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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 31482/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lei ascritto, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente), consistente nell'impossessamento di beni sottratti dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], distratta dalla stessa Jovanovic mentre la complice si introduceva nell'abitazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

2. Avverso tale sentenza il difensore della Jovanovic propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue.

I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 420- quinquies, comma 3, cod. proc. pen.: nullità della sentenza impugnata derivante dall'omessa notificazione al difensore dell'ordinanza di sospensione del processo e di rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

II) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non potendosi ritenere provata la partecipazione della prevenuta al reato sulla base della individuazione effettuata dalla persona offesa e del fatto che le due donne fossero solite agire in concorso.

III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. 3.

Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.

4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta del principio per cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr. Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600 - 01).

È evidente, infatti, che le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, ,d'ufficio o di fiducia., al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato (cfr.Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258839 - 01).

Nella specie, quindi, nessuna notifica dell'ordinanza di sospensione e rinvio del processo era dovuta al difensore di fiducia nominato solo successivamente dall'imputata, spettando, semmai, a quest'ultima rendere edotto il nuovo difensore della situazione processuale in corso.

4.2. Il secondo motivo sviluppa non consentite censure di merito, sollecitando una rilettura dei fatti inammissibile nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica della Corte territoriale in punto di ritenuta affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, corroborato dal fatto che le due donne erano state fermate e identificate dalla polizia giudiziaria a seguito di altri furti commessi nella stessa zona, eseguiti con il medesimo modus operandi. e7

4.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha motivatamente ritenuto l'assenza di elementi favorevoli, mentre l'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. è stato determinato in misura minima, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione.

5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di furto a lei ascritto, commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (giudicata separatamente), consistente nell'impossessamento di beni sottratti dall'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], distratta dalla stessa Jovanovic mentre la complice si introduceva nell'abitazione (fatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]). 2. Avverso tale sentenza il difensore della Jovanovic propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'art. 420- quinquies, comma 3, cod. proc. pen.: nullità della sentenza impugnata derivante dall'omessa notificazione al difensore dell'ordinanza di sospensione del processo e di rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. II) Vizio di motivazione in punto di responsabilità, non potendosi ritenere provata la partecipazione della prevenuta al reato sulla base della individuazione effettuata dalla persona offesa e del fatto che le due donne fossero solite agire in concorso. III) Violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 4.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, sulla scorta del principio per cui l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuato al difensore di fiducia dell'imputato che rivestiva tale qualità all'atto di fissazione dell'udienza e non anche all'avvocato che abbia acquistato successivamente tale veste, in quanto con l'emissione dell'avviso si cristallizza la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria (cfr. Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263600 - 01). È evidente, infatti, che le notificazioni, le comunicazioni e gli avvisi devono essere indirizzati a colui che risulta come difensore della parte, ,d'ufficio o di fiducia., al momento in cui se ne dispone l'inoltro, senza alcun obbligo di rinnovazione in favore del difensore successivamente nominato (cfr.Sez. 3, n. 5096 del 10/10/2013 - dep. 2014, Rv. 258839 - 01). Nella specie, quindi, nessuna notifica dell'ordinanza di sospensione e rinvio del processo era dovuta al difensore di fiducia nominato solo successivamente dall'imputata, spettando, semmai, a quest'ultima rendere edotto il nuovo difensore della situazione processuale in corso. 4.2. Il secondo motivo sviluppa non consentite censure di merito, sollecitando una rilettura dei fatti inammissibile nella presente sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e non manifestamente illogica della Corte territoriale in punto di ritenuta affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa, corroborato dal fatto che le due donne erano state fermate e identificate dalla polizia giudiziaria a seguito di altri furti commessi nella stessa zona, eseguiti con il medesimo modus operandi. e7 4.3. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, atteso che diniego delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha motivatamente ritenuto l'assenza di elementi favorevoli, mentre l'aumento di pena ex art. 63, comma 4, cod. pen. è stato determinato in misura minima, secondo una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 5. Stante l'inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 20
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