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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 45331/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra le due evasioni oggetto di condanna risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e manifestamente infondato visto che la decisione fa specifico riferimento all'assenza di allegazioni che deponessero per la preventiva programmazione della seconda evasione all'atto della commissione della prima, tenuto altresì conto dei differenti moventi che avevano spinto la donna ad abbandonare, nelle due occasioni, l'abitazione ove era ristretta; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso con cui si censura il mancato riconoscimento dell'istituto della continuazione tra le due evasioni oggetto di condanna risulta riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello e manifestamente infondato visto che la decisione fa specifico riferimento all'assenza di allegazioni che deponessero per la preventiva programmazione della seconda evasione all'atto della commissione della prima, tenuto altresì conto dei differenti moventi che avevano spinto la donna ad abbandonare, nelle due occasioni, l'abitazione ove era ristretta; rilevato che la ricorrente non si confronta con la motivazione che la Corte di appello ha reso in ordine alla medesima censura; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 45331/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris