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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 02061/2023

Testo disponibile della fonte

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ncia di Varese e del contestuale ordine di trattenimento presso il suddetto C.P.R. si svolgeva il 28 maggio 2021 l’udienza di convalida davanti al giudice di pace di Torino che convalidava il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA].

3. Successivamente la questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento ed il giudice di pace fissava l’udienza del 23 giugno 2021 .

4. Nel corso di detta udienza la questura chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni in quanto in data 31.5.2021 era stata inoltrata la richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e la questura era in attesa di riscontro. 6.La difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida, stante la chiusura dei confine da parte del Regno del Marocco, l’illeggibilità della sottoscrizione della richiesta di proroga e l’assenza di delega del questore. 7.Il giudice di pace disponeva la proroga del trattenimento con l’argomentazione “ritenute fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano.

La PA si è attivata ed è in attesa di risposta”. 8.La cassazione del suddetto decreto è chiesta con ricorso notificato il 22 gennaio 2022 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 9.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Questura di Torino e Ministero dell’interno. considerato che F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3162/2022 Numero sezionale 12036/2022

10. Il primo motivo (violazione dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ. in Numero di raccolta generale 2061/2023Data pubblicazione 24/01/2023 relazione agli art. 14, comma 4, 5 e 5bis, d.lgs. 286/1998, 15 parr. 2 e 4 Direttiva 2008/115/CE, art. 111, sesto comma, Cost., motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento) deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 d.lgs. 286/1998, con cui è stata autorizzata la proroga del trattenimento.

11. Il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/Ce, illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normative -mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio) deduce l’illegittimità della proroga in ragione della dedotta chiusura dei confine disposta al fine di contenere la diffusione del Covid-19 a seguito dello stato di emergenza sanitario adottato dal Marocco, con sospensione dei collegamenti marittimi e di quelli aerei.

12. Il terzo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5 d.lgs. 286/1998, illegittimità della richiesta di proroga per mancanza di delega del questore al funzionario di polizia, incompetenza funzionale del funzionario di polizia) deduce l’illegittimità della richiesta di proroga perché sottoscritta da un funzionario di polizia, peraltro non identificato, con l’unica dicitura leggibile “d’ordine del questore “, a fronte della quale la difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la mancanza di delega del questore, unico soggetto legittimato a chiedere la proroga.

13. Appare logicamente prioritario l’esame del terzo motivo, incentrato sulla mancata delega del questore.

14. La censura è fondata.

14.1. L’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 dispone che la richiesta di proroga del trattenimento per un termine di ulteriori trenta giorni diretta al giudice di pace debba provenire dal questore.

F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3162/2022 Numero sezionale 12036/2022

14.2. Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione, il giudice di pace Numero di raccolta generale 2061/2023Data pubblicazione 24/01/2023 non ha fornito nessuna argomentazione sul punto, nonostante la mancanza di delega e la genericità della formula “d’ordine del Questore”.

14.3. Ciò posto, va rilevato che il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata.

Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali ed alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass. 6064/2019; id.27939/2019; id. 33178/2019).

14.4. Nel caso di specie la proroga del trattenimento è stata richiesta da un funzionario di polizia - la cui identificazione non risulta neppure possibile alla luce della illeggibile sottoscrizione - sprovvisto di delega, e non dal questore; inoltre la necessaria delega non risulta prodotta neppure in sede di udienza di convalida, a fronte dell’eccezione del difensore dello straniero formulata in memoria e ribadita in udienza.

14.5. Conseguentemente il decreto di proroga del trattenimento risulta emesso dal giudice di pace in assenza di regolare richiesta e, F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ncia di Varese e del contestuale ordine di trattenimento presso il suddetto C.P.R. si svolgeva il 28 maggio 2021 l’udienza di convalida davanti al giudice di pace di Torino che convalidava il trattenimento del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3. Successivamente la questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento ed il giudice di pace fissava l’udienza del 23 giugno 2021 . 4. Nel corso di detta udienza la questura chiedeva la proroga del trattenimento per ulteriori 15 giorni in quanto in data 31.5.2021 era stata inoltrata la richiesta di lasciapassare alla rappresentanza diplomatica del Marocco di Torino e la questura era in attesa di riscontro. 6.La difesa del sig. [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida, stante la chiusura dei confine da parte del Regno del Marocco, l’illeggibilità della sottoscrizione della richiesta di proroga e l’assenza di delega del questore. 7.Il giudice di pace disponeva la proroga del trattenimento con l’argomentazione “ritenute fondate le motivazioni della Questura che qui integralmente si richiamano. La PA si è attivata ed è in attesa di risposta”. 8.La cassazione del suddetto decreto è chiesta con ricorso notificato il 22 gennaio 2022 ed affidato a tre motivi, illustrati da memoria. 9.Non hanno svolto attività difensiva gli intimati Questura di Torino e Ministero dell’interno. considerato che F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3162/2022 Numero sezionale 12036/2022 10. Il primo motivo (violazione dell’art. 360, n.4, cod. proc. civ. in Numero di raccolta generale 2061/2023Data pubblicazione 24/01/2023 relazione agli art. 14, comma 4, 5 e 5bis, d.lgs. 286/1998, 15 parr. 2 e 4 Direttiva 2008/115/CE, art. 111, sesto comma, Cost., motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento) deduce la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 14 d.lgs. 286/1998, con cui è stata autorizzata la proroga del trattenimento. 11. Il secondo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5-bis, d.lgs. 286/1998, 15, par. 4, Direttiva 2008/115/Ce, illegittimità della proroga del trattenimento per assenza dei presupposti normative -mancanza di qualunque prospettiva ragionevole di esecuzione del rimpatrio) deduce l’illegittimità della proroga in ragione della dedotta chiusura dei confine disposta al fine di contenere la diffusione del Covid-19 a seguito dello stato di emergenza sanitario adottato dal Marocco, con sospensione dei collegamenti marittimi e di quelli aerei. 12. Il terzo motivo (violazione dell’art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ. in relazione all’art. 14, comma 5 d.lgs. 286/1998, illegittimità della richiesta di proroga per mancanza di delega del questore al funzionario di polizia, incompetenza funzionale del funzionario di polizia) deduce l’illegittimità della richiesta di proroga perché sottoscritta da un funzionario di polizia, peraltro non identificato, con l’unica dicitura leggibile “d’ordine del questore “, a fronte della quale la difese del sig. [OSCURATO:PERSONA] eccepiva la mancanza di delega del questore, unico soggetto legittimato a chiedere la proroga. 13. Appare logicamente prioritario l’esame del terzo motivo, incentrato sulla mancata delega del questore. 14. La censura è fondata. 14.1. L’art. 14 comma 5, d.lgs. 286/1998 dispone che la richiesta di proroga del trattenimento per un termine di ulteriori trenta giorni diretta al giudice di pace debba provenire dal questore. F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 7 4 b 3 8 e d 7 2 f b 7 5 b 8 f c c 6 8 a 5 b 6 8 5 5 3 5 9 3 Numero registro generale 3162/2022 Numero sezionale 12036/2022 14.2. Nel caso di specie, a fronte dell’eccezione, il giudice di pace Numero di raccolta generale 2061/2023Data pubblicazione 24/01/2023 non ha fornito nessuna argomentazione sul punto, nonostante la mancanza di delega e la genericità della formula “d’ordine del Questore”. 14.3. Ciò posto, va rilevato che il trattenimento dello straniero, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata. Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost., l'autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale, non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limiti temporali ed alle condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriore corollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve contenere l'accertamento della sussistenza dei motivi addotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (cfr. Cass. 6064/2019; id.27939/2019; id. 33178/2019). 14.4. Nel caso di specie la proroga del trattenimento è stata richiesta da un funzionario di polizia - la cui identificazione non risulta neppure possibile alla luce della illeggibile sottoscrizione - sprovvisto di delega, e non dal questore; inoltre la necessaria delega non risulta prodotta neppure in sede di udienza di convalida, a fronte dell’eccezione del difensore dello straniero formulata in memoria e ribadita in udienza. 14.5. Conseguentemente il decreto di proroga del trattenimento risulta emesso dal giudice di pace in assenza di regolare richiesta e, F i r m a t o D a : G I A M B A R R E S I V I N C E N Z O P I O M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 d 1 4 7 3 b f 3 b 9 d 4 d e 6 f 2 9 f b c 7 a b d 8 5 7 0 e 2 F i r m a t o D a : S C O T T I U M B E R T O L U I G I C E S A R E G I U S E P P E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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