CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 24532/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IANO, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 25/11/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; lette le conclusioni delle parti civili e la memoria di replica alla requisitoria del Procuratore generale, depositate nell'interesse dell'imputato;[OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata del 25 novembre 2025, la Corte d'appello di Torino ha, in parziale riforma della decisione del Tribunale in sede del 23 luglio 2024, assolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dal delitto di calunnia sub b) e rideterminato la pena per il reato di falso ideologico in atto pubblico fidefacente, ai medesimi ascritto al capo a) della rubrica, con le statuizioni accessorie. Per quanto di rilievo in questa sede, agli imputati - operanti della polizia stradale in servizio - sono stati contestati i reati indicati in riferimento alla redazione della relazione di servizio del 18 agosto 2020, nella quale sono risultate essere state attestate circostanze non conformi al vero riguardo alla condotta di guida tenuta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], denunciati per aver ingaggiato una gara di velocità su strada urbana, iscritti nel registro degli indagati per la relativa fattispecie di reato e, infine, destinatari di provvedimento di archiviazione, all'esito della ricostruzione - attraverso la dash-cam installata su una delle auto - dell'effettiva condotta di guida e della reciproca posizione dei veicoli e degli operanti. La Corte d'appello ha ritenuto insussistente il dolo di calunnia, confermando, invece, l'affermazione di responsabilità in ordine al delitto di falso ideologico, enucleando gli enunciati descrittivi contenuti nella relazione di servizio che, in quanto non caduti sotto la diretta percezione degli operanti, sono risultati non conformi a quanto dai medesimi rilevato. 2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe della Corte d'appello di Torino hanno proposto ricorso gli imputati, con distinti atti a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le rispettive censure a tre motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod. proc. pen. in riferimento alla rideterminazione della pena per non essere stata disposta la diminuzione per il rito abbreviato. 2.2. Il secondo motivo prospetta vizio della motivazione, sub specie di contraddittorietà, in relazione all'assoluzione dal reato di calunnia e alle conseguenti implicazioni sulla ricostruzione del delitto di falso. Premesso il distinguo tra fatti storici e valutazioni contenuti nella relazione di servizio, deduce il ricorrente come la Corte di merito abbia finito per ricomprendere nel contenuto ricognitivo dell'atto anche fatti oggetto di valutazione, espressivi di giudizi sintetici che si fondano su processi inferenziali e non sulla diretta 2constatazione, come tali insuscettibili di essere valutati in termini di falsità, ponendosi in tal modo in contraddizione con gli enunciati resi sul punto del dolo di calunnia, escluso alla stregua della ragionevole convinzione - seppure rivelatasi errata, ma fondata su elementi effettivamente osservati - che la condotta osservata integrasse un comportamento, oltre che gravemente imprudente, anche penalmente rilevante. Si osserva, al riguardo, come le stesse considerazioni rassegnate sul punto della plausibile qualificazione della condotta dei conducenti come espressiva di una dinamica competitiva siano state utilizzate al fine di escludere il dolo di calunnia, difettando, invece, la correlativa disamina analitica contraria sul punto dell'elemento soggettivo del falso, risolto nella mera circostanza, radicata nell'affermazione di non aver mai perso di vista le due vetture condotte dalle parti civili, senza considerare le dichiarazioni rese dagli imputati, mirate ad accreditare la tesi di aver perso di vista, per alcuni secondi, le due auto senza rendersene conto e in maniera inconsapevole. In ogni caso, si deduce omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, ritenuto sussistente in re ipsa e invece ragionevolmente escluso proprio dalla ricostruzione difensiva, volta semmai ad accreditare un profilo di colpa, restando il falso del tutto inspiegabile. Per altro verso, si contesta l'oggetto del falso: non potendo il medesimo riguardare - per stessa ammissione della Corte territoriale in riferimento al dolo di calunnia - la convinzione degli operanti circa la sussistenza di una gara automobilistica, in quanto fondata su elementi riconosciuti effettivi e veritieri, le difformità tra dichiarato e visionato divengono evanescenti e il falso si connota di innocuità, non incidendo sul significato comunicativo dell'atto, avendo, peraltro, il pubblico ministero richiesto l'archiviazione del reato iscritto a carico delle parti civili in assenza di elementi univoci a provare la sussistenza di una gara, e non già per assenza di corrispondenza tra quanto verbalizzato e visionato relativamente a profili marginali, invece valorizzati dalla Corte d'appello. 2.3. Il terzo motivo deduce analoga censura in riferimento alla conferma dell'entità del risarcimento del danno liquidato in primo grado in favore delle parti civili, rimasto immutato nella sua quantificazione pur all'esito dell'assoluzione dal capo b). 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte, [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato le conclusioni, chiedendo il rigetto dei ricorsi. 4. Il 28 aprile 2026, il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale. 35. Il 17 e il 20 aprile 2026, i difensori delle parti civili hanno depositato memorie con allegate note spese. [OSCURATO:PERSONA] I ricorsi sono fondati limitatamente al primo motivo; nel resto, sono inammissibili. 1. Il secondo motivo dei ricorsi è aspecifico e, comunque, manifestamente infondato. 1.1. La Corte d'appello ha tracciato con precisione il diverso ambito rappresentativo e volitivo del dolo postulato dai delitti di calunnia e di falso ideologico ascritti ai ricorrenti, escludendo, con motivazione immune da vizi logici, che fosse stata raggiunta la prova della consapevolezza dell'innocenza dei soggetti denunciati e, dunque, della incolpazione di costoro per un fatto costituente reato, nella piena rappresentazione della sua insussistenza, delineando, invece, la consapevole divergenza tra quanto attestato in ordine alla condotta di guida e quanto, invece, risultato dalla diretta visione della videoripresa in atti. Siffatto approdo non interferisce, invero, con la ritenuta sussistenza del dolo del falso, che si esaurisce nella coscienza e volontà di trasfondere nell'atto pubblico circostanze non veritiere, presentate come esito di diretta percezione, essendo il delitto di cui all'art. 479 cod. pen. configurabile a titolo di dolo generico, consistente nella consapevolezza della non veridicità dell'attestazione, con esclusione di ogni rilevanza della mera negligenza o leggerezza percettiva, inidonea, di per sé, a integrare una forma colposa della fattispecie. Secondo il consolidato insegnamento di legittimità, in tema di falsità ideologica in atto pubblico, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, e cioè la volontarietà e la consapevolezza della falsa attestazione, mentre non è richiesto l'animus nocendi né l'animus decipiendi, con la conseguenza che il delitto sussiste non solo quando la falsità sia compiuta senza l'intenzione di nuocere, ma anche quando la sua commissione sia accompagnata dalla convinzione di non produrre alcun danno. E se deve escludersi che il dolo generico possa ritenersi sussistente per il sol fatto che l'atto contenga un asserto obiettivamente non veritiero, dovendosi, invece, verificare anche che la falsità non sia dovuta ad una leggerezza dell'agente, come pure ad una incompleta conoscenza e o errata interpretazione di disposizioni normative o, ancora, alla negligente applicazione di una prassi 4amministrativa, tuttavia deve considerarsi dolosa la falsa attestazione di un accertamento in realtà mai compiuto (Sez. 5, n. 15255 del 15/03/2005, Scarciglia, Rv. 232138 - 01). In questa prospettiva, con specifico riferimento alla relazione di servizio, questa Corte ha già chiarito che integra il delitto di falso ideologico in atto pubblico la condotta del pubblico ufficiale che vi trasfonda una rappresentazione, anche solo parziale, non conforme al vero dei fatti caduti sotto la sua diretta percezione, essendo sufficiente, sul piano soggettivo, la consapevolezza e volontà dell'immutatio veri, senza necessità di uno specifico fine di nuocere o di ingannare (Sez. 5, n. 17929 del 20/01/2020, Belfanti, Rv. 279214 - 01). Ne consegue che l'eventuale persuasione, non dimostratasi mendace nei termini rigorosi richiesti dall'art. 368 cod. pen., circa la possibile riconducibilità della condotta dei conducenti a una gara di velocità, non vale a escludere il dolo del falso in ordine ai segmenti narrativi della relazione che la sentenza impugnata ha specificamente isolato come non corrispondenti al reale contenuto percettivo dell'osservazione, giacché è proprio in tale scarto tra il percepito e il rappresentato, allorché l'atto documenti come direttamente constatate circostanze in realtà non cadute sotto l'immediata percezione dell'operante, che si radica l'offesa tipica del falso ideologico. Deve, pertanto, escludersi qualsivoglia antinomia motivazionale tra l'assoluzione dal delitto di calunnia e l'affermazione di responsabilità per falso ideologico, correttamente fondate dalla sentenza impugnata su presupposti strutturali e soggettivi distinti. 1.2. Parimenti manifestamente infondata è la prospettazione di innocuità del falso. In tema di falso ideologico, invero, l'innocuità è configurabile solo quando la difformità dal vero investa un profilo del tutto marginale, privo di incidenza sul significato dell'atto, sulla sua funzione documentale e sul relativo valore probatorio, dovendosi escludere che essa possa apprezzarsi con riguardo all'uso successivo dell'atto o all'esito del procedimento attivato sulla sua base (Sez. 5, n. 5896 del 29/10/2020, dep. 2021, Brisciano, Rv. 280453 - 01); ipotesi, questa, non ricorrente nel caso in esame, in cui l'attestazione di non avere mai perso di vista i conducenti integra il presupposto cognitivo della successiva descrizione della condotta di guida e della reciproca posizione dei veicoli. La documentazione tratta dalla dash -cam, valorizzata dalla Corte territoriale, ha, invece, oggettivamente smentito la continuità dell'osservazione, evidenziando 5una cesura percettiva incompatibile con la rappresentazione di una diretta e ininterrotta constatazione dei fatti. Ne deriva che la non veridicità dell'enunciato non concerne un aspetto secondario dell'atto, ma investe il nucleo della sua valenza probatoria, sicché non può essere degradata a mera inesattezza irrilevante, né ricondotta, sul piano dell'offensività, a un mendacio privo di effetti decettivi (Sez. 5, n. 28599 del 07/04/2017, Bautista, Rv. 270245 - 01). Né può utilmente invocarsi una mera colpa percettiva, giacché il dato video, nel suo oggettivo contenuto dimostrativo, esclude che la difformità trasfusa nell'atto possa essere letta come semplice svista inconsapevole, risolvendosi, piuttosto, nell'attestazione come direttamente percepita di una circostanza smentita dal riscontro esterno acquisito. In particolare, il motivo tenta di accreditare una sorta di autosuggestione percettiva, che finisce per involgere un errore che non trova alcuna scusante. Non sussiste, infine, alcun profilo di contraddittorietà tra la valutazione resa nella sentenza impugnata sul punto dell'esclusione del dolo di calunnia per aver elaborato un complessiva interpretazione della condotta di guida in termini di gara e l'inescusabilità dell'errore sul versante del falso: il primo argomento è stato, invero, fondato proprio sulla plausibilità della ricostruzione complessiva di quanto percepito dagli imputati in modo intermittente - nell'alternanza tra angoli visuali pieni e prospettive parziali - e tale, comunque, da poter aver accreditato la verosimiglianza del fatto denunciato e, quindi, il difetto di prova sulla consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, su cui deve ricadere il fuoco del dolo. Nella diversa latitudine cognitiva del falso, invece, rileva solo che gli enunciati resi nella relazione di servizio non restituiscano quanto effettivamente percepito, senza soluzione di continuità, dagli stessi operanti. Ne consegue che il motivo si rivela generico, nella parte in cui trascura la ratio decidendi della sentenza impugnata, e manifestamente infondato laddove sperimenta una latitudine del falso innocuo non conferente alla fattispecie concreta in disamina. 2. Il terzo motivo è, del pari, aspecifico. 2.1 La censura si limita a postulare l'incongruità della conferma dell'entità del risarcimento del danno liquidato in primo grado in favore delle parti civili, pur all'esito dell'assoluzione dal capo b), senza tuttavia confrontarsi con la ratio decidendi sottesa alla sentenza impugnata. La Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità per il delitto di falso ideologico in atto pubblico e, con essa, la permanenza del fatto illecito produttivo di danno, sicché l'assoluzione dal delitto di calunnia non determina, di per 6sé, l'automatica necessità di una revisione in diminuzione delle statuizioni civili, ove il pregiudizio risarcibile risulti comunque eziologicamente ricollegabile al residuo fatto-reato. In tema di risarcimento del danno, invero, le vicende modificative dell'imputazione incidono sul "quantum" della tutela risarcitoria solo quando il fatto subisca modificazioni tali da determinare "ex se" un danno oggettivamente diverso alla persona offesa, assumendo rilievo, per la natura riparatoria e non punitiva di siffatto risarcimento, il pregiudizio oggettivo subito dal danneggiato (Sez. 5, n. 22780 del 25/03/2021, C., Rv. 281436 - 02); e, al riguardo, la Corte di merito ha, con motivazione che non evidenzia profili di irragionevolezza manifesta, spiegato le ragioni per le quali l'assoluzione dal delitto di calunnia - essenzialmente correlata alle produzioni difensive - non dispieghi effetto alcuno sulla determinazione del danno conseguente al falso. 2.2. A fronte di siffatta autonomia causale del danno derivante dalla falsa rappresentazione dei fatti contenuta nella relazione di servizio, il motivo si risolve in una mera deduzione assertiva dell'eccessività della liquidazione, priva di specifica correlazione con i criteri concretamente valorizzati dal giudice di merito e con le ragioni per le quali il quantum risarcitorio è stato ritenuto integralmente conferma bile. Ne discende l'inammissibilità della censura, perché generica e meramente dissenziente rispetto all'effettivo contenuto argomentativo della decisione impugnata. 3. È, invece, fondato il primo motivo. 3.1. La Corte territoriale, dopo avere assolto gli imputati dal delitto di calunnia, ha proceduto alla rideterminazione della pena in relazione al residuo delitto di falso ideologico, senza, tuttavia, applicare la diminuente sanzionatoria per il rito abbreviato. L'omissione integra violazione di legge, giacché la rideterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente alla riforma della decisione impugnata impone la rinnovata applicazione della diminuente per il rito abbreviato sulla pena come nuovamente determinata in relazione al residuo fatto-reato (V, da ultimo Sez. U, n. 27059 del 27/02/2025, Elian, Rv. 288214 - 02, in motivazione). 4. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere cassata limitatamente al punto del trattamento sanzionatorio e, non involgendo la conseguente commisurazione della pena valutazioni discrezionali (Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831 - 01), 7 A-l'annullamento può essere disposto senza rinvio, ex art. 620 lett. I) cod. proc. pen., con conseguente rideterminazione della pena in mesi otto di reclusione. Nel resto, i ricorsi sono inammissibili. 5. Debbono essere poste a carico degli imputati le spese di assistenza nel grado delle parti civili, che ne hanno formulato tempestiva richiesta e che hanno apportato un contributo apprezzabile al giudizio di legittimità attraverso le memorie (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01, in motivazione), nella misura determinata in dispositivo. PQM P.Q.[OSCURATO:PERSONA] SsThina Be/monte 8