CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021
Cassazione n. 02845/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (UCRAINA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/10/2019 della Corte d'appello di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Trieste, con sentenza in data 28 ottobre 2019, confermava la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Udine, in data 16 maggio 2017, per il delitto di danneggiamento aggravato. 2. Propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato, deducendo con unico motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 63, comma 3, 635 cod. pen. 52 e 63 d. Igs. 274/2000; in ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche e del giudizio di bilanciamento operato con la circostanza aggravante dell'art. 635, comma 2, cod. pen. (nella versione previgente, applicabile alla specie), la Corte territoriale aveva escluso erroneamente l'applicazione delle pene previste per i reati di competenza del Giudice di pace, mentre il principio generale fissato dall'art. 63 d.lgs. 274/2000 imponeva l'applicazione delle sanzioni indicate per la fattispecie non aggravata del delitto di danneggiamento. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 37. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. E' stato ripetutamente enunciato il principio di diritto secondo il quale il reato di danneggiamento aggravato non rientra nella competenza per materia del giudice di pace, pur quando la circostanza aggravante sia improduttiva di effetti sulla pena in conseguenza del giudizio di bilanciamento che incide esclusivamente sul regime sanzionatorio (Sez. 2, n. 20852 del 21/04/2009, Alessandrini, Rv. 244807 - 01; Sez. 2, n. 47205 del 16/11/2004, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 231091 - 0; Sez. 2, n. 44408 del 05/10/2004, Formillo, Rv. 230327 - 0; nonché Sez. 2, n. 3020 del 5/11/2009, dep. 2010, Palozzi, non massimata); principio che è stato analogamente affermato per l'ipotesi del delitto di lesioni volontarie, originariamente aggravato a norma dell'art. 585, comma 1, cod. pen., con concessione di attenuanti in grado di neutralizzare le circostanze aggravanti (Sez. 5, n. 46133 del 26/11/2008, Gallozza, Rv. 242000 - 01; Sez. 5, n. 6337 del 23/11/2016, dep. 2017, Castigliego, Rv. 269583 - 0). 2. All' inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/10/2021 [OSCURATO:PERSONA] te Sergio