CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Firenze ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt.494 e 640 cod. pen. (capo A), 497-bis cod. pen. (capo B); Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza dell'art.603 cod. proc. pen. e la mancanza di motivazione sulla richiesta di rinnovazione istruttoria, esula dal novero dei vizi deducibili in quanto: l'art. 603 cod. proc. pen. non è norma processuale prevista a pena di nullità, inammissibilità, inutilizzabilità decadenza, eventualmente la mancata assunzione di una prova rientrerebbe nel vizio di cui all'art. 606, lett. d), cod. proc. pen., vizio non dedotto; l'utilizzo del medesimo fascicolo fotografico utilizzato per il riconoscimento in fase di indagine non produce alcuna invalidità; il richiamo all'art. 213 cod. proc. pen. non è pertinente dato che non si è attivata la prova tipica della ricognizione di persona, ma quella atipica del riconoscimento fotografico; la Corte di appello ha spiegato in maniera congrua le ragioni per quali ha ritenuto non necessaria la riapertura dell'istruttoria (pag. 7); Ritenuto che il secondo motivo, che assume l'assorbimento del reato di cui all'art. 497-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 494 cod. pen., è manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi giurisprudenziali che ritento il concorso tra i reati: l'art. 497- bis cod. pen. punisce il mero possesso o la fabbricazione del documento, indipendentemente dalla successiva utilizzazione, mentre l'art. 494 cod. pen. - nel caso la sostituzione avvenga ricorrendo ad un documento di identificazione contraffatto - presuppone proprio tale utilizzazione, la quale costituisce, pertanto, un fatto ulteriore e autonomo rispetto a quello incriminato dall'art. 497 bis cod. pen. (Sez. 5, n. 23029 del 03/04/201, Filograsso, Rv. 270206); principio che costituisce applicazione del più generale principio sull'art.15 cod. pen. dettato dalle diverse sentenze delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 41588 del 22/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270902, N. 16568 del 2007 Rv. 235962 - 01, N. 1963 del 2010 Rv. 248722 - 01, N. 1235 del 2011 Rv. 248865 - 01, N. 20664 del 2017 Rv. 269668 - 01). Considerato che il terzo motivo è inedito quanto alla contestazione della recidiva ed è manifestamente infondato quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (cfr. pag. 8). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.