Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24634/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. pagina 3 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20/06/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; Esaminato l'unico motivo di ricorso, che prospetta il vizio di motivazione in relazione all'applicazione della recidiva; Considerato che, sul punto, nessuna censura può essere mossa al provvedimento impugnato, posto che questo ha dato conto tanto dei precedenti penali del ricorrente quanto della maggiore pericolosità sociale da costui espressa con l'evasione oggetto dell'odierno procedimento, in tal modo conformandosi alla consolidata giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. pagina 3 della sentenza); Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/
Sentenza Cassazione n. 24634/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris