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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00924/2026

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seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 3634 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7458 /202 1 pubblicata i l 10.11.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr.

S alvatore S aija .

N. 13634/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 4.12.2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Latina, assumendo di essere proprietario di un box auto sito a Latina, in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (località [OSCURATO:PERSONA]), che dal mese di agosto 2004 era stato abusivamente occupato dal convenuto, privo di qualsiasi titolo al riguardo; pertanto, poiché ogni richiesta volta alla liberazione dell'immobile era rimasta inascoltata, l'attore chiese, previo accertamento dell'abusività dell'occupazione, la condanna del Roselli "a liberare l'immobile" e a pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di indennità di occupazione "e o a qualsiasi eventuale altro titolo", o altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese processuali.

Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] "in primis",eccepì la propria carenza legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione.

Nel merito, contestò la ricostruzione del fatto operata dall'attore, sostenendo che il bene era stato venduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui esso convenuto era all'epoca semplice coamministratore, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto essere evocato in giudizio in proprio, bensì "quale rappresentante della società venditrice", con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto rivolgere la domanda nei confronti di quest'ultima; inoltre sostenne l'infondatezza della domanda non solo "ex art. 1576, n. 2, c.c.", ma anche perché egli, in epoca antecedente all'acquisto del [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto la disponibilità del box dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di comodato, evidenziando che l'attore era anche a conoscenza del "negozio giuridico e N. 13634/22R.G. possesso anteriore".

Pertanto, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria della "legittima detenzione nomine alieno del box oggetto di lite, in virtù di un valido contratto di comodato opponibile all'attore essendo sorto in epoca precedente all'acquisto del sig. [OSCURATO:PERSONA], ed essendo il possesso di fatto svincolato dal possesso giuridico e comunque nella piena conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]", che aveva atteso anni prima di promuovere la lite senza aver mai privato il convenuto del possesso con atti idonei ad interrompere la prescrizione; chiese anche la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.

Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza n. 1345/14, accolse la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare il box in questione, nonché a versare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 18.300,00, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione, e ancora la somma di € 150,00 mensili dalla pronuncia della sentenza sino al rilascio effettivo; infine, regolò le spese processuali secondo soccombenza.

Osservò in particolare il Tribunale - dopo aver respinto le eccezioni preliminari del convenuto e dopo aver qualificato la domanda attorea quale azione di restituzione - che il contratto di comodato, intercorso tra il convenuto e la [OSCURATO:SOCIETA] in data 2.1.2004, non fosse opponibile all'attore perché stipulato in epoca successiva alla vendita dell'immobile in suo favore (avvenuta in data 8.4.2002); inoltre, ritenne le prove testimoniali richieste dal convenuto inammissibili (perché volte a dimostrare circostanze in contrasto "con la documentazione depositata dallo N. 13634/22R.G. stesso convenuto"), nonché inconferenti ed illogiche, ed evidenziò che il Roselli era "in ogni caso decaduto dalla prova orale". [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame e, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma lo rigettò con sentenza del 10.11.2021.

Rilevò in particolare il giudice d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto azione di rivendicazione, in quanto egli s’era limitato a chiedere, in ragione della dedotta occupazione abusiva del box garage, soltanto "la liberazione immediata dell'immobile di sua proprietà" da parte del convenuto: pertanto, l'azione era basata esclusivamente sulla deduzione dell'insussistenza di un titolo di detenzione in capo al Roselli, che in quel momento lo deteneva, ed era rivolta, previo accertamento di quell'insussistenza, ad ottenere conseguenzialmente la consegna del bene.

Inoltre, il convenuto non aveva mai contestato il diritto di proprietà dell'attore, ma anzi lo aveva riconosciuto, tanto da far riferimento, nei suoi atti difensivi e a sostegno dell'eccezione di difetto della legittimazione passiva, alla compravendita intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA].

Conseguentemente andava escluso non solo che l'azione intrapresa dall'attore avesse natura petitoria, ma anche che la stessa potesse aver assunto una simile natura a seguito delle difese svolte dal convenuto, non avendo quest'ultimo mai sollevato alcuna contestazione circa il diritto di proprietà dell'attore o riguardo alla validità del contratto che ne aveva determinato l'acquisto, ed essendo insufficiente a determinare tale trasformazione la mera eccezione concernente la pretesa esistenza di un rapporto di comodato.

Andava dunque escluso non solo che l'attore fosse N. 13634/22R.G. onerato della c.d.

"probatio diabolica", ma anche che il Tribunale, che aveva espressamente valutato il rapporto di comodato eccepito dal Roselli, fosse incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c.

Ancora, la Corte capitolina rilevò che l'affermazione del Roselli secondo cui, in occasione della compravendita del 2002, non si era verificato anche un trasferimento del possesso del bene dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] era rimasta del tutto indimostrata e che correttamente il Tribunale aveva ritenuto decaduto il predetto dalla chiesta prova testimoniale.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ Violazione e Falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e dell'art. 948 del cc, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. come risultante dall'atto di citazione attoreo di primo grado, essendo l'azione proposta dallo stesso, scollegata dal contratto di comodato addotta a propria pretesa dal convenuto, e quale azione reale di rivendicazione, e non quale azione personale di restituzione dell'immobile occupato sine titulo, doveva comportare la declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della proprietà, ovvero alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente, contrariamente a come invece ritenuto dal giudice di appello”.

N. 13634/22R.G. 1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta la “ Violazione e falsa applicazione degli art. 101, 116 e 115, del CPC, art. 948, 2697, 1140, 1219, 1223, 1226, 1372, 2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (…) La Corte territoriale errava nella sentenza impugnata, quando riteneva che l'appellante non avesse ‘puntualmente e tempestivamente contestato la proprietà in capo all'appellato’, e incorreva nella violazione del seguente principio di diritto, secondo cui l'azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo precario non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla proprietà del bene (Cass. n. 8930/1998; Cass., S.U., n. 7305/2014; conf.

Cass. n. 795/2020)”. 1.3 – Con il terzo motivo, sempre in subordine, si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 101,345 c.p.c. e dell'art. 1140, 1219, 1223, 1226, 1372,2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc (art. 360, comma l n.3 c.p.c.)», in quanto la Corte di merito violato il dettato dell'art. 345 c.p.c. valutando come eccezione nuova, la contestazione della proprietà del box in capo all’appellante, dedotta in fase di appello, e altresì non valutando la possibilità della stipula del contratto di comodato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], ed il potere di fatto sull'immobile del ricorrente e altresì il carattere arbitrario della liquidazione dell'indennizzo, nonché la sostanziale configurazione del danno da occupazione "sine titulo", come "damnum in re ipsa", e non danno da provarsi con allegazione e prove, e nel determinare l'inizio dell'occupazione illegittima del bene da parte del Comune, ai fini del N. 13634/22R.G. risarcimento dei danni, in assenza di lettera, nella quale l'attore-acquirente, manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato, in quanto sola dalla predetta data l'occupazione del bene in questione da parte del Roselli, diventata illegittima, in quanto effettuata invito domino”. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività.

Sostiene infatti il ricorrente che quella spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sia una vera e propria azione di rivendica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello.

Senonché, può nella specie prescindersi dall’affrontare funditus la questione, perché – in ogni caso - il convenuto , odierno ricorrente, non ha affatto contestato la proprietà altrui(come pure correttamente accertato dalla Corte territoriale), ma ha sollevato eccezioni di natura personale, riconoscendo l’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società venditrice, ossia quello stesso soggetto che avrebbe trasferito ad esso Roselli – in thesi - un valido ius detinendi.

Pertanto, anche a considerare, in ipotesi,che quella spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente un’azione di rivendica, in tal caso non potrebbe che trovare applicazione il principio secondo cui “Nell'azionedi rivendicazione il rigore dellaprova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il benerivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che ilrivendicante dimostri, mediante gli oc correnti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, laprova della N. 13634/22R.G. continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (così, da ultimo, Cass. n. 4547/2025); e qui, da quanto evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque offerto la prova della proprietà in modo idoneo (mediante la produzione del rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché a tal punto la questione della diversa qualificazione dell’azione diventa irrilevante; in altre parole, anche a considerare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente agito ai sensi dell’art. 948 c.c., dovrebbe comunque ritenersi che egli abbia assolto il proprio onere della prova, donde appunto l’inammissibilità della censura per difetto di decisività: quand’anche essa fosse fondata, cioè, l’esito della lite non potrebbe assumere un significato favorevole per il ricorrente, sul punto. 3.1 –Il secondo motivo è infondato.

Pur prescindendo dalla generale aspecificità del mezzo, che affastella numerose questioni slegate tra loro, occorre qui rilevare che il nucleo essenziale della censura poggia sulla pretesa opponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del titolo di detenzione vantato, ossia del contratto di comodato intervenuto con la [OSCURATO:SOCIETA].“vita natural durante ovvero per la durata minima di anni trenta”, opponibilità esclusa dai giudici di merito.

Tuttavia, il titolo invocato dal ricorrente è certamente inopponibile alPaudice, perché: 1)se antecedente alla vendita (il ricorrente assume ve ne sia stato un primo, concluso oralmente, prima che la [OSCURATO:SOCIETA]. vendesse il box alPaudice), ad N. 13634/22R.G. esso non si applica l’art. 1599 c.c., che detta la regola per cui emptio non tollit locatum(Cass. n. 5454/1991), sicché il contratto deve intendersi risolto , in tal caso,alla data del rogito; 2)se successivo alla vendita, è rimasta indimostrata la disponibilità di fatto del benein capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., dopo il rogito, risultando anzi daquest’ultimo che la venditrice ne trasmise il possesso in capo al [OSCURATO:PERSONA]: la società, dunque, non avrebbe potuto concedere quel bene in comodato , non avendone la disponibilità di fatto, come appunto accertato dal giudice del merito. 4.1 – Il terzo motivo è inammissibile laddove si rileva il presunto errore ex art. 345 c.p.c., giacché la Corte d’appello non ha valutato come eccezione nuova la contestazione sulla proprietà del box in capo al [OSCURATO:PERSONA], ma ha solo rilevato che la questione della diversa qualificazione della domanda era stata sollevata solo nel grado d’appello (detta questione, peraltro, deve intendersi oramai risolta con la delibazione dei motivi che precedono). 4.2 –Il mezzo è invece fondato con riferimento alla prova del danno, che la Corte d’appelloha riconosciuto sussistere in re ipsa, mentre invece è noto che “In tema di risarcimento del danno daoccupazione senza titolo di un beneimmobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle N. 13634/22R.G. nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez.

Un., n.33645/2022).

Peraltro, occorre anche osservare che nell’atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente allegato la perdita di specifiche occasioni di guadagno e aveva anche articolato mezzi istruttori in proposito.

Occorre dunque che il giudice del rinvio proceda al necessario approfondimento, impregiudicata ogni questione. 5.1 –In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato, mentre il terzo è accolto nei sensi di cui in motivazione.

L a sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M la Corteaccoglie il terzo motivo del ricorso per quanto di ragione e rigetta nel resto.Cassa in relazione, con rinvio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sulricorso iscritt o al N . 1 3634 /202 2 R.G. , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e dife s o da ll’ avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain atti, domicilio digitale come in atti -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] come da procurain calce al controricorso, domicilio digitale come in atti -controricorrente - avversola sentenza della Corte d’appello di Roma n. 7458 /202 1 pubblicata i l 10.11.2021; uditala relazion e dell a caus a svolt a nella adunanza camerale del 1 8 . 11 .2025 dal Consigliererelatore dr. S alvatore S aija . N. 13634/22R.G. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 4.12.2007, [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale di Latina, assumendo di essere proprietario di un box auto sito a Latina, in [OSCURATO:PERSONA] n. 30 (località [OSCURATO:PERSONA]), che dal mese di agosto 2004 era stato abusivamente occupato dal convenuto, privo di qualsiasi titolo al riguardo; pertanto, poiché ogni richiesta volta alla liberazione dell'immobile era rimasta inascoltata, l'attore chiese, previo accertamento dell'abusività dell'occupazione, la condanna del Roselli "a liberare l'immobile" e a pagare la somma di € 10.000,00 a titolo di indennità di occupazione "e o a qualsiasi eventuale altro titolo", o altra somma ritenuta di giustizia, oltre accessori e spese processuali. Costituitosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] "in primis",eccepì la propria carenza legittimazione passiva, nonché la nullità dell'atto di citazione. Nel merito, contestò la ricostruzione del fatto operata dall'attore, sostenendo che il bene era stato venduto ad [OSCURATO:PERSONA] dalla [OSCURATO:SOCIETA]., di cui esso convenuto era all'epoca semplice coamministratore, con la conseguenza che egli non avrebbe potuto essere evocato in giudizio in proprio, bensì "quale rappresentante della società venditrice", con la conseguenza che l'attore avrebbe dovuto rivolgere la domanda nei confronti di quest'ultima; inoltre sostenne l'infondatezza della domanda non solo "ex art. 1576, n. 2, c.c.", ma anche perché egli, in epoca antecedente all'acquisto del [OSCURATO:PERSONA], aveva ricevuto la disponibilità del box dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di comodato, evidenziando che l'attore era anche a conoscenza del "negozio giuridico e N. 13634/22R.G. possesso anteriore". Pertanto, chiese il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la declaratoria della "legittima detenzione nomine alieno del box oggetto di lite, in virtù di un valido contratto di comodato opponibile all'attore essendo sorto in epoca precedente all'acquisto del sig. [OSCURATO:PERSONA], ed essendo il possesso di fatto svincolato dal possesso giuridico e comunque nella piena conoscenza del [OSCURATO:PERSONA]", che aveva atteso anni prima di promuovere la lite senza aver mai privato il convenuto del possesso con atti idonei ad interrompere la prescrizione; chiese anche la condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali ed al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. Istruita la causa, il Tribunale, con sentenza n. 1345/14, accolse la domanda attorea, condannando [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare il box in questione, nonché a versare al [OSCURATO:PERSONA] la somma di € 18.300,00, oltre interessi legali, a titolo di indennità di occupazione, e ancora la somma di € 150,00 mensili dalla pronuncia della sentenza sino al rilascio effettivo; infine, regolò le spese processuali secondo soccombenza. Osservò in particolare il Tribunale - dopo aver respinto le eccezioni preliminari del convenuto e dopo aver qualificato la domanda attorea quale azione di restituzione - che il contratto di comodato, intercorso tra il convenuto e la [OSCURATO:SOCIETA] in data 2.1.2004, non fosse opponibile all'attore perché stipulato in epoca successiva alla vendita dell'immobile in suo favore (avvenuta in data 8.4.2002); inoltre, ritenne le prove testimoniali richieste dal convenuto inammissibili (perché volte a dimostrare circostanze in contrasto "con la documentazione depositata dallo N. 13634/22R.G. stesso convenuto"), nonché inconferenti ed illogiche, ed evidenziò che il Roselli era "in ogni caso decaduto dalla prova orale". [OSCURATO:PERSONA] propose dunque gravame e, nella resistenza di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma lo rigettò con sentenza del 10.11.2021. Rilevò in particolare il giudice d’appello che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva proposto azione di rivendicazione, in quanto egli s’era limitato a chiedere, in ragione della dedotta occupazione abusiva del box garage, soltanto "la liberazione immediata dell'immobile di sua proprietà" da parte del convenuto: pertanto, l'azione era basata esclusivamente sulla deduzione dell'insussistenza di un titolo di detenzione in capo al Roselli, che in quel momento lo deteneva, ed era rivolta, previo accertamento di quell'insussistenza, ad ottenere conseguenzialmente la consegna del bene. Inoltre, il convenuto non aveva mai contestato il diritto di proprietà dell'attore, ma anzi lo aveva riconosciuto, tanto da far riferimento, nei suoi atti difensivi e a sostegno dell'eccezione di difetto della legittimazione passiva, alla compravendita intervenuta tra la [OSCURATO:SOCIETA]. ed [OSCURATO:PERSONA]. Conseguentemente andava escluso non solo che l'azione intrapresa dall'attore avesse natura petitoria, ma anche che la stessa potesse aver assunto una simile natura a seguito delle difese svolte dal convenuto, non avendo quest'ultimo mai sollevato alcuna contestazione circa il diritto di proprietà dell'attore o riguardo alla validità del contratto che ne aveva determinato l'acquisto, ed essendo insufficiente a determinare tale trasformazione la mera eccezione concernente la pretesa esistenza di un rapporto di comodato. Andava dunque escluso non solo che l'attore fosse N. 13634/22R.G. onerato della c.d. "probatio diabolica", ma anche che il Tribunale, che aveva espressamente valutato il rapporto di comodato eccepito dal Roselli, fosse incorso nella violazione di cui all'art. 112 c.p.c. Ancora, la Corte capitolina rilevò che l'affermazione del Roselli secondo cui, in occasione della compravendita del 2002, non si era verificato anche un trasferimento del possesso del bene dalla [OSCURATO:SOCIETA]. al [OSCURATO:PERSONA] era rimasta del tutto indimostrata e che correttamente il Tribunale aveva ritenuto decaduto il predetto dalla chiesta prova testimoniale. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi, cui resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il deposito della ordinanza entro sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 – Con il primo motivo si lamenta la “ Violazione e Falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ., e dell'art. 948 del cc, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. come risultante dall'atto di citazione attoreo di primo grado, essendo l'azione proposta dallo stesso, scollegata dal contratto di comodato addotta a propria pretesa dal convenuto, e quale azione reale di rivendicazione, e non quale azione personale di restituzione dell'immobile occupato sine titulo, doveva comportare la declaratoria di inammissibilità per difetto di prova della proprietà, ovvero alla carenza di legittimazione passiva del ricorrente, contrariamente a come invece ritenuto dal giudice di appello”. N. 13634/22R.G. 1.2 – Con il secondo motivo, in subordine, si lamenta la “ Violazione e falsa applicazione degli art. 101, 116 e 115, del CPC, art. 948, 2697, 1140, 1219, 1223, 1226, 1372, 2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (…) La Corte territoriale errava nella sentenza impugnata, quando riteneva che l'appellante non avesse ‘puntualmente e tempestivamente contestato la proprietà in capo all'appellato’, e incorreva nella violazione del seguente principio di diritto, secondo cui l'azione personale diretta a conseguire la restituzione di un bene detenuto a titolo precario non si trasforma in azione reale in presenza delle contestazioni dei convenuti in ordine alla proprietà del bene (Cass. n. 8930/1998; Cass., S.U., n. 7305/2014; conf. Cass. n. 795/2020)”. 1.3 – Con il terzo motivo, sempre in subordine, si denuncia la “ Violazione e falsa applicazione dell'art. 101,345 c.p.c. e dell'art. 1140, 1219, 1223, 1226, 1372,2 comma, 1809, 1810, 2043, 2056, 2727, del cc (art. 360, comma l n.3 c.p.c.)», in quanto la Corte di merito violato il dettato dell'art. 345 c.p.c. valutando come eccezione nuova, la contestazione della proprietà del box in capo all’appellante, dedotta in fase di appello, e altresì non valutando la possibilità della stipula del contratto di comodato in capo alla società [OSCURATO:PERSONA], ed il potere di fatto sull'immobile del ricorrente e altresì il carattere arbitrario della liquidazione dell'indennizzo, nonché la sostanziale configurazione del danno da occupazione "sine titulo", come "damnum in re ipsa", e non danno da provarsi con allegazione e prove, e nel determinare l'inizio dell'occupazione illegittima del bene da parte del Comune, ai fini del N. 13634/22R.G. risarcimento dei danni, in assenza di lettera, nella quale l'attore-acquirente, manifestato la sua volontà di disporre del bene acquistato, in quanto sola dalla predetta data l'occupazione del bene in questione da parte del Roselli, diventata illegittima, in quanto effettuata invito domino”. 2.1 –Il primo motivo è inammissibile per difetto di decisività. Sostiene infatti il ricorrente che quella spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sia una vera e propria azione di rivendica, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice d’appello. Senonché, può nella specie prescindersi dall’affrontare funditus la questione, perché – in ogni caso - il convenuto , odierno ricorrente, non ha affatto contestato la proprietà altrui(come pure correttamente accertato dalla Corte territoriale), ma ha sollevato eccezioni di natura personale, riconoscendo l’acquisto del [OSCURATO:PERSONA] da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., società venditrice, ossia quello stesso soggetto che avrebbe trasferito ad esso Roselli – in thesi - un valido ius detinendi. Pertanto, anche a considerare, in ipotesi,che quella spiegata dal [OSCURATO:PERSONA] sia effettivamente un’azione di rivendica, in tal caso non potrebbe che trovare applicazione il principio secondo cui “Nell'azionedi rivendicazione il rigore dellaprova della proprietà è attenuato se il convenuto riconosca che il benerivendicato apparteneva un tempo ad una determinata persona, essendo sufficiente in tal caso che ilrivendicante dimostri, mediante gli oc correnti atti d'acquisto, il passaggio della proprietà da quella determinata persona fino a lui; al fine di tale dimostrazione non è necessaria, né sufficiente, laprova della N. 13634/22R.G. continuità delle risultanze catastali ed ipotecarie, trattandosi di forme di pubblicità prive di effetti costitutivi sulla titolarità del diritto dominicale” (così, da ultimo, Cass. n. 4547/2025); e qui, da quanto evincibile dagli atti legittimamente consultabili da questa Corte, emerge che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunque offerto la prova della proprietà in modo idoneo (mediante la produzione del rogito dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]), sicché a tal punto la questione della diversa qualificazione dell’azione diventa irrilevante; in altre parole, anche a considerare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia effettivamente agito ai sensi dell’art. 948 c.c., dovrebbe comunque ritenersi che egli abbia assolto il proprio onere della prova, donde appunto l’inammissibilità della censura per difetto di decisività: quand’anche essa fosse fondata, cioè, l’esito della lite non potrebbe assumere un significato favorevole per il ricorrente, sul punto. 3.1 –Il secondo motivo è infondato. Pur prescindendo dalla generale aspecificità del mezzo, che affastella numerose questioni slegate tra loro, occorre qui rilevare che il nucleo essenziale della censura poggia sulla pretesa opponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del titolo di detenzione vantato, ossia del contratto di comodato intervenuto con la [OSCURATO:SOCIETA].“vita natural durante ovvero per la durata minima di anni trenta”, opponibilità esclusa dai giudici di merito. Tuttavia, il titolo invocato dal ricorrente è certamente inopponibile alPaudice, perché: 1)se antecedente alla vendita (il ricorrente assume ve ne sia stato un primo, concluso oralmente, prima che la [OSCURATO:SOCIETA]. vendesse il box alPaudice), ad N. 13634/22R.G. esso non si applica l’art. 1599 c.c., che detta la regola per cui emptio non tollit locatum(Cass. n. 5454/1991), sicché il contratto deve intendersi risolto , in tal caso,alla data del rogito; 2)se successivo alla vendita, è rimasta indimostrata la disponibilità di fatto del benein capo alla [OSCURATO:SOCIETA]., dopo il rogito, risultando anzi daquest’ultimo che la venditrice ne trasmise il possesso in capo al [OSCURATO:PERSONA]: la società, dunque, non avrebbe potuto concedere quel bene in comodato , non avendone la disponibilità di fatto, come appunto accertato dal giudice del merito. 4.1 – Il terzo motivo è inammissibile laddove si rileva il presunto errore ex art. 345 c.p.c., giacché la Corte d’appello non ha valutato come eccezione nuova la contestazione sulla proprietà del box in capo al [OSCURATO:PERSONA], ma ha solo rilevato che la questione della diversa qualificazione della domanda era stata sollevata solo nel grado d’appello (detta questione, peraltro, deve intendersi oramai risolta con la delibazione dei motivi che precedono). 4.2 –Il mezzo è invece fondato con riferimento alla prova del danno, che la Corte d’appelloha riconosciuto sussistere in re ipsa, mentre invece è noto che “In tema di risarcimento del danno daoccupazione senza titolo di un beneimmobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle N. 13634/22R.G. nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza; poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass., Sez. Un., n.33645/2022). Peraltro, occorre anche osservare che nell’atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva specificamente allegato la perdita di specifiche occasioni di guadagno e aveva anche articolato mezzi istruttori in proposito. Occorre dunque che il giudice del rinvio proceda al necessario approfondimento, impregiudicata ogni questione. 5.1 –In definitiva, il primo motivo è inammissibile, il secondo è infondato, mentre il terzo è accolto nei sensi di cui in motivazione. L a sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M la Corteaccoglie il terzo motivo del ricorso per quanto di ragione e rigetta nel resto.Cassa in relazione, con rinvio
Sentenza Cassazione n. 00924/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris