CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 25764/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te G Ci ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9076/2018 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "Fondazione LR. Falck - ONLUS", con sede in Vobarno (BS), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Arrigo, con studio in Brescia, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia il 14 settembre 2017 n. 3598/25/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 13 luglio 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia il 14 settembre 2017 n. 3598/25/2017, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di due avvisi di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura "DOCFA" (per "divisione-diversa distribuzione di spazi interni") di una struttura per servizi socio-sanitari-assistenziali in Comune di Vobarno (BS), composta da una casa di riposo per anziani (censita in catasto con la particella 3529 sub. 6 del folio 27) e da un ambulatorio per prelievi in gestione convenzionata per conto dell'A.S.L. di Desenzano (BS) (censito in catasto con la particella 3529 sub. 7 del folio 27), mediante attribuzione, rispettivamente, alla casa di riposo per anziani della categoria D/4, in luogo della categoria B/1 (avviso di accertamento n. BS0157222/2014), ed all'ambulatorio per prelievi della categoria A/10, in luogo della categoria B/1 (avviso di accertamento n. BS0158158/2014), ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti della "Fondazione I.R. Falck - ONLUS" avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Brescia col n. 154/05/2015, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto che la destinazione ad attività lucrativa dell'ambulatorio per prelievi - che era stato classificato in categoria A/10, in luogo della categoria B/1 - deve essere esclusa in considerazione dell'erogazione di prestazioni rientranti nell'ambito di un servizio di pubblica utilità sulla base di convenzione con l'A.S.L. di Desenzano (BS). Il ricorso è affidato a due motivi. La "Fondazione I.R. Falck - ONLUS" si è costituita con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, 118 disp. att. cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per essere stato rigettato dal giudice di secondo grado l'appello dell'amministrazione finanziaria in difetto di motivazione pertinente alla fattispecie in disamina, avendo scrutinato in via esclusiva le doglianze relative all'attribuzione all'ambulatorio per prelievi della categoria A/10, in luogo della categoria B/1, che era stata oggetto dell'avviso di accertamento n. BS0158158/2014, senza pronunziarsi sulle doglianze relative all'attribuzione alla casa di riposo della categoria D/4, in luogo della categoria B/1, che era stata oggetto dell'avviso di accertamento n. BS0157222/2014. 2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione dell'art. 2697 cod. civ., nonché falsa applicazione della normativa catastale, in particolare del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, con allegato quadro generale delle categorie catastali, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l'amministrazione finanziaria fosse gravata dall'onere di provare che l'attività svolta dalla contribuente aveva uno scopo di lucro, senza tener conto che la destinazione all'attività socio- sanitaria-assistenziale era connessa alle caratteristiche oggettive e tipologiche degli immobili, mentre la finalità speculativa afferiva alla natura del soggetto proprietario. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è inammissibile per carenza di autosufficienza. 1.1 Secondo la prospettazione della ricorrente, la sentenza impugnata difetterebbe di «una motivazione pertinente alla fattispecie oggetto di giudizio», essendosi apparentemente pronunziata soltanto in relazione alla riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria A/10 della porzione di fabbricato con destinazione ad ambulatorio per prelievi [per conto dell'A.S.L. di Desenzano del Garda (BS)], che era stata operata dall'avviso di accertamento n. BS0158158/2014, ma non anche in relazione alla riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria D/4 della porzione di fabbricato con destinazione a casa di cura per anziani, che era stata operata dall'avviso di accertamento n. B50157222/2014. 1.2 Invero, secondo il giudice di appello, «(...) la vertenza, come correttamente delineata nel ricorso introduttivo, concerne i nuovi dati di classamento e rendita accertati dall'Ufficio con riguardo ad un subalterno scaturente da una variazione della distribuzione degli spazi interni all'immobile passato dalla categoria 8/1 con rendita di euro 121,57 alla categoria A/10 con rendita di euro 681,72».Peraltro, tale precisazione trova puntuale e precisa corrispondenza nell'esposizione degli antefatti processuali, laddove, nella descrizione del contenuto (causa petendi e petitum) del ricorso originario dinanzi al giudice di prime cure, la sentenza impugnata riferisce che l'impugnazione aveva riguardato la sola riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria A/10 della porzione di fabbricato con destinazione a centro per prelievi («[OSCURATO:PERSONA] I.R. [OSCURATO:PERSONA], corr.te in Vobamo, impugnava davanti la [OSCURATO:PERSONA] di Brescia avviso di accertamento recante maggior rendita catastale di euro 681,72= a seguito di riclassamento e variazione di categoria emesso dall'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] del Territorio di Brescia che, all'esito di procedura DOCFA promossa dalla contribuente conseguente a divisione e ristrutturazione di fabbricato in Comune di Vobarno, aveva modificato la categoria B/1 da quest'ultima proposta nella categoria A/10». 1.3 Aggiungasi che, di seguito, l'iter argomentativo della sentenza impugnata si concentra ancora sulla rettifica della classificazione dalla categoria "case di cura ed ospedali senza fine di lucro" (B/1) alla categoria "uffici e studi privati" (A/10) con riguardo all'ambulatorio per prelievi, come si può desumere dalla esplicita menzione dei titoli abilitativi alla gestione del servizio ambulatoriale per conto per conto dell'A.S.L. di Desenzano del Garda (BS). Si legge, infatti, che: «In relazione a ciò la contribuente ha documentato con copiosa produzione la sussistenza di una convenzione sottoscritta con l'[OSCURATO:PERSONA] di Desenzano per l'erogazione delle prestazioni rientranti nell'ambito di un servizio di pubblica utilità secondo quanto attestato dalla delibera della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e dallo Statuto della Fondazione (...)». 1.4 Ciò non di meno, a fronte del riferimento (che si assume erroneo) della sentenza impugnata al thema decidendum del giudizio di secondo grado, la ricorrente non ha provato che il motivo di appello - su cui, secondo la censura, si sarebbe consumata un'omessa pronunzia (almeno parziale) - investiva, al contempo, sia la riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria D/4 della casa di cura per anziani, che la riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria A/10 dell'ambulatorio per prelievi. 1.5 Invero, è pacifico che l'omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere - e al giudice di legittimità di effettuare - l'esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell'atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6^-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6^-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5^, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5^, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683). 1.6 Ad integrare gli estremi della omessa pronuncia non basta, però, la mancanza di una espressa statuizione del giudice, essendo necessario che sia completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile in riferimento alla soluzione del caso concreto: il che non si verifica quando la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione (Cass., Sez. 5^, 18 ottobre 2021, n. 28718). In ogni caso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d'ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del "fatto processuale", intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all'onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un'autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 19 luglio 2021, n. 20438; Cass., Sez. 6^-5, 22 ottobre 2021, n. 29665). 1.7 Nella specie, a ben vedere, il ricorso per cassazione non contiene trascrizioni o indicazioni tese, rispettivamente, a riprodurre o a localizzare il testo originario del motivo di appello, precludendo in tal modo al collegio lo scrutinio della censura.1.8 Né la sentenza impugnata denota un deficit motivazionale in relazione all'omesso esame delle doglianze relative alla casa di cura per anziani, dal momento che, come si è detto, si evince una totale corrispondenza tra la premessa e la motivazione del decisum, che sono riferiti in via esclusiva all'avviso di accertamento per la riclassificazione catastale dell'ambulatorio per prelievi (avviso di accertamento n. BS0158158/2014). 2. Il secondo motivo è parzialmente fondato. 2.1 In proposito, si deve tener conto che - diversamente da quanto eccepito dalla controricorrente - la rilevata inammissibilità del primo motivo comporta la formazione del giudicato interno con esclusivo riguardo alla riclassificazione dalla categoria B/1 alla categoria D/4 della porzione di fabbricato con destinazione a casa di cura per anziani (avviso di accertamento n. BS0157222/2014). 2.2 Ciò posto, si rammenta che l'art. 61 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 (portante il «Regolamento del nuovo catasto edilizio urbano») recita: «Il classamento consiste nel riscontrare, con sopraluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l'unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria a norma dell'art. 9 che, fatti gli opportuni confronti con le unità tipo, presenta destinazione e caratteristiche conformi od analoghe. Le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria ed alle caratteristiche che hanno all'atto del classamento». A norma del successivo art. 62 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142: «La destinazione ordinaria si accerta con riferimento alle prevalenti consuetudini locali, avuto riguardo alle caratteristiche costruttive dell'unità immobiliare». Questa Corte ha, quindi, già affermato che il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l'oggetto, secondo una prospettiva di tipo "reale", riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della c.d. "destinazione ordinaria", sicché l'idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2015, n. 8773; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2015, n. 12025; Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2019, n. 34002; Cass., Sez. 6^-5, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166; Cass., Sez. 6^-5, 16 novembre 2020, n. 25992; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868); ed ancora che, in tema di rendita catastale, nell'ipotesi in cui l'immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all'attività in concreto svolta all'interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata (Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2018, n. 22103; Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249). Pertanto, ai fini della classificazione di un immobile, occorre guardare alle caratteristiche strutturali dell'immobile stesso e non alla condizione del proprietario ed al concreto uso che questi ne faccia (Cass., Sez. 5^, 14 ottobre 2020, n. 22166). 2.3 Non rileva quindi, né il carattere pubblico o privato della proprietà dell'immobile, né eventuali funzioni latamente sociali svolte dal proprietario, mentre il fine di lucro merita di essere preso in considerazione, in quanto espressamente previsto come criterio di classificazione per numerose categorie, ma in termini oggettivati, nel senso che se ne richiede una verifica che ne ricerchi la sussistenza desumendola dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, irreversibili se non attraverso modifiche significative, e non si arresti quindi al tipo di attività che in un determinato momento storico vi viene svolta, che può costituire un criterio complementare ma non alternativo o esclusivo ai fini del classamento (Cass., Sez. 5^, 6 febbraio 2019, n. 34002 - analogamente: Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2020, n. 13666; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2249; Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2021, n. 32868). 2.4 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A - C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E). Ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori. 2.5 Per l'individuazione della corretta categoria cui ascrivere le unità immobiliari speciali o particolari, le circolari emanate dall'Agenzia del Territorio il 16 maggio 2006 n. 4/T ed il 13 aprile 2007 n. 4/T hanno precisato che occorre procedere a «un corretto esame preliminare delle caratteristiche degli immobili in questione, finalizzato, da un lato, a verificare l'assenza dei requisiti per l'attribuzione di una delle categorie dei gruppi ordinari e, dall'altro, ad attribuire la categoria speciale o particolare più rispondente alle caratteristiche oggettive dell'immobile (...)». 2.6 Dal riportato quadro normativo, invero, risulta evidente che, ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, il legislatore ha posto quale elemento decisivo la natura oggettiva del bene essendo rispetto ad esso del tutto indifferente la qualifica soggettiva del titolare dello stesso che, diversamente, laddove assumesse qualsivoglia rilievo, eluderebbe la ratio posta a fondamento della disciplina del catasto, fondata sulla potenzialità di produrre reddito dei singoli immobili, che va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di essi venga fatto, ma alla loro destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d'utilizzo purché non in contrasto con la disciplina urbanistica (Cass., Sez. 5", 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.7 Nella fattispecie, risulta, dunque, irrilevante la circostanza che l'attività svolta dalla contribuente non possa essere qualificata né industriale né commerciale, in ragione della sua qualifica come ONLUS, assumendo al contrario rilievo la circostanza che l'immobile in esame è adibito dalla contribuente allo svolgimento di attività socio-sanitaria (in regime di convenzione con un'A.S.L.) e, dunque, alla luce dei principi sopra esposti, esso è stato erroneamente inquadrato nella categoria B/1, rilevando il fine di lucro, non sul piano della soggettività proprietaria, bensì su quello della idoneità strutturale e funzionale dell'immobile (con specifico riferimento ad ONLUS: Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2020, n. 24078; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2021, n. 18842). 2.8 Ebbene, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi innanzi affermati, avendo escluso che lo scopo di lucro • potesse desumersi dalla connessione alle caratteristiche intrinseche ed oggettive dell'immobile ed avendo omesso di accertare che esso fosse strutturato e conformato per esigenze di natura commerciale. 3. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi l'inammissibilità del primo motivo e la parziale fondatezza del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo parzialmente accolto con rinvio della causa alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia - Sezione Staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo nei limiti specificati in motivazione e dichiara l'inammissibilità del primo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto ne