CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19755/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA CONDOMINIO sul ricorso (iscritto al N.R.G. 9688/'17) proposto dal: [OSCURATO:PERSONA]' DI V. TORRACA 96 [OSCURATO:PERSONA] (P.I.: 96015340761), in persona dell'amministratore legale rappresentante pro- tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliati "ex lege" presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione, in Roma, piazza Cavour; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 37M11 G663I), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, piazza del Fante, n. 2; - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 449/2016 (pubblicata il 28 novembre 2016); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile 2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il difensore costituito per il Condominio ricorrente ha depositato in Cancelleria atto di rinuncia al ricorso del 7 marzo ritualmente notificato telematicamente al controricorrente, che non risulta, tuttavia, essere stata formalmente accettata da quest'ultimo, ragion per cui il citato ricorrente, pur pervenendosi alla dichiarazione di estinzione del presente giudizio, deve essere condannato al pagamento delle relative spese, ai sensi dell'art. 391, comma 4, c.p.c., con distrazione in favore del difensore del controricorrente che ne ha fatto richiesta; considerato che da siffatta pronuncia consegue che non sussistono le condizioni per il versamento, da parte della ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente gìudizio, che si liquidano in complessive euro 2.250,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge, con distrazione in favore del difensore del controricorrente per dichiarato anticipo. Così deciso nella camera di consiglio della 2" Sezione civile in data 29 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] o Giudizio*, [OSCURATO:PERSONA] N CANCELL