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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2023

Cassazione n. 31967/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen.

Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che era indagato di reato connesso; Rilevato che con il secondo e il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla totale carenza di specifiche censure evidenziate in una memoria, nella quale erano contenuti argomenti decisivi ai fini di valutare la credibilità del teste e, quindi in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto in ordine alla stessa, formulata in termini generici, la Corte territoriale, evidenziando che dagli atti non risulta alcun elemento dal quale poter inferire che il teste sia mai stato sottoposto a indagini, ha adeguatamente e correttamente risposto; Rilevato che le censure oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai fatti accertati e alla stessa affermazione contenuta nella querela presentata dallo stesso imputato, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato l'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza oggetto del quarto motivo non è consentita in quanto in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen., che non risulta essere stata proposta nella fase di merito, il ricorrente ha omesso di illustrare le ragioni per le quali questa avrebbe potuto essere riconosciuta (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01 Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02), ciò anche considerato che la corte, evidenziata l'arbitrarietà del gesto e la condotta complessivamente tenuta, ha comunque escluso che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità; Rilevato che la doglianza oggetto del quinto motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di 4 proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'arbitrarietà del comportamento tenuto (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/12/2022 del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con la sentenza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 200,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 651 cod. pen. Rilevato che con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] che era indagato di reato connesso; Rilevato che con il secondo e il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione quanto alla totale carenza di specifiche censure evidenziate in una memoria, nella quale erano contenuti argomenti decisivi ai fini di valutare la credibilità del teste e, quindi in ordine all'affermazione di responsabilità; Rilevato che con il quarto motivo si deduce la violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; Rilevato che con il quinto motivo si deduce la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Rilevato che la doglianza oggetto del primo motivo è manifestamente infondata in quanto in ordine alla stessa, formulata in termini generici, la Corte territoriale, evidenziando che dagli atti non risulta alcun elemento dal quale poter inferire che il teste sia mai stato sottoposto a indagini, ha adeguatamente e correttamente risposto; Rilevato che le censure oggetto del secondo e del terzo motivo sono manifestamente infondate in quanto la Corte territoriale, con lo specifico riferimento ai fatti accertati e alla stessa affermazione contenuta nella querela presentata dallo stesso imputato, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni sulle quali ha fondato l'affermazione di responsabilità; Rilevato che la doglianza oggetto del quarto motivo non è consentita in quanto in ordine alla richiesta di applicare l'art. 131 bis cod. pen., che non risulta essere stata proposta nella fase di merito, il ricorrente ha omesso di illustrare le ragioni per le quali questa avrebbe potuto essere riconosciuta (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284160 - 01 Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118 - 02), ciò anche considerato che la corte, evidenziata l'arbitrarietà del gesto e la condotta complessivamente tenuta, ha comunque escluso che il fatto potesse essere considerato di particolare tenuità; Rilevato che la doglianza oggetto del quinto motivo è manifestamente infondata in quanto la sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato ha fatto buon governo della legge penale e ha dato conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di 4 proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito nella determinazione della pena, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dell'arbitrarietà del comportamento tenuto (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
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