CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2023
Cassazione n. 46970/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0206TBD) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; ' letto il ricorso proposto nell'interesse di MORAD Cherkaoui avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti, lineari e puntuali argomenti giuridici dal giudice di merito in relazione alla finalità illecita della sostanza detenuta, alla misura della pena irrogata e alle generiche non accordate, valutazioni rispetto alle quali l'impugnazione omette di operare un confronto critico diretto e specifico; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce d (MA all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 ottobre 2023.