CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 gennaio 2021
Cassazione n. 42616/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/1/2021 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] per l'accoglimento del ricorso; In procedimento svolto ai sensi dell'art. 23, commi 8 e 9, d.-I. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n. 176. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L'Aquila, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emesa il 15/2/2019 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, in parziale riforma della decisione, diversamente qualificati i fatti ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ha rideterminato la pena inflitta al predetto, confermendo nel resto la sentenza appellata. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce: 2.1. Con il primo motivo, violazione del d.l. n. 137/2020, d.l. n. 149/2020 e I. 18/12/2020 n. 176 nonché delle linee guida del Presidente della Corte di appello di L'Aquila del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione al rigetto della istanza di trattazione orale proposta in data 8/1/2021 - nella stessa data in cui risulta essere stato notificato il decreto di citazione in appello per la udienza del 21/1/2021 - ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. n. 149/2020. 2.2. Con il secondo motivo,violazione dell'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla omessa valutazione da parte della Corte di appello della eccezione difensiva, formulata con le conclusioni scritte, del mancato rispetto del termine di venti giorni in relazione alla notifica del decreto di citazione in appello. 2.3. Con il terzo motivo, omessa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in mancanza della prova della detenzione a fini di spaccio dello stupefacente (v. cessioni di cui ai nn.2,6,7,8,10). 2.4. Con il quarto motivo, omessa declaratoria ai sensi degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen. essendosi verificata l'estinzione del reato per il decorso del termine massimo di prescrizione, trattandosi di reati contestati dal 6/12/2011 al 26/12/2011, essendosi verificata la sospensione del decorso del termine per complessivi 471 gg. 2.5. Con il quinto motivo, erronea configurazione della pene base, violazione dell'art. 133 cod. pen. e vizio della motivazione per omessa applicazione delle attenuanti generiche ed eccessività della pena. 3. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato in relazione al secondo assorbente motivo. 4. Invero, risulta emesso - dopo il primo decreto in data 29/12/2020 - altro decreto in data 7/1/2021 da notificare all'imputato ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., effettivamente notificato in data 8.1.2021 per la udienza del 22.1.2021. In sede di conclusioni scritte la difesa aveva eccepito la tardività della notifica all'imputato, ma la Corte ha omesso di considerare l'eccezione difensiva che, invece, risulta fondata per mancato rispetto dei 20 gg. previsti per la citazione in giudizio. 7. In ogni caso, deve essere dichiarata la prescrizione dei reati risultando fondato il terzo motivo. La Corte - ancorchè compulsata in sede di conclusioni scritte - non ha risposto al rilievo difensivo sulla intervenuta prescizione. Deve rilevarsi che i reati risultano commessi dal 6/12/2011 al 26/12/2011 con periodo massimo di prescrizione dal 6/6/2018 al 26/6/2018. Le sospensioni in primo grado ed in appello risultano complessivamente pari a due anni, quattro mesi e 20 gg., ditalchè non incidono sulla prescrizione intervenuta prima della sentenza in appello. 8. Consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 19/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente