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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 17402/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Il Tribunale di Napoli - Giudice per le indagini preliminari -, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile.

Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere che al momento di adesione al sodalizio di tipo mafioso degli Amato-Pagano il ricorrente avesse programmato, nelle linee essenziali, la commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], braccio destro di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le doglianze di ricorso - che censurano l'asserita confusione del momento programmatico del delitto, che si sostiene necessariamente generale ed astratto, con il concetto di dolo che invece richiede la previsione dello specifico evento - sono manifestamente infondate; rilevato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza, "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] intalucia [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Il Tribunale di Napoli - Giudice per le indagini preliminari -, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di più sentenze di condanna. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il Tribunale ha adeguatamente motivato in ordine alla assenza di elementi di fatto per ritenere che al momento di adesione al sodalizio di tipo mafioso degli Amato-Pagano il ricorrente avesse programmato, nelle linee essenziali, la commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], braccio destro di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che le doglianze di ricorso - che censurano l'asserita confusione del momento programmatico del delitto, che si sostiene necessariamente generale ed astratto, con il concetto di dolo che invece richiede la previsione dello specifico evento - sono manifestamente infondate; rilevato infatti che, secondo la consolidata giurisprudenza, "è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che, ove si ritenesse sufficiente la programmazione dei reati fine al momento della costituzione del sodalizio, si finirebbe per configurare una sorta di automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, in quanto tutti i reati commessi in ambito associativo dovrebbero ritenersi in continuazione con la fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen.)" - Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 -; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il con gliere estensore Il presidente [OSCURATO:PERSONA] no [OSCURATO:PERSONA] intalucia [OSCURATO:PERSONA]
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