Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 42258/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 23/6/2021, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

La domanda è riferita alla detenzione sofferta in carcere nel periodo dal 17/12/2014 al 6/4/2017 a seguito della notifica di ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei reati di concorso in tentato sequestro di persona e omicidio doloso, fatti commessi il 3/7/2014.

Dalle suddette imputazioni il Macchi era assolto in primo grado, sentenza confemata dalla Corte di Assise di Appello di Roma in data 7/9/2018, irrevocabile il 22/1/2019.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Macchi, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. ed ha richiesto l'annullameno con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinchè la Corte di appello si pronunci sul merito della richiesta.

In subordine insta affinchè sia rimessa innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione riguardante il contrasto di giurisprudenza emergente dalla lettura della ordinanza in ordine alla interpretazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 3.

Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

Con memoria pervenuta in data 9/9/2022, l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero convenuto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con adozione delle conseguenti statuizioni in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere rigettato.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile l'istanza ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., rilevando come, dalla documentazione acquisita, in particolare dalla posizione giuridica rilasciata dal DAP, all'atto della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a cui si riferisce la richiesta di riparazione, l'istante fosse, con decorrenza dal 3/3/2012, detenuto in conseguenza di altro titolo.

In relazione ai reati per i quali era già detenuto era intervenuta la sentenza di condanna della Corte di appello di Genova, emessa in data 13/6/2014, con la quale il richiedente era stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione; in seguito ad evasione commessa in data 24/7/2014, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere.

La citata sentenza della Corte d'appello di Genova, si legge nella ordinanza, divenne irrevocabile il 23/6/2015, e la detenzione patita dal Macchi, senza soluzione di continuità dal 3/3/2012 al 27/3/21, è stata imputata al titolo definitivo.

Ha quindi precisato che l'aggravamento degli arresti domiciliari è stato disposto prima della notifica del titolo cautelare per il quale è stata avanzata richiesta di riparazione e che non risulta che il ricorrente abbia beneficiato di misure alternative durante l'espiazione pena.

Pertanto, coincidendo il periodo per il quale il ricorrente invoca la riparazione per ingiusta detenzione con quello dell'espiazione della pena in carcere in virtù di titolo esecutivo, è pervenuta al rigetto dell'istanza, richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno.

3. La difesa si duole del decisum, lamentando che la soluzione adottata dai giudici di merito non trova pacifico conforto nella giurisprudenza di legittimità.

All'uopo rappresenta che, nell'ambito delle pronunce riguardanti l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., trova spazio un orientamento di segno contrario a quello citato nella motivazione del provvedimento impugnato, in cui si sostiene come il diritto alla riparazione non sia escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, fermo restando il diritto alla riparazione per una sola volta (Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 01/03/2019, N., Rv. 275153:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta", precedente conforme a Sez. 3, n.18833 del 13/04/2011, Santagata, Rv. 250331).

4. L'assunto difensivo è infondato.

Per offrire compiuta risposta alla doglianza prospettata occorre fare chiarezza sul contenuto della norma che si assume violata nel ricorso.

A mente della previsione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., "Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo".

Nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, la norma fa riferimento solo al «titolo», senza distinguere fra titolo esecutivo e titolo • cautelare.

La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione offerta della norma, distingue due ipotesi, sostenendo, con riferimento alla prima parte ("Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena") la piena compensazione della ingiusta detenzione subita nel caso in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di un legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 , Savio, Rv. 246392).

Si ritiene invece che la seconda parte della norma disciplini l'ipotesi del concorso di titoli cautelari, prescrivendo che il diritto é escluso "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo".

Con riferimento alla concomitante applicazione di misure cautelari, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep.2016, Ricco, Rv. 265975).

A questa ipotesi si riferisce la giurisprudenza citata dal ricorrente, in virtù della quale l'indennizzo, ove si accerti l'ingiustizia della detenzione, presupposto imprescindibile, peraltro neppure allegato nel ricorso, è dovuto per una sola volta.

Il caso in esame rientra nella prima ipotesi: nella specie correttamente il diritto alla riparazione è stato escluso, in quanto il periodo di custodia cautelare è stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva.

Il lamentato contrasto giurisprudenziale, come risulta evidente da quanto illustrato, non esiste, riferendosi l'orientamento citato nel ricorso al caso della ingiusta detenzione patita in ragione di una pluralità di titoli cautelari.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 4 o

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 23/6/2021, ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. La domanda è riferita alla detenzione sofferta in carcere nel periodo dal 17/12/2014 al 6/4/2017 a seguito della notifica di ordinanza custodiale emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma nell'ambito di un procedimento nel quale era chiamato a rispondere dei reati di concorso in tentato sequestro di persona e omicidio doloso, fatti commessi il 3/7/2014. Dalle suddette imputazioni il Macchi era assolto in primo grado, sentenza confemata dalla Corte di Assise di Appello di Roma in data 7/9/2018, irrevocabile il 22/1/2019. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Macchi, a mezzo di difensore, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto erronea applicazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. ed ha richiesto l'annullameno con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinchè la Corte di appello si pronunci sul merito della richiesta. In subordine insta affinchè sia rimessa innanzi alle Sezioni Unite di questa Corte la questione riguardante il contrasto di giurisprudenza emergente dalla lettura della ordinanza in ordine alla interpretazione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen. 3. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Con memoria pervenuta in data 9/9/2022, l'Avvocatura dello Stato, per il Ministero convenuto, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con adozione delle conseguenti statuizioni in materia di spese, diritti ed onorari del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha ritenuto non accoglibile l'istanza ai sensi dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., rilevando come, dalla documentazione acquisita, in particolare dalla posizione giuridica rilasciata dal DAP, all'atto della notifica dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere a cui si riferisce la richiesta di riparazione, l'istante fosse, con decorrenza dal 3/3/2012, detenuto in conseguenza di altro titolo. In relazione ai reati per i quali era già detenuto era intervenuta la sentenza di condanna della Corte di appello di Genova, emessa in data 13/6/2014, con la quale il richiedente era stato condannato alla pena di anni 10 e mesi 8 di reclusione; in seguito ad evasione commessa in data 24/7/2014, il ricorrente era stato sottoposto alla misura della custodia in carcere. La citata sentenza della Corte d'appello di Genova, si legge nella ordinanza, divenne irrevocabile il 23/6/2015, e la detenzione patita dal Macchi, senza soluzione di continuità dal 3/3/2012 al 27/3/21, è stata imputata al titolo definitivo. Ha quindi precisato che l'aggravamento degli arresti domiciliari è stato disposto prima della notifica del titolo cautelare per il quale è stata avanzata richiesta di riparazione e che non risulta che il ricorrente abbia beneficiato di misure alternative durante l'espiazione pena. Pertanto, coincidendo il periodo per il quale il ricorrente invoca la riparazione per ingiusta detenzione con quello dell'espiazione della pena in carcere in virtù di titolo esecutivo, è pervenuta al rigetto dell'istanza, richiamando giurisprudenza di questa Corte a sostegno. 3. La difesa si duole del decisum, lamentando che la soluzione adottata dai giudici di merito non trova pacifico conforto nella giurisprudenza di legittimità. All'uopo rappresenta che, nell'ambito delle pronunce riguardanti l'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., trova spazio un orientamento di segno contrario a quello citato nella motivazione del provvedimento impugnato, in cui si sostiene come il diritto alla riparazione non sia escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, fermo restando il diritto alla riparazione per una sola volta (Sez. 4, n. 8951 del 14/11/2018, dep. 01/03/2019, N., Rv. 275153:"In tema di riparazione per ingiusta detenzione, il diritto alla riparazione non è escluso ove, nel medesimo periodo, l'istante abbia sofferto custodia cautelare anche per altro titolo, ferma restando la possibilità di liquidazione del danno per una sola volta", precedente conforme a Sez. 3, n.18833 del 13/04/2011, Santagata, Rv. 250331). 4. L'assunto difensivo è infondato. Per offrire compiuta risposta alla doglianza prospettata occorre fare chiarezza sul contenuto della norma che si assume violata nel ricorso. A mente della previsione dell'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., "Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Nell'escludere il diritto alla riparazione nei casi in cui le limitazioni della libertà personale siano state sofferte anche in virtù di altro titolo, la norma fa riferimento solo al «titolo», senza distinguere fra titolo esecutivo e titolo • cautelare. La giurisprudenza di questa Corte, nell'interpretazione offerta della norma, distingue due ipotesi, sostenendo, con riferimento alla prima parte ("Il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena") la piena compensazione della ingiusta detenzione subita nel caso in cui essa si sovrapponga temporalmente a quella espiata in virtù di un legittimo provvedimento definitivo (Sez. 4, n. 10682 del 26/01/2010 , Savio, Rv. 246392). Si ritiene invece che la seconda parte della norma disciplini l'ipotesi del concorso di titoli cautelari, prescrivendo che il diritto é escluso "per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo". Con riferimento alla concomitante applicazione di misure cautelari, l'esclusione del diritto alla riparazione, prevista dall'art. 314, comma 4, cod. proc. pen., opera esclusivamente nel caso in cui il diverso titolo relativo a misura cautelare sia di pari o maggior grado di afflittività rispetto a quella in relazione alla quale si è chiesto l'indennizzo (Sez. 4, n. 4533 del 27/10/2015, dep.2016, Ricco, Rv. 265975). A questa ipotesi si riferisce la giurisprudenza citata dal ricorrente, in virtù della quale l'indennizzo, ove si accerti l'ingiustizia della detenzione, presupposto imprescindibile, peraltro neppure allegato nel ricorso, è dovuto per una sola volta. Il caso in esame rientra nella prima ipotesi: nella specie correttamente il diritto alla riparazione è stato escluso, in quanto il periodo di custodia cautelare è stato computato ai fini della determinazione della misura di una pena definitiva. Il lamentato contrasto giurisprudenziale, come risulta evidente da quanto illustrato, non esiste, riferendosi l'orientamento citato nel ricorso al caso della ingiusta detenzione patita in ragione di una pluralità di titoli cautelari. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in euro mille. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in complessivi euro mille. [OSCURATO:PERSONA], così deciso il 4 o
Sentenza Cassazione n. 42258/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris