CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2024
Cassazione n. 35882/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato l'unico motivo di ricorso relativo al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Considerato che trattasi di motivo privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che a pag. 2 della sentenza impugnata ha evidenziato la genericità del motivo di appello, nel quale la difesa si limitava a sostenere che «il Giudice avrebbe dovuto applicare l'art. 131-bis cod. pen. ed escludere conseguentemente la punibilità per la particolare tenuità del fatto», sussistendone tutti i presupposti. Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 aprile 2024 Il Consigliere gstensore Il Presidente