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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 31005/2026

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nanza del 13/01/2026 del Tribunale di Nolaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimentoin preambolo, aveva revocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] lasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale diNola in data 24 marzo 2023, irrevocabile il 24 aprile 2023.

2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi con i quali harispettivamente eccepito la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc.pen., per violazione del contradditorio, e l’incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA].3.

Il difensore del ricorrente, con atto a sua firma, ha successivamentedichiarato di rinunciare al ricorso, segnalando il venir meno dell’interesseall’impugnazione, avendo lo stesso Giudice dell’esecuzione revocato ilprovvedimento impugnato con propria successiva ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2.

Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrenteha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza diinteresse perché medio tempore è stato adottato il provvedimento alla cuiadozione tendeva l’impugnazione.La rinuncia al ricorso non è valida, siccome priva del requisito formale dellaprocura speciale in favore del difensore.E, tuttavia, il Collegio ha direttamente riscontrato la dedotta carenza diinteresse poiché, come risulta dagli atti del fascicolo, successivamente al ricorso(e, segnatamente il 10 febbraio 2026), il Giudice dell’esecuzione ha revocato ilprovvedimento reso in data 13/14 gennaio 2026 disponendo l’immediataliberazione del condannato.Vi è, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poiché al condannato nonderiva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sedeche «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dellanon solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevoleall'imputato» (Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez.

U, 24marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n.884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv.239976).

Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e,a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir menodell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come lasuccessiva rimessione in libertà, non configura un’ipotesi di soccombenza e,conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese delprocedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassadelle ammende (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1,n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 4, n. 45618dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli,Rv. 256225).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nanza del 13/01/2026 del Tribunale di Nolaudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale giudice dell’esecuzione, con il provvedimentoin preambolo, aveva revocato nei riguardi di [OSCURATO:PERSONA] lasospensione condizionale della pena concessa con la sentenza del Tribunale diNola in data 24 marzo 2023, irrevocabile il 24 aprile 2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, tramite il propriodifensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due motivi con i quali harispettivamente eccepito la violazione degli artt. 168 cod. pen. e 666 cod. proc.pen., per violazione del contradditorio, e l’incompetenza territoriale del [OSCURATO:PERSONA].3. Il difensore del ricorrente, con atto a sua firma, ha successivamentedichiarato di rinunciare al ricorso, segnalando il venir meno dell’interesseall’impugnazione, avendo lo stesso Giudice dell’esecuzione revocato ilprovvedimento impugnato con propria successiva ordinanza.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Successivamente alla proposizione del ricorso, il difensore del ricorrenteha dichiarato la rinuncia al ricorso, adducendo la sopravvenuta carenza diinteresse perché medio tempore è stato adottato il provvedimento alla cuiadozione tendeva l’impugnazione.La rinuncia al ricorso non è valida, siccome priva del requisito formale dellaprocura speciale in favore del difensore.E, tuttavia, il Collegio ha direttamente riscontrato la dedotta carenza diinteresse poiché, come risulta dagli atti del fascicolo, successivamente al ricorso(e, segnatamente il 10 febbraio 2026), il Giudice dell’esecuzione ha revocato ilprovvedimento reso in data 13/14 gennaio 2026 disponendo l’immediataliberazione del condannato.Vi è, dunque, sopravvenuta carenza di interesse poiché al condannato nonderiva alcun pregiudizio dalla pronuncia adottata, richiamandosi in questa sedeche «l'interesse a impugnare deve presentare i caratteri della concretezza e dellanon solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevoleall'imputato» (Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. U, 24marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n.884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv.239976). Da quanto sin qui rilevato, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile e,a detta declaratoria, non seguono statuizioni ulteriori, giacché il venir menodell’interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso percassazione, derivante da causa non imputabile al ricorrente, come lasuccessiva rimessione in libertà, non configura un’ipotesi di soccombenza e,conseguentemente, non implica la condanna del ricorrente né alle spese delprocedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassadelle ammende (Sez. 5, n. 30253 del 15/07/2025, S., Rv. 288594 - 01; Sez. 1,n. 15908 del 22/02/2024, Storti, Rv. 286244 - 01; Sez. 4, n. 45618dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv.282549; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep.2018, Rezmuves, RV. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli,Rv. 256225). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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