CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 ottobre 2022
Cassazione n. 48604/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 24 maggio 2022 del Tribunale di Catanzaro; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta di revoca o di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo il vizio di violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e di mancanza e contraddittorietà della motivazione. Ad avviso del ricorrente il Tribunale ha omesso di considerare, ai fini quanto meno dell'attenuazione delle esigenze cautelari, il fatto nuovo rappresentato dall'esclusione, in sede di incidente cautelare, della configurabilità dell'art. 74 in relazione alle posizioni dei fornitori del Napoli (Tundis e Tomaselli) ed alla assoluzione dal medesimo reato associativo dei soggetti che, secondo l'ordinanza cautelare, avrebbero formato la piazza di spaccio di Scalea, che si assume gestita dal Napoli ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Sotto altro profilo si deduce, inoltre, l'errore in cui è incorso il Tribunale allorché nel valutare il pericolo, ha considerato che l'indagato è stato già condannato in primo grado, mentre, in realtà, il processo è ancora pendente. Si deduce, infine, la contraddittorietà della motivazione laddove, da un lato, si considera ai fini della scelta della misura il pericolo di ripresa dei rapporti con i coindagati e, dall'altro, nell'escludere l'idoneità della misura meno afflittiva, si afferma che la misura applicata non è volta ad impedire la ripresa dei contatti con i coindagati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto fondato su un motivo generico. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto immutati sia il quadro gravemente indiziario a carico del ricorrente che le esigenze cautelari evidenziando, quanto al primo aspetto, il carattere parziale delle allegazioni del ricorrente concernenti l'esclusione della configurabilità del reato associativo per alcuni dei coindagati, acriticamente riproposte dal Napoli nel motivo in esame, avendo questi omesso di considerare la posizione di tutti gli altri coíndagati. Anche in merito alle esigenze cautelari, rispetto alle quali il Tribunale ha considerato l'operatività della duplice presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è stato posto l'accento sulla ramificazione nel territorio dell'associazione, nonché sull'importanza del traffico in cui è coinvolto il Napoli, elementi, questi, che, non specificamente censurati dal ricorrente, hanno indotto il Tribunale a ritenere l'adeguatezza esclusiva della misura custodiate. Alcun profilo di contraddittorietà può, infine, ravvisarsi tra tale valutazione e l'ulteriore giudizio di inidoneità della misura degli arresti domiciliari, che l'indagato proponeva di eseguire in altra Regione (la Campania). Il Tribunale ha, infatti, formulato tale giudizio sulla base di specifici elementi di fatto, con i quali il ricorrente omette ogni dovuto confronto critico. In particolare, si è considerato che il luogo di esecuzione degli arresti (Pollica) non sarebbe stato distante dal luogo di commissione dei fatti contestati e che ciò, anche in caso di applicazione di dispositivi elettronici di controllo, avrebbe potuto garantire solo la permanenza in casa dell'indagato, ma non l'osservanza degli ulteriori divieti della misura. Sono stati, inoltre, considerati i numerosi precedenti penali, di cui due specifici risalenti al 2005-2006, e la personalità vendicativa del ricorrente emersa da una conversazione telefonica. Va, infine, escluso che l'errore in cui è incorso il Tribunale nell'affermare che l'indagato è stato già condannato in primo grado per i fatti per cui si procede possa in qualche modo disarticolare la tenuta delle argomentazioni esposte nell'ordinanza impugnata. 2. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 28 ottobre 2022