CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 settembre 2024
Cassazione n. 19337/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da: 1) [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa in data 16/09/2024 dalla Corte di Appello di Bari visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso del [OSCURATO:PERSONA], e rigettarsi quello del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa nei loro confronti in data 16/09/2024 dalla Corte d'Appello di Bari, che ha parzialmente riformato (riconoscendo le attenuanti generiche e rideterminando conseguentemente il trattamento sanzionatorio) la sentenza di condanna in primo grado per i reati loro rispettivamente ascritti (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando, sottrazione di prodotti energetici al pagamento delle accise, trasferimento fraudolento di valori); rilevato in particolare che la sentenza è stata censurata deducendo - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - la mancanza di motivazione in ordine all'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., e - quanto al [OSCURATO:PERSONA] - l'eccessività della pena inflitta; ritenuto che la disamina del motivo proposto dal [OSCURATO:PERSONA] sia preclusa dalla intervenuta rinuncia, in appello, dei motivi concernenti l'affermazione di responsabilità (cfr. sul punto Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006 - 01, secondo cui «la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, onde è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi»); ritenuto invece, quanto al [OSCURATO:PERSONA], che le doglianze concernenti l'immotivato mantenimento degli aumenti a titolo di continuazione nella stessa misura determinata dal primo giudice debbano essere accolte, alla luce dell'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di reato continuato, la possibilità di indicare sinteticamente l'incremento sanzionatorio per ciascun reato satellite non esonera il giudice dalla valutazione degli elementi che, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., incidono sulla gravità dei singoli reati unificati quoad poenam e dall'indicazione dell'entità e delle ragioni degli aumenti di pena, avuto riguardo alla cornice edittale prevista per le fattispecie contestate e alle relative circostanze aggravanti o attenuanti» (Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 - 01, la quale, in applicazione del principio, ha annullato con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, la decisione che, dopo aver riconosciuto, in relazione alla violazione più grave, le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, aveva mantenuto inalterato il complessivo aumento per i reati-fine, omettendo di indicare, in relazione ad essi, le ragioni ostative a una mitigazione sanzionatoria ex art. 62-bis cod. pen.). V. anche Sez. 1, n. 20945 del 25/02/2021, Casarano, Rv. 281562 - 01, secondo la quale «in tema di reato continuato, il giudizio circa la sussistenza delle circostanze attenuanti generiche, da effettuarsi secondo i parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., ove fondato su elementi di fatto di natura oggettiva, deve essere riferito allo specifico fatto reato, senza estensione del beneficio a tutti i reati avvinti dal vincolo della continuazione; diversamente, ove gli elementi circostanziali siano riferibili all'imputato, sulla base di elementi di fatto di natura soggettiva, detto giudizio deve essere riferito indistintamente a tutti i reati uniti dal vincolo della 2 continuazione» (nella specie, la concessione delle attenuanti generiche al ricorrente era stata motivata con ragioni prettamente soggettive, correlate al buon comportamento processuale); ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con conseguente condanna del predetto imputato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; ritenuto altresì che quanto esposto in relazione al [OSCURATO:PERSONA] imponga l'annullamento della sentenza impugnata, in relazione al predetto imputato, limitatamente agli aumenti disposti a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Vincenzo limitatamente agli aumenti per la continuazione con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di