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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 12109/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28406/2021 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 24/06/2022, il Tribunale di Teramo dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi degli artt. 624-bis - 625 n. 2 cod. pen. commesso il 15 agosto 2014.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di norme di legge penale per erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, rilevando che, in relazione al reato contestato, il termine ordinario di prescrizione è decennale, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 per l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio: il termine prescrizionale si perfeziona in anni dodici e mesi sei, non ancora maturato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 1.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. la prescrizione del reato contestato di furto in abitazione aggravato è pari a dieci anni (corrispondente alla pena edittale massima prevista dall'art. 624- bis, comma 2, cod. pen. ), a cui deve essere aggiunto, ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen., l'ulteriore termine ( un quarto del massimo: pari ad anni dodici e mesi sei) per l'interruzione correlata alla emissione del decreto di rinvio a giudizio. 2.A fronte, quindi, di un reato che è stato consumato il 15.8.2014, la prescrizione verrà a maturare quindi, a febbraio 2027.

Giova aggiungere che la pena originaria di cui al comma 3 è stata aumentata solo nel minimo edittale, con successivi interventi del 2017 e del 2019, mentre è rimasta invariata quella massima di dieci anni così prevista ab initio, in presenza anche di una sola aggravante tra quelle declinate dall'art. 625 o 61 cod. pen. 3.Certamente, pertanto, alla data dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il reato non risultava prescritto, neppure a volere considerare solo il termine base di prescrizione, non essendo trascorsi, a quella data, neppure dieci anni dal fatto.

4. La sentenza deve, pertanto essere annullata, per errore di calcolo della prescrizione, in relazione alla pena comminata dall'art. 624 bis co. 3 cod. pen..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramc, per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, 15 febbraio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE GENERALE presso la CORTE APPELLO di L'[OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28406/2021 del TRIBUNALE di TERAMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Andrea VENEGONI, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, resa in data 24/06/2022, il Tribunale di Teramo dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per intervenuta prescrizione del reato contestato ai sensi degli artt. 624-bis - 625 n. 2 cod. pen. commesso il 15 agosto 2014. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di L'[OSCURATO:PERSONA], il quale svolge un unico motivo, denunciando violazione di norme di legge penale per erronea applicazione dell'istituto della prescrizione, rilevando che, in relazione al reato contestato, il termine ordinario di prescrizione è decennale, aumentato di un quarto ai sensi dell'art. 161 per l'atto interruttivo costituito dal decreto di citazione a giudizio: il termine prescrizionale si perfeziona in anni dodici e mesi sei, non ancora maturato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata. 1.Ai sensi dell'art. 157 cod. pen. la prescrizione del reato contestato di furto in abitazione aggravato è pari a dieci anni (corrispondente alla pena edittale massima prevista dall'art. 624- bis, comma 2, cod. pen. ), a cui deve essere aggiunto, ai sensi degli artt. 160 e 161 cod. pen., l'ulteriore termine ( un quarto del massimo: pari ad anni dodici e mesi sei) per l'interruzione correlata alla emissione del decreto di rinvio a giudizio. 2.A fronte, quindi, di un reato che è stato consumato il 15.8.2014, la prescrizione verrà a maturare quindi, a febbraio 2027. Giova aggiungere che la pena originaria di cui al comma 3 è stata aumentata solo nel minimo edittale, con successivi interventi del 2017 e del 2019, mentre è rimasta invariata quella massima di dieci anni così prevista ab initio, in presenza anche di una sola aggravante tra quelle declinate dall'art. 625 o 61 cod. pen. 3.Certamente, pertanto, alla data dell'udienza ([OSCURATO:DATA_NASCITA]) il reato non risultava prescritto, neppure a volere considerare solo il termine base di prescrizione, non essendo trascorsi, a quella data, neppure dieci anni dal fatto. 4. La sentenza deve, pertanto essere annullata, per errore di calcolo della prescrizione, in relazione alla pena comminata dall'art. 624 bis co. 3 cod. pen.. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Teramc, per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 15 febbraio
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