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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1980

Cassazione n. 46437/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1965 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'illogicità della motivazione della sentenza in punto accertamento di responsabilità per il reato di contrabbando (per aver la Corte territoriale omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa) ed in punto trattamento sanzionatorio (rispetto al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), mentre il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il medesimo reato ascrittogli in concorso quanto alla pena inflittagli, non adeguata alle effettive modalità di partecipazione alla commissione del reato; Considerato che tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti sono inammissibili, perché non scandite dalla necessaria critica e analisi della sentenza impugnata e meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con non illogica motivazione, sia in punto di corresponsabilità di entrambi gli imputati (visti dagli inquirenti mentre trasbordavano le sigarette da un mezzo all'altro, essendosi non illogicamente ritenuta inverosimile la alternativa ricostruzione del fatto proposta dalle difese, con conseguente irrilevanza della documentazione asseritamente non esaminata), sia in punto di trattamento sanzionatorio (essendo stata ad entrambi comminata la pena minima edittale, con non illogicamente motivata applicazione, in questa sede non altrimenti censurabile, delle circostanze attenuanti generiche in regime di mera equivalenza rispetto alla recidiva ad entrambi contestata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1980 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11/01/1965 avverso la sentenza del 19/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto l'illogicità della motivazione della sentenza in punto accertamento di responsabilità per il reato di contrabbando (per aver la Corte territoriale omesso di considerare la documentazione prodotta dalla difesa) ed in punto trattamento sanzionatorio (rispetto al negato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche), mentre il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la illogicità della motivazione e la violazione di legge quanto all'affermazione di responsabilità per il medesimo reato ascrittogli in concorso quanto alla pena inflittagli, non adeguata alle effettive modalità di partecipazione alla commissione del reato; Considerato che tutte le doglianze sollevate dai ricorrenti sono inammissibili, perché non scandite dalla necessaria critica e analisi della sentenza impugnata e meramente reiterative di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito con non illogica motivazione, sia in punto di corresponsabilità di entrambi gli imputati (visti dagli inquirenti mentre trasbordavano le sigarette da un mezzo all'altro, essendosi non illogicamente ritenuta inverosimile la alternativa ricostruzione del fatto proposta dalle difese, con conseguente irrilevanza della documentazione asseritamente non esaminata), sia in punto di trattamento sanzionatorio (essendo stata ad entrambi comminata la pena minima edittale, con non illogicamente motivata applicazione, in questa sede non altrimenti censurabile, delle circostanze attenuanti generiche in regime di mera equivalenza rispetto alla recidiva ad entrambi contestata); Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28
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