CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27558/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Rilevato che il ricorso è inammissibile perché attacca la valutazione del Tribunale sul se la violazione attribuita al condannato sia incompatibile o meno con la prosecuzione dell'affidamento, valutazione che è connotata da profili di discrezionalità (cfr. Sez. 1, n. 13376 del 18/02/2019, Castelluzzo, Rv. 275239 - 01), il cui controllo avviene attraverso il giudizio sulla logicità ed adeguatezza della motivazione della ordinanza di revoca (cfr. Sez. 1, n. 27711 del 06/06/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256479 - 01), motivazione che nel caso in esame resiste alle censure del ricorso che - al di là del riferimento alla diversa valutazione del magistrato di sorveglianza in punto di concessione della liberazione anticipata, in cui però il ricorso non dimostra se il magistrato fosse a conoscenza o meno dell'episodio che ha determinato il Tribunale a revocare la misura - si risolve nell'enunciazione di principi generali ed affermazioni spendibili in qualsiasi altro ricorso dello stesso tipo che non prendono posizione sul concreto contenuto dell'ordinanza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lug