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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 16 dicembre 1981

Cassazione n. 32184/2025

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio DepCt:,'.1 Oggi, 2 951 2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 11/12/2024, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trento ha applicato la pena di mesi sette di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietari di un'azienda agricola e di un gregge di ovini affidati alla custodia di pastori alle loro dipendenze, in relazione ai reati di cui agli artt. 40, comma 2, 544 bis, 544 ter cod. pen., per aver cagionato o consentito di cagionare, per crudeltà e senza necessità, la morte e le lesioni di alcuni capi di pecore facenti parte del gregge e per averli sottoposti a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche.

Il giudice ha disposto altresì la confisca dell'intero gregge e la sospensione dell'attività di trasporto, commercio e allevamento, della durata di mesi quattro.

2.1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 544 sexies cod. pen., in quanto il giudice ha disposto la confisca obbligatoria, pur non essendo i ricorrenti responsabili per la materiale realizzazione della condotta contestata, essendo stati i maltrattamenti contestati materialmente commessi da terzi, ovvero i pastori, loro dipendenti, che accudivano il bestiame.

Evidenziano, quindi, che gli effetti della confisca si determinano in capo a coloro che sono responsabili solo per una mera culpa in vigilando per non aver vigilato ed impedito i reati commessi materialmente da altri,.

Inoltre, il giudice ha disposto la confisca di tutti gli animali appartenenti al gregge, corrispondenti ad oltre 500 capi.

Tuttavia, nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca, l'animale non rileva come corpo del reato o come cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma come essere vivente, dotato di una propria sensibilità psicofisica.

Pertanto, si è affermato in giurisprudenza che la confisca può avere oggetto solo l'animale maltrattato e non anche i suoi figli e gli componenti del gregge, sicchè il giudice non avrebbe potuto disporre in maniera generica e indiscriminata il vincolo reale su tutti i capi appartenenti al gregge.

Evidenziano peraltro che neppure dagli atti di indagine è possibile sapere su quali animali siano state perpetrate le condotte maltrattanti e violente.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio della motivazione, non essendovi alcuna correlazione tra la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. e la sentenza.

Inoltre, la confisca e la durata della sospensione dell'attività di allevamento è stata disposta in assenza di adeguata motivazione, vieppiù necessaria atteso che né la confisca né la sanzione accessoria erano state oggetto dell'accordo sulla pena. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento limitatamente alla pena accessoria ed alla confisca, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA]

1. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide.

1.1. Va premesso che la doglianza relativa al punto della decisione inerente alla confisca ed alla sanzione accessoria è ammissibile e può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e pur essendo la confisca obbligatoria un effetto della sentenza non soggetto alla negoziazione delle parti, tuttavia non previsto dall'accordo.

Si ricorda al riguardo che Sez.

U, 26/09/2019, P.G. in proc.

Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2.

Nel merito, si osserva che il giudice ha disposto la confisca su un gregge, ossia su un'universalità di res, in quanto oggetto delle condotte maltrattanti poste in essere dai dipendenti assunti con le mansioni di custodia, era l'intero gregge.

Né rileva che la responsabilità dei ricorrenti sia stata riconosciuta a titolo di condotta attiva o omissiva, essendo tale aspetto del tutto indifferente ai fini della applicazione di entrambe le statuizioni, che hanno come presupposto l'accertamento di responsabilità - a qualsiasi titolo - per il reato di maltrattamento di animali.

Pertanto, correttamente, il giudice ha disposto la confisca dell'intero gregge, trattandosi di statuizione obbligatoria' di natura accessoria e a contenuto predeterminato ai sensi dell'art. 544 sexies cod. pen, anche in assenza di accordo.

1.3. Parimenti immune da censure è la determinazione della durata della sospensione dell'attività di allevamento e commercio, fissata in quattro mesi, misura appena superiore al minimo edittale, che non richiede motivazione ulteriore.

2. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna . i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/12/2024 del GIP TRIBUNALE di TRENTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dottoressa [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'annullamento con rinvio DepCt:,'.1 Oggi, 2 951 2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 11/12/2024, emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Trento ha applicato la pena di mesi sette di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di proprietari di un'azienda agricola e di un gregge di ovini affidati alla custodia di pastori alle loro dipendenze, in relazione ai reati di cui agli artt. 40, comma 2, 544 bis, 544 ter cod. pen., per aver cagionato o consentito di cagionare, per crudeltà e senza necessità, la morte e le lesioni di alcuni capi di pecore facenti parte del gregge e per averli sottoposti a sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Il giudice ha disposto altresì la confisca dell'intero gregge e la sospensione dell'attività di trasporto, commercio e allevamento, della durata di mesi quattro. 2.1. I ricorrenti lamentano, con il primo motivo di ricorso, violazione dell'art. 544 sexies cod. pen., in quanto il giudice ha disposto la confisca obbligatoria, pur non essendo i ricorrenti responsabili per la materiale realizzazione della condotta contestata, essendo stati i maltrattamenti contestati materialmente commessi da terzi, ovvero i pastori, loro dipendenti, che accudivano il bestiame. Evidenziano, quindi, che gli effetti della confisca si determinano in capo a coloro che sono responsabili solo per una mera culpa in vigilando per non aver vigilato ed impedito i reati commessi materialmente da altri,. Inoltre, il giudice ha disposto la confisca di tutti gli animali appartenenti al gregge, corrispondenti ad oltre 500 capi. Tuttavia, nei delitti contro il sentimento per gli animali, ai fini della confisca, l'animale non rileva come corpo del reato o come cosa ad esso pertinente, né come bene patrimoniale produttivo di frutti, ma come essere vivente, dotato di una propria sensibilità psicofisica. Pertanto, si è affermato in giurisprudenza che la confisca può avere oggetto solo l'animale maltrattato e non anche i suoi figli e gli componenti del gregge, sicchè il giudice non avrebbe potuto disporre in maniera generica e indiscriminata il vincolo reale su tutti i capi appartenenti al gregge. Evidenziano peraltro che neppure dagli atti di indagine è possibile sapere su quali animali siano state perpetrate le condotte maltrattanti e violente. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso lamentano violazione di legge e vizio della motivazione, non essendovi alcuna correlazione tra la richiesta di applicazione della pena ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. e la sentenza. Inoltre, la confisca e la durata della sospensione dell'attività di allevamento è stata disposta in assenza di adeguata motivazione, vieppiù necessaria atteso che né la confisca né la sanzione accessoria erano state oggetto dell'accordo sulla pena. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha chiesto l'annullamento limitatamente alla pena accessoria ed alla confisca, con rinvio al Tribunale di Trento per nuovo esame. [OSCURATO:PERSONA] 1. In applicazione del decreto del [OSCURATO:PERSONA] Presidente di questa Corte n. 84 del 2016 la motivazione è redatta in forma semplificata, in quanto il ricorso non richiede, ad avviso del Collegio, l'esercizio della funzione di nomofilachia e solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l'applicazione di principi di diritto già affermati e che il Collegio condivide. 1.1. Va premesso che la doglianza relativa al punto della decisione inerente alla confisca ed alla sanzione accessoria è ammissibile e può essere oggetto di ricorso per cassazione, anche se la sentenza sia stata emessa dopo l'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., e pur essendo la confisca obbligatoria un effetto della sentenza non soggetto alla negoziazione delle parti, tuttavia non previsto dall'accordo. Si ricorda al riguardo che Sez. U, 26/09/2019, P.G. in proc. Melzani, ha condivisibilmente ritenuto che, in caso di sentenza di applicazione della pena, a seguito della introduzione della previsione di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., sia ammissibile il ricorso per cassazione che abbia ad oggetto l'applicazione o l'omessa applicazione di sanzioni amministrative accessorie, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. 1.2. Nel merito, si osserva che il giudice ha disposto la confisca su un gregge, ossia su un'universalità di res, in quanto oggetto delle condotte maltrattanti poste in essere dai dipendenti assunti con le mansioni di custodia, era l'intero gregge. Né rileva che la responsabilità dei ricorrenti sia stata riconosciuta a titolo di condotta attiva o omissiva, essendo tale aspetto del tutto indifferente ai fini della applicazione di entrambe le statuizioni, che hanno come presupposto l'accertamento di responsabilità - a qualsiasi titolo - per il reato di maltrattamento di animali. Pertanto, correttamente, il giudice ha disposto la confisca dell'intero gregge, trattandosi di statuizione obbligatoria' di natura accessoria e a contenuto predeterminato ai sensi dell'art. 544 sexies cod. pen, anche in assenza di accordo. 1.3. Parimenti immune da censure è la determinazione della durata della sospensione dell'attività di allevamento e commercio, fissata in quattro mesi, misura appena superiore al minimo edittale, che non richiede motivazione ulteriore. 2. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna . i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende di e
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