Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 13 marzo 2026

Cassazione n. 05917/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

RG. 17339/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - - Controricorrenti e ricorrenti incidentali – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.84/2025 depositata il 16/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma, il 13/03/2026 LaPresidente T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente DECRETO sul ricorso iscritto al n. RG. 17339/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]; - - Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore entrambe rappresentate e difese dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - - Controricorrenti e ricorrenti incidentali – Nonché contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quale erede di [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’[OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti e ricorrenti incidentali- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n.84/2025 depositata il 16/01/2025. letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazione del controricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma, il 13/03/2026 LaPresidente T
Decreto Cassazione n. 05917/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris