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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022

Cassazione n. 05096/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso-a-14e-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-4,11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 la Corte di Assise di Appello di Catania ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di CUFFARI Michele tesa ad ottenere la conversione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CUFFARI Michele, deducendo erronea applicazione di legge.

Sono stati depositati motivi aggiunti a sostegno della fondatezza del ricorso.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo.

La data di presentazione (a mezzo del servizio postale) è il 22 marzo 2022 e le notifiche dell'ordinanza sono avvenute in data 5.3.2022 (per l'interessato), in data 10 febbraio e non oltre quella del 28 febbraio per i difensori.

L'atto pertanto, pure in riferimento all'ultima notifica, è stato depositato oltre il termine di giorni quindici.

Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso-a-14e-pa4i; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (-4,11 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 14 dicembre 2021 la Corte di Assise di Appello di Catania ha respinto l'istanza avanzata nell'interesse di CUFFARI Michele tesa ad ottenere la conversione della pena dell'ergastolo con quella di anni 30 di reclusione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione CUFFARI Michele, deducendo erronea applicazione di legge. Sono stati depositati motivi aggiunti a sostegno della fondatezza del ricorso. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché tardivo. La data di presentazione (a mezzo del servizio postale) è il 22 marzo 2022 e le notifiche dell'ordinanza sono avvenute in data 5.3.2022 (per l'interessato), in data 10 febbraio e non oltre quella del 28 febbraio per i difensori. L'atto pertanto, pure in riferimento all'ultima notifica, è stato depositato oltre il termine di giorni quindici. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e , in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris