CassazionedecretoSezione 2Decisione del 16 marzo 2026
Cassazione n. 19374/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dal Tribunale di Catania, in funzione digiudice del riesamevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delleparti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dall’ art.611, comma 1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte depositate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Alfredo PompeoViola, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata;letta la memoria scritta depositata in data 16/03/2026, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore delricorrente, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Catania confermava il decreto diperquisizione e sequestro probatorio di beni di interesse archeologico emesso dal PubblicoMinistero in data 12/11/2025 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati dicui agli artt. 416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie in materia di tutela delpatrimonio culturale.2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite ildifensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 253 cod. proc. pen. permancata descrizione dei fatti contestati nel decreto di perquisizione e sequestro probatorio.Con la richiesta di riesame si era dedotta la nullità del provvedimento in questione cheera privo di una descrizione, sia pure sommaria, degli illeciti ipotizzati a carico del ricorrentee conteneva esclusivamente l’indicazione delle norme di legge violate (artt. 416, 518 bis,648, 648 ter cod. pen.), l’arco temporale dal giugno 2021 all’ottobre 2022 ed una infinità diloci commissi delicti, elementi che non consentono neppure di configurare il fumus dei reatiipotizzati; si era evidenziato che il decreto conteneva inoltre il richiamo alla annotazione dipolizia giudiziaria del 6 giugno 2023, atto non conosciuto dall’indagato al momento dellaesecuzione della perquisizione e sequestro. Rispetto a tale specifica censura, il Tribunale del riesame ha omesso di pronunciarsi.2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità dellamotivazione dell’ordinanza impugnata nella parte in cui ha confermato il decreto del PubblicoMinistero nonostante esso non indichi quali siano gli accertamenti da compiersi sui benisequestrati finendo così per rispondere ad una finalità meramente esplorativa e ha ravvisatoil fumus del reato di ricettazione di monete di valore archeologico in assenza del minimoindizio sulla loro provenienza delittuosa affermando, tra l’altro, che è onere dell’indagatodimostrare il lecito possesso delle monete con evidente inversione dei principi dell’oneredella prova.Sul punto, il collegio della cautela non ha considerato che anche i privati possonoessere proprietari di beni di interesse archeologico e che [OSCURATO:PERSONA] ha fornitodocumentazione al riguardo (i cartellini delle case d’aste), così dimostrando di essere uncollezionista e non un “tombarolo”.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è infondato. 2. In via preliminare, va ricordato che il ricorso per cassazione contro le ordinanzeemesse in materia di sequestro probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in talenozione dovendosi comprendere gli "errores in iudicando" o "in procedendo", ma anche queivizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno delprovvedimento del tutto assente, meramente apparente, o privo dei requisiti minimi dicoerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibilel'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 esuccessivamente Sez.5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 5, n. 35532 del25/06/2010, Angelini, Rv 248129; Sez. 2 n. 18952 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608).3.Tanto premesso, è destituito di fondamento il primo motivo di ricorso con il quale sideduce l’omessa pronuncia da parte del Tribunale del riesame sulla dedotta nullità deldecreto di sequestro probatorio per mancata descrizione dei reati ipotizzati a carico delricorrente.Il collegio della cautela si è espressamente pronunciato sulla censura in questione(pag. 2 del provvedimento impugnato) dando conto che il decreto di sequestro non indicavasemplicemente le norme violate (416, 648, 648 bis, 648 ter cod. pen. ed altre fattispecie inmateria di tutala del patrimonio culturale), ma richiamava anche l’annotazione di poliziagiudiziaria del 06/06/2023 e conteneva una esplicita descrizione delle condotte illeciteoggetto di indagine (reati di furto e ricettazione di beni archeologici, principalmentenumismatici, oggetto di scavi clandestini e successivo riciclaggio e reimpiego in attivitàeconomiche).Del resto, ha aggiunto il Tribunale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] era stata applicata lamisura cautelare dell’obbligo di dimora per gravità indiziaria con riferimento ai delitti diricettazione di monete di valore archeologico (artt. 518 quater e 518 sexiesdecies n. 3 cod.pen.), previo avviso di interrogatorio preventivo che era stato notificato contestualmente allaesecuzione del decreto di sequestro e perquisizione, sicchè l’indagato era perfettamente aconoscenza degli addebiti a suo carico.La censura difensiva è stata dunque scrutinata e la valutazione è corretta in punto didiritto atteso che effettivamente il provvedimento ablativo, riportato dal Tribunale nel suotenore testuale, contiene - anche tramite l’espresso richiamo ad una specifica annotazionedegli investigatori- la descrizione fattuale, seppur sommaria, dei reati ipotizzati.4. In parte inammissibile e per altra parte infondato è il secondo motivo di ricorso con ilquale si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione sotto il profilodel fumus dei reati ipotizzati e della adeguatezza del decreto di sequestro probatorio conriferimento alle finalità perseguite per l’accertamento dei fatti.Premesso che il vizio argomentativo per illogicità non è scrutinabile, il Tribunale delriesame ha compiutamente affrontato i profili di cui sopra sviluppando un costrutto nonmeramente apparente ed esente da vizi giuridici.Il collegio della cautela ha dato conto in primo luogo che il decreto impugnato-richiamato nell’ordinanza impugnata nel suo tenore testuale- indicava espressamente lecose da sottoporre a sequestro e le esigenze di prova sottese a tale atto investigativo, cosìescludendone la finalità meramente esplorativa (beni archeologici provento di delitto e,quindi, corpo di reato da sottoporre ad accertamenti tecnici, ma anche oggetti pertinenti alreato rappresentati da strumentazione ed attrezzatura di scavo, mappe di siti archeologici edocumentazione relativa a rapporti commerciali con case d’asta o con esercizi di commerciodi materiale numismatico).Quanto al fumus dei reati ipotizzati, il Tribunale ha illustrato gli specifici addebiticontestati a [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento di applicazione di misura cautelare personaleemesso dal Giudice per le indagini preliminari, ha richiamato gli esiti captativi ed i relativiriscontri documentali sui quali era stata fondato il giudizio di gravità indiziaria e ha ritenutoche il carteggio prodotto dall’indagato all’udienza camerale nulla dimostrava in ordine allalegittimità del possesso e della provenienza dei numerosissimi reperti e monete rinvenute insede di esecuzione del decreto impugnato.5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali relative al presente grado di giudizio. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARIAPAOLA [OSCURATO:PERSONA]