CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2026
Cassazione n. 07411/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7411/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17567/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24866/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1981avverso l ordinanza del 27/12/2024 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 27.12.2024 la Corte d appello di Catanzaro in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabili* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che il ricorso dopo una lunga premessa di citazioni giurisprudenziali e diconsiderazioni di ordine generale sull istituto della continuazione lamenta essenzialmente lamancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato senza tuttaviacontrastare il dato oggettivo preso in considerazione dalla Corte d appello e cioè che lacertificazione di tale stato risultasse solo a far data dal 2020 mentre i reati a cui si chiede diapplicare la disciplina della continuazione sono stati commessi nel 2016Ritenuto pertanto che il ricorso è da considerarsi generico e deve dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla leggeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 7411/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 24/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n. sez. 17567/2025* * CC 04/12/2025* * Relatore * 24866/2025* * MONACO* **ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 09/11/1981avverso l ordinanza del 27/12/2024 della Corte d appello di Catanzarodato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto dal difensore di * * avverso l ordinanza con cuiin data 27.12.2024 la Corte d appello di Catanzaro in funzione di giudice dell esecuzione harigettato una istanza di applicazione della disciplina della continuazione ai reati giudicati condue sentenze di condanna irrevocabili* altresì la memoria difensiva trasmessa in cancelleria successivamente allafissazione della data per la decisione in camera di consiglioRilevato che il ricorso dopo una lunga premessa di citazioni giurisprudenziali e diconsiderazioni di ordine generale sull istituto della continuazione lamenta essenzialmente lamancata valutazione dello stato di tossicodipendenza del condannato senza tuttaviacontrastare il dato oggettivo preso in considerazione dalla Corte d appello e cioè che lacertificazione di tale stato risultasse solo a far data dal 2020 mentre i reati a cui si chiede diapplicare la disciplina della continuazione sono stati commessi nel 2016Ritenuto pertanto che il ricorso è da considerarsi generico e deve dichiaratoinammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della * delle ammende* che deve disporsi che in caso di diffusione del presente provvedimentoomettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell art. 52 D. * 196/03 inquanto disposto d ufficio e/o imposto dalla legge *Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso 04/12/2025Il Consigliere estensore Il Presidente* * * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *