CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 31 marzo 2025
Cassazione n. 27734/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANIA udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dott.sa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Catania, competente ex art. 51, comma 3 quinquies, cod. proc. pen., con atto del 13/5/2023, ha avanzato la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di c. s . indagato per i reati di cui agli artt. 600 quater e 600 quater 1 cod. pen. commessi in Pozzallo dall'ottobre al dicembre 2020. [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Catania, con décreto del 18/4/2024, ha disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale di Catania anziché dinanzi al Tribunale di Ragusa, competente per la fase dibattimentale alla luce del luogo di commissione dei reati. Il Tribunale di Catania, con sentenza del3/2/2025, ha dichiarato la propria incompetenza e ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. In data 25/2/2025, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa, dopo avere ricevuto gli atti del processo, ne ha disposto la trasmissione per competenza al Procuratore distrettuale di Catania ai dell'art. 51, comma 3 quinquies, cod. proc. pen. che, con istanza del 13/3/2025, ha chiesto al Tribunale di Catania di correggere il dispositivo della predetta sentenza di incompetenza e di ordinare la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa anziché al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Il Tribunale di Catania, con il provvedimento impugnato, ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero sulla scorta della seguente motivazione: "Si restituisce al PM, trattandosi di errore di diritto, ricorribile eventualmente in Cassazione". 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore distrettuale della Repubblica di Catania che, con il primo motivo, denuncia la violazione di legge processuale sostenendo che la trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa era una statuizione obbligatoria a contenuto predeterminato, siccome desumibile dalla sentenza delle Sezioni unite penali n. 39746/17 cosicché la correzione avrebbe consentito di "rimediare ad una disarmonia tra la formale espressione di una decisione e il suo reale intangibile contenuto (Cass. Pen. 34691/2024)". Con il secondo motivo denuncia l'abnormità funzionale del provvedimento impugnato in quanto determina una stasi del procedimento rilevando che l'azione penale era stata esercitata e, quindi, non era possibile chiedere al GUP il rinvio a giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La questione che il ricorrente solleva non attiene alla competenza del Tribunale di Ragusa ma alla statuizione accessoria con cui il Tribunale di Catania ha disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ritenuto competente. Non vi è dubbio, per la ragioni espresse nel ricorso, che tale statuizione sia errata. Questa Corte più volte ha ribadito che il principio sancito nella sentenza delle Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270935 - 01, che ha ritenuto che il tribunale del capoluogo del distretto che, in fase dibattimentale, dichiari la propria incompetenza per materia in relazione ad un reato attribuito alla competenza della corte di assise ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d-bis), cod. proc. pen. e 2ricompreso nell'elenco di cui all'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., deve trasmettere gli atti direttamente alla corte di assise e non al pubblico ministero presso tale giudice, a condizione che la competenza non appartenga a un giudice (corte di assise) di altro distretto e le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 51, comma 3-bis, trova applicazione in ogni reato di competenza distrettuale non sussistendo l'esigenza di regressione del procedimento e di nuova celebrazione dell'udienza preliminare avendo le parti avuto modo di esercitare i propri diritti dinanzi al giudice naturale (Sez. 3, n. 10799 del 19/2/2025, C.; Sez. 5, n. 36023 del 15/7/2022 Cellamaro; Sez. 5, n. 36025 del 10/5/2022, Indelicato). Non è quindi in discussione che il Tribunale di Catania avrebbe dovuto trasmettere gli atti al Tribunale di Ragusa e non al Procuratore della Repubblica presso quel Tribunale. 2. Strettamente connessa al tema appena affrontato è la questione relativa ai rimedi esperibili nel caso in cui il giudice incompetente disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. 2.1 Un primo arresto esegetico ritiene che si sia in presenza di un provvedimento abnorme giacché la decisione non è altrimenti impugnabile e comporta non soltanto una illegittima regressione del procedimento ma anche una stasi superabile solo con il compimento di un atto nullo o comunque contra legem del pubblico ministero. Si sottolinea, fra l'altro, che il pubblico ministero a cui gli atti sono stati trasmessi "è privo della possibilità di invitare" l'organo giudiziario che ha, adottato la statuizione di rivedere la decisione ( Sez. 2, n. 43292 del 17/10/2023, Tanese; Sez. 5, n. 36023 del 15/7/2022 Cellamaro). 2.2 Di diverso avviso è una altrettanto recente decisione della Corte che ritiene che non ricorrano gli estremi dell'abnormità sull'assunto che la statuizione della trasmissione degli atti al pubblico ministero in luogo del giudice competente "non attinge il contenuto decisorio espresso dal dispositivo, anche alla luce della motivazione che individua la corretta competenza...ma integra una disposizione strumentale rispetto alla quale può essere posto rimedio dal pubblico ministero che indebitamente ha ricevuto gli atti, facendoli pervenire materialmente al giudice competente per la fissazione del relativo giudizio" ( Sez. 5, n. 36025 del 10/5/2022, Indelicato). 2.3 Per entrambi gli arresti esegetici, comunque, l'errata individuazione dell'organo cui trasmettere gli atti costituisce statuizione del tutto accessoria e integrativa rispetto al contenuto dell'atto che la contiene, costituito dalla declaratoria della incompetenza e dall'individuazione del giudice competente, la cui individuazione, si sottolinea, non presentava margini di discrezionalità, non 3essendo controverso che gli atti debbano essere trasmessi al Tribunale competente e non al pubblico ministero presso quel giudice. 2.4 Un terzo orientamento, cui il collegio ritiene di dover dar seguito, in quanto maggiormente aderente alla peculiarità del caso in esame, ritiene che l'errore cui è incorso il giudice incompetente possa essere rimosso mediante lo strumento di cui all'art. 130 cod. proc. pen. In tal senso si è espressa questa Sezione (n. 30456 del 14/6/2022, Ziccari) che, in un caso del tutto simile, ha ritenuto legittimo il provvedimento del tribunale che aveva emendato la precedente decisione di incompetenza che aveva disposto la trasmissione degli atti al PM anziché al tribunale ritenuto competente. 3. Nel caso in esame, infatti, la restituzione degli atti alla Procura distrettuale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa esclude che possa essere più chiesto da quest'ultimo ufficio la fissazione dell'udienza per la trattazione del processo al presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 132 disp. att. cod. proc. pen. Non è superfluo ricordare che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che vanno distinti l'esercizio dell'azione penale e la richiesta di fissazione dell'udienza di comparizione: quest'ultima, prevista dall'art. 132, comma 2, disp. att. cod. proc. pen., depositata in segreteria ai sensi dell'art. 160 disp. att. cod. proc. pen., non costituisce esercizio dell'azione penale da parte della pubblica accusa, ma atto interno dell'ufficio del Pubblico Ministero, avente come scopo la sollecitazione del potere ordinatorio del Presidente del Tribunale di fissazione delle udienze di comparizione (Sez. 5, n. 32608 del 29/3/2023, Pugliese; Sez. 2, n .. 12990 del 05/03/2003, Hormann, Rv. 224907). L'instaurazione del procedimento di correzione di errore materiale da parte del ricorrente, inoltre, spunta unti, degli argomenti cardine su cui si fonda il primo orientamento, in quanto impedisce di configurare la stasi del procedimento rimuovibile solo attraverso l'atto nullo del pubblico ministero ricevente gli atti. Non sussistono poi ostacoli alla possibilità, dal punto di vista sistematico, di ritenere che l'erronea statuizione in esame possa essere rimossa con il rimedio della correzione dell'errore materiale, incidendo l'errore non già sulla fase formativa del ragionamento e sull'esito della valutazione ma su un elemento del tutto accessorio che attiene alle espressioni linguistiche attraverso cui l'esito del giudizio è manifestato. E difatti la motivazione che sorregge la sentenza del 3/2/2025 si esaurisce nel richiamare l'art. "23 c.p.p." che, come già osservato, nella formulazione derivante dalle sentenze di incostituzionalità (nn. 76 e 214 del 1993 e n. 70 del 1996), nei casi come quelli di specie, in cui le funzioni di pubblico ministero e di giudice dell'udienza preliminare siano state svolte ai sensi degli artt. 451 comma 3 bis e 328 comma 1 bis cod. proc. pen., prevede la trasmissione degli atti al giudice competente (Cort. cost. n. 104 del 10/4/2001). L'errore, conseguentemente, non integra alcuna ipotesi di nullità e la sua rimozione è imposta dalla necessità di armonizzate l'estrinsecazione formale della decisione con il suo reale contenuto così da renderla conforme ai parametri normativi di riferimento. 4. Non essendo necessari accertamenti di merito, la correzione può disposta dalla Corte con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Ragusa. P.Q.MTribunale di Catania in data 3/2/2025 emessa nei confronti di C.S. sostituendo nella motivazione e nel dispositivo di detta sentenza le parole "alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa" con le parole "al Tribunale di Ragusa per l'ulteriore corso". Così deciso il 24/6/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (/). r0 C, • ( 14 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ai sensi dell'art. 52 del d. Igs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge. [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], 29 1116. 2025 7mNivuo m. p a 5