CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36393/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MACHì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della Corte d'appello di Palermo dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], con un unico atto; considerato che il primo motivo di ricorso - con cui si contesta vizio di violazione di legge e di motivazione, tanto in ordine alla mancata assoluzione degli odierni ricorrenti in relazione al fatto di cui al capo a), riqualificato dalla fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. a quella di cui all'art. 648 cod. pen., quanto in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione di cui agli artt. 50 e 59, primo comma, cod. pen. - così formulato non è consentito, in quanto risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 dell'impugnata sentenza), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, inoltre, il ricorrente, pur avendo proposto censure formalmente riconducibili al vizio della motivazione, invero, ha prospettato mere doglianze in punto di fatto, tendendo a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, indicando in base a quali elementi si debba ritenere essere correttamente qualificato il fatto ascritto ai ricorrenti come reato di ricettazione, mentre siano assenti gli estremi per l'applicazione della scriminante di cui all'art.50 cod. pen., sia pure nella sua forma putativa; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la valutazione dei quali è, in via esclusiva, riservata al giudice dì merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944-01); rilevato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta eccessività della pena e in ordine al differente trattamento sanzionatorio stabilito per i due ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la difesa, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena, dovendosi, invece, a tale proposito, sottolineare che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano, in particolare, le pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata); che, inoltre, la Corte territoriale ha adeguatamente e specificatamente motivato la mancata applicabilità delle attenuanti ex art. 62-bis in favore di [OSCURATO:PERSONA], tenendo conto che è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo cui anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in