è onerato di dare comunicazione al detenuto del contenuto del presente provvedimento. P.q.m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende . Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.