Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 14966/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]è.it) giusta procura speciale in calce al ricorso,domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, PiazzaCavour;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026Agenzia delle entrate-Riscossione (ex [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona delPresidente pro tempore;- intimata –per la cassazione della sentenza n. 781/10/2023, della Corte di Giustiziatributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA], depositata in data 23.01.2023, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentantepro tempore, aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Messina una cartella di pagamento emessa, ai fini Iva, a seguito di controlloautomatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72 della dichiarazioneMod.

Iva 2015, per l’anno 2014, eccependo la inesistenza e/o nullità dellarelativa notifica effettuata a mezzo PEC; la nullità per mancata indicazione delsottoscrittore del ruolo; il difetto di motivazione della stessa; l’omessa notificadella comunicazione di irregolarità; l’infondatezza della pretesa tributaria; 2) siera costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso; 3) eraintervenuta volontariamente l’Agenzia delle entrate insistendo per la fondatezzadella pretesa erariale e chiedendo il rigetto del ricorso; 3) la CTP di Messina, consentenza n. 230/03/2020, aveva rigettato il ricorso, condannando lacontribuente a rimborsare le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edell’Agenzia delle entrate; 4) la società contribuente aveva proposto appellodinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA]; 5) avevacontrodedotto [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo il difetto di integrità delcontraddittorio per non essere stato l’appello notificato anche all’Agenzia delleentrate, e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; 6)con la sentenza n. 781/10/2023, depositata in data 23.01.2023, la Corte diGiustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA], aveva rigettato l’appello confermandoNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026la sentenza di primo grado (anche in punto di spese) e condannando lacontribuente al pagamento, in favore dell’Agente della Riscossione, delle spesedi secondo grado.2.

Avverso la suddetta sentenza la società propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.3.

E’ rimasta intimata ADER (già Riscossione -[OSCURATO:SOCIETA].).RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e 39 del DLG n. 112 /1999 peravere la CGT di II grado, nel confermare la sentenza di prime cure (anche inpunto di spese), ritenuto valido l’intervento dell’Agenzia delle entrate effettuatoin primo grado sebbene, come eccepito dalla contribuente sin dalla memoria direplica in primo grado e ribadito nell’atto di appello: 1) l’art. 14 del d.lgs. n.546/92 prevedesse l’intervento adesivo nel processo tributario delle sole partiprivate destinatarie dell’atto impugnato, spettando al concessionario dellariscossione, destinatario dell’impugnazione della cartella, l’onere di chiamare ingiudizio l’ente impositore al fine di non rispondere dell’esito della lite, e nonessendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio inassenza di litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore; 2)nella specie, l’atto di intervento dell’Agenzia delle entrate non fosse statonotificato a tutte le parti costituite in giudizio (ed, in particolare, all’Agente dellariscossione) in violazione dell’art. 14, comma 5, cit.

Ad avviso della ricorrente,la nullità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate avrebbe comportatol’inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 2,3,53 e 97 Cost. peravere la CGT di II grado confermato la legittimità della cartella di pagamento inquestione sebbene l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Agenziadelle entrate in primo grado (sul punto il giudice di primo grado aveva osservatoche “l’Agenzia aveva documentato la notifica alla società a mezzo pec dellaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazione di irregolarità e aveva prodotto il modello Iva trasmesso dallasocietà in cui era riportata l’iva dovuta”) avesse comportato la mancata provadell’invio della comunicazione preventiva alla contribuente e dellacorrispondenza tra l’importo indicato come dovuto in cartella e quanto dichiaratodalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2015.

In particolare, ad avviso dellaricorrente, la cartella impugnata sarebbe stata illegittima per carenza dimotivazione, essendo onere dell’Agente della Riscossione, una volta contestata,dimostrare da quali dichiarazioni della contribuente derivasse la pretesatributaria.3.

In disparte l’improprio richiamo nella rubrica del primo motivo del n. 3 in luogodel n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. pur denunciandosi un error inprocedendo, i motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente perconnessione - sono infondati.3.1.

Quanto alla (sub) censura circa l’inammissibilità dell’intervento volontarioin primo grado dell’Agenzia delle entrate (che la CGT di II grado avrebbe ritenutovalido nel confermare la sentenza di primo grado), occorre muovere dall’art. 39d. lgs. 112/1999 -rubricato “Chiamata in causa dell'ente creditore”- laddove siprevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che nonriguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delleconseguenze della lite”.

La disposizione contiene un precetto che riguarda l’oneredella chiamata imposto al concessionario, per le ipotesi in cui i motivi diimpugnazione riguardino, in via mediata, il merito della pretesa tributaria -enon solo od anche gli atti esecutivi- da cui discendono alcuni corollari.

Ed inparticolare:-il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del creditoerariale, è l’ente impositore (cfr. Sez.

U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026-la citazione del concessionario in luogo dell’ente titolare della pretesa tributarianon comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda (da ultimo exmultis: Sez. 6 - 5, n. 3955 del 18/02/2020; Sez. 6 - 5, n. 97 del 08/01/2015)essendo, al contrario, previsto che il primo resti soggetto alle conseguenze dellalite, qualora ometta di provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore.-fra Ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzionecessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilitàintercorrenti fra l’uno e l’altro (ancora: Sez.

U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione; Sez. 5, n. 2803 del 09/02/2010); tanto è vero che la disposizione,prevedendo la soggezione del secondo alla conseguenze della lite, in assenzadella chiamata del primo, ne ammette l’omissione, benché si tratti del legittimatopassivo.-l’assenza del litisconsorzio necessario implica l’insussistenza del dovere delgiudice di disporre d’ufficio la chiamata dell’ente impositore (Sez. 6-5, n. 3955del 18/02/2020, nello stesso senso Sez.

U. 25 luglio 2007 n. 16412).-l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione del giudice perchiamare in causa l’ente impositore, in quanto la chiamata di cui all’art. 39 d.lgs. 112/1999 assume la natura di litis denuntatio, posto che essa “è preordinataa rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso,così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nelgiudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto almedesimo imputabili” (Sez. 6-5, n. 16685 del 21/06/2019).3.2.In definitiva “L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentementenei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro sirealizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontàdel concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'entecreditore” (cfr. Sez.

U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, in motivazione).3.3.Cionondimeno, la conseguenza delle premesse appena svolte non puòessere, come sembra pretendere il ricorrente, l’inammissibilità dell’interventoNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’ente impositore, laddove il concessionario non abbia adempiuto al dovere dichiamarlo.

L’ente impositore è, invero, il titolare della pretesa tributaria messain discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire sechiamato, ma non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensidell’art. 39 d. lgs. 112/1999, a denunciare la lite.

La previsione secondo la qualeladdove il concessionario non provveda alla chiamata dell’ente impositore“risponde delle conseguenze della lite” inerisce esclusivamente al rapporto fra ilprimo ed il secondo ed all’estensione all’ente impositore degli effetti del giudicatoformatosi nei confronti dell’agente della riscossione, indipendentemente dallalitis denuntiatio (Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021; Sez. 5, Ordinanzan. 31476 del 03/12/2019), e non autorizza ad escludere la legittimitàdell’intervento volontario del legittimato passivo (ente impositore) che, aprescindere dalla sua chiamata in causa, sia venuto a conoscenza della lite.

Lachiamata in causa, infatti, ha quale scopo la sollecitazione della parte chiamataall’intervento e non è pensabile che chi non è sollecitato, non possaautonomamente svolgere quelle stesse difese che avrebbe potuto svolgere se lofosse stato, tanto più se si tratta del legittimato passivo della pretesa e se ilgiudicato formatosi fra le parti originarie gli sia comunque esteso,indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio, come accade nell’ipotesiconfigurata dall’art. 39 d. lgs. 112/1999.

D’altro canto, se, da un lato, l’art. 39cit. si pone come eccezione al disposto dell’art. 14, commi 1 e 2 d. lgs. 546/1992-che regola l’intervento nel processo tributario ed impone la partecipazione algiudizio di tutte le parti su cui possono riverberarsi gli effetti giuridici dellapronuncia rispetto all’oggetto del ricorso- perché ammette che il legittimatopassivo-ente impositore possa essere sostituito dall’agente della riscossione,quando questi non provveda alla chiamata, sul primo ricadendo in ogni casol’efficacia del giudicato.

Dall’altro, la disposizione di cui al terzo comma dell’art.14 cit. secondo la quale “Possono intervenire volontariamente o essere chiamatiin giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente sono destinatari dell’attoimpugnato o parti del rapporto tributario controverso” va ritenuta applicabileNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche all’ente impositore, non potendo dubitarsi che sia parte “del rapportotributario controverso”.3.4.Questa Corte ha, quindi, statuito che il mancato assolvimento da partedell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'oneredi chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo diintervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti alrapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze epreclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'intervenienteaccettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite lemere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova dellanotificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (Cass. n.Sez. 5, Ordinanza n. 14445 del 29/05/2025).3.5.Quanto alla (sub) censura con la quale si denuncia la nullità dell’attointervento in primo grado dell’Agenzia delle entrate per mancata notificazionedello stesso a tutte le parti costituite (in particolare all’Agente della Riscossione)in violazione del comma 5 dell’art. 14 cit., va osservato che, non ricorrendo fraEnte impositore e il concessionario un’ipotesi di litisconsorzio necessario, lamancata notifica dell' atto di intervento a quest’ultimo (essendo pacifica larituale notifica, via pec, dello stesso al difensore domiciliatario della societàcontribuente, v. pag. 5 del ricorso) comporta una nullità relativa, non rilevabiled’ufficio ma soltanto su eccezione della parte interessata cui l’atto non sia statonotificato (nella specie l’Agente della Riscossione e non già la partecontribuente).3.6.

Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado hacorrettamente ritenuto - nel confermare la sentenza di prime cure (anche inpunto di spese) - valido l’atto di intervento in primo grado di ADE, ancorchésuccessivamente al formarsi delle preclusioni, costituendo la produzione sia delladocumentazione comprovante la notifica, a mezzo pec, alla società dellacomunicazione di irregolarità che del modello Iva trasmesso dalla società in cuiera riportata l’Iva dovuta, una mera difesa rispetto al thema decidendumNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026cristallizzato con la proposizione dei motivi di ricorso, essendo proprio volta allaconfutazione delle ragioni poste a fondamento dell’atto introduttivo.

Peraltro,quanto all’assunta mancata prova dell’invio/ricezione della comunicazione diirregolarità alla contribuente, la CGT di II grado ha, in primo luogo, affermato -con una statuizione non aggredita dal secondo motivo di ricorso- che la stessa“non era dovuta in quanto nel caso di specie, venivano in rilievo somme giàliquidate dal ricorrente” nella dichiarazione Mod.

Iva 2015 e “il controllo nonaveva rivelato l’esistenza di errori”.

Invero, l’argomento circa l’avvenuto correttoinvio e ricezione della detta comunicazione (come comprovato dall’ADEsvolto ad abundantiam dal giudice di appello essendo assorbente il rilievo- nonoggetto di censura- circa la non necessarietà, nella specie, della stessa.3.7.Quanto all’assunta illegittimità della cartella per mancanza di motivazione,la CGT ha affermato che “la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazionedell’imposta ai sensi del DPR n. 600 del 1973, articolo 36-bis costituisce l’attocon il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesafiscale e come tale anch’essa deve essere motivata; tuttavia, nel caso di meraliquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimonella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, conl’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’ufficio mediantemero richiamo alla dichiarazione medesima.

D’altronde, vige sul punto ilconcorrente principio per cui la cartella con cui l’Amministrazione chieda ilpagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, nonnecessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né lalegge n. 241 del 1990, articolo 3 (il quale prevede siano messi a disposizione delcontribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il DPR n. 602 del 1973,articolo 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesatributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delleimposte, determinate nella dichiarazione del contribuente.

Spetta,eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onereNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamentirichiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (vedi Corte di Cassazione27140/2011 – 3485/2014)”.

Ciò, dunque, conformemente all’orientamentoconsolidato secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in viagenerale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo giànotificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'enteimpositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua diun atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve esseredifferenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché,nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazioneeffettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo dimotivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioniperché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non ènecessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dellapretesa” ( ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. nonché l’omessoesame da parte della CGT di II grado della eccezione sollevata dalla contribuente- nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], qualeprima difesa utile - di inammissibilità della costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. per carenza di legitimatio ad processum del rappresentante stantela mancata produzione (entro l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) della procura notarilerilasciata dal Presidente della società in favore del Direttore generale f.f.([OSCURATO:PERSONA]) che aveva rilasciato la procura all’Avv.to costituito (GiuseppeCincotta) con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza della naturadel potere rappresentativo del procuratore oltre che della persona (nella specieneppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa.

In particolare, adavviso della ricorrente, il potere di rappresentanza processuale, con lacorrelativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite,poteva essere riconosciuto soltanto a colui che fosse investito (in caso di personaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potererappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.4.1.In disparte l’improprio richiamo in rubrica del n. 5 in luogo del n. 4 delcomma 1 dell’art. 360 c.p.c. denunciando, in sostanza un error in procedendo(sotto il profilo di omessa pronuncia), il motivo è fondato.4.2.Va ricordato che l’accertamento relativo alla legítimatio ad processum delrappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapportoprocessuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.Al riguardo, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà dinomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di unpotere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto ingiudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali puòconferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo(Cass. Sez.

U, Sentenza n.8681 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.493600; conf.

Cass. Sez.U,Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez.

L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006,Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed ancheCass.

Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui “…larappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizioper il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore(rappresentanza a cui si riferisce l'art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita adun terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poidedotto in giudizio.

La rappresentanza che, in violazione di tale principio, siastata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comportal'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni statoe grado del giudizio”).4.3.

L’inosservanza dell’art.77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio adprocessum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3,Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf.

Cass. Sez.

U, SentenzaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti dacostui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995,Rv.490425; conf Cass. Sez.

L., Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv.511987) edil difetto di ius postulandi in capo al procuratore; difetto che se sussistenteimpedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata epreclude la liquidazione in ordine alle spese di lite che ne consegue a favoredell’altra parte che risulti vittoriosa ( Cass. sez. 5, n. 35086 del 2023).Lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio nonsia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato- anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità diassegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo diparte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con laproduzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento daldisvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez.U, 4248/2016 cit.).

Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerosepronunce successive di questa Corte.In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che,mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioniderivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di unatempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediatasanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass.24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché,nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non avevadepositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito,limitandosi a discutere di altri profili giuridici; cfr. Cass. 34467/2019,18074/2019, 17974/2019, 13312/2019).

Sempre in caso di tempestivaeccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e nonsanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deveprodurre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, nonoccorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio perNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversarioè chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanzadella quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbiainteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezionedella controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado delprocesso essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede didecisione» (Cass. 22564/2020; Cass. n. 29244/2021).4.4.

Nella sentenza impugnata la CGT di II grado ha omesso di esaminarel’eccezione sottopostale dalla contribuente nella memoria illustrativa in vistadell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata al ricorso), e, in particolare, di verificarel’avvenuta tempestiva produzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (entro l’udienza di discussione del 27.6.2022) della procura notarilerilasciata dal Presidente della società in favore del Direttore generale f.f. cheaveva conferito la procura ad litem.5.

Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c.

“con riferimento all’omesso esame delle censure dicui al n. 6”.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la CGT di II grado avevaconfermato la sentenza di primo grado (anche) in punto di spese sebbenel’intervento dell’ADE non potesse considerarsi valido e sia l’ADE che l’[OSCURATO:PERSONA] fossero costituiti in giudizio con propri funzionari.5.1.L’infondatezza del primo motivo quanto all’assunta invalidità dell’interventodell’Agenzia delle entrate in primo grado comporta l’infondatezza del quartomotivo nella parte in cui si denuncia l’erroneità della liquidazione da parte dellaCTP delle spese di primo grado in favore (anche) di ADE, confermata dalla CGTdi II grado nel rigettare l’appello.5.2.Quanto all’assunta erronea liquidazione delle spese in favore dell’Agente diRiscossione e dell’Agenzia delle Entrate, in quanto assistiti in giudizio da proprifunzionari trattasi di una censura non riproposta nell’atto di appello (allegato alNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorso) e come tale inammissibile; in ogni caso va ribadito che “Nel processotributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio dapropri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazionedella tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione delventi per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimentoai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da dettoarticolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e deicompensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che sianolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo. (Cass. Sez. 5, 10/01/2024,n. 1019; Cass. Sez. 5, 11/10/2021, n. 27634; Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n.23055).6.

Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese delgrado di appello per avere la CGT di II grado disposto la condanna dellacontribuente al pagamento delle spese di secondo grado in favore di Agente dellaRiscossione sebbene la sua costituzione fosse inammissibile (per cui avrebbedovuto essere dichiarato contumace).5.

L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quinto.6.

In conclusione, va accolto il terzo motivo, respinti il primo, secondo, quarto,assorbito il quinto, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione almotivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], indiversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, secondo, quarto, assorbito ilquinto, cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto- e rinvia,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione;Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
rappresentata e difesa dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] (PEC:[OSCURATO:EMAIL]è.it) giusta procura speciale in calce al ricorso,domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, in Roma, PiazzaCavour;ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026Agenzia delle entrate-Riscossione (ex [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in persona delPresidente pro tempore;- intimata –per la cassazione della sentenza n. 781/10/2023, della Corte di Giustiziatributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA], depositata in data 23.01.2023, non notificata;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA] di Nocera;1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa si evince, in punto di fatto,che: 1) [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del legale rappresentantepro tempore, aveva impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provincialedi Messina una cartella di pagamento emessa, ai fini Iva, a seguito di controlloautomatizzato, ai sensi dell’art. 54-bis del DPR n. 633/72 della dichiarazioneMod. Iva 2015, per l’anno 2014, eccependo la inesistenza e/o nullità dellarelativa notifica effettuata a mezzo PEC; la nullità per mancata indicazione delsottoscrittore del ruolo; il difetto di motivazione della stessa; l’omessa notificadella comunicazione di irregolarità; l’infondatezza della pretesa tributaria; 2) siera costituita [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendo il rigetto del ricorso; 3) eraintervenuta volontariamente l’Agenzia delle entrate insistendo per la fondatezzadella pretesa erariale e chiedendo il rigetto del ricorso; 3) la CTP di Messina, consentenza n. 230/03/2020, aveva rigettato il ricorso, condannando lacontribuente a rimborsare le spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. edell’Agenzia delle entrate; 4) la società contribuente aveva proposto appellodinanzi alla Corte di Giustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA]; 5) avevacontrodedotto [OSCURATO:SOCIETA]. eccependo il difetto di integrità delcontraddittorio per non essere stato l’appello notificato anche all’Agenzia delleentrate, e, nel merito, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado; 6)con la sentenza n. 781/10/2023, depositata in data 23.01.2023, la Corte diGiustizia tributaria di II grado della [OSCURATO:SOCIETA], aveva rigettato l’appello confermandoNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026la sentenza di primo grado (anche in punto di spese) e condannando lacontribuente al pagamento, in favore dell’Agente della Riscossione, delle spesedi secondo grado.2. Avverso la suddetta sentenza la società propone ricorso per cassazioneaffidato a cinque motivi.3. E’ rimasta intimata ADER (già Riscossione -[OSCURATO:SOCIETA].).RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,la violazione dell’art. 14 del D.lgs. n. 546/92 e 39 del DLG n. 112 /1999 peravere la CGT di II grado, nel confermare la sentenza di prime cure (anche inpunto di spese), ritenuto valido l’intervento dell’Agenzia delle entrate effettuatoin primo grado sebbene, come eccepito dalla contribuente sin dalla memoria direplica in primo grado e ribadito nell’atto di appello: 1) l’art. 14 del d.lgs. n.546/92 prevedesse l’intervento adesivo nel processo tributario delle sole partiprivate destinatarie dell’atto impugnato, spettando al concessionario dellariscossione, destinatario dell’impugnazione della cartella, l’onere di chiamare ingiudizio l’ente impositore al fine di non rispondere dell’esito della lite, e nonessendo il giudice tenuto a disporre d’ufficio l’integrazione del contraddittorio inassenza di litisconsorzio necessario tra concessionario ed ente impositore; 2)nella specie, l’atto di intervento dell’Agenzia delle entrate non fosse statonotificato a tutte le parti costituite in giudizio (ed, in particolare, all’Agente dellariscossione) in violazione dell’art. 14, comma 5, cit. Ad avviso della ricorrente,la nullità dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate avrebbe comportatol’inutilizzabilità della documentazione dalla stessa prodotta.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione degli artt. 7 della legge n. 212/2000 e 2,3,53 e 97 Cost. peravere la CGT di II grado confermato la legittimità della cartella di pagamento inquestione sebbene l’inutilizzabilità della documentazione prodotta dall’Agenziadelle entrate in primo grado (sul punto il giudice di primo grado aveva osservatoche “l’Agenzia aveva documentato la notifica alla società a mezzo pec dellaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026comunicazione di irregolarità e aveva prodotto il modello Iva trasmesso dallasocietà in cui era riportata l’iva dovuta”) avesse comportato la mancata provadell’invio della comunicazione preventiva alla contribuente e dellacorrispondenza tra l’importo indicato come dovuto in cartella e quanto dichiaratodalla contribuente nel [OSCURATO:PERSONA] 2015. In particolare, ad avviso dellaricorrente, la cartella impugnata sarebbe stata illegittima per carenza dimotivazione, essendo onere dell’Agente della Riscossione, una volta contestata,dimostrare da quali dichiarazioni della contribuente derivasse la pretesatributaria.3. In disparte l’improprio richiamo nella rubrica del primo motivo del n. 3 in luogodel n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. pur denunciandosi un error inprocedendo, i motivi primo e secondo – da trattare congiuntamente perconnessione - sono infondati.3.1. Quanto alla (sub) censura circa l’inammissibilità dell’intervento volontarioin primo grado dell’Agenzia delle entrate (che la CGT di II grado avrebbe ritenutovalido nel confermare la sentenza di primo grado), occorre muovere dall’art. 39d. lgs. 112/1999 -rubricato “Chiamata in causa dell'ente creditore”- laddove siprevede che “Il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che nonriguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, devechiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delleconseguenze della lite”. La disposizione contiene un precetto che riguarda l’oneredella chiamata imposto al concessionario, per le ipotesi in cui i motivi diimpugnazione riguardino, in via mediata, il merito della pretesa tributaria -enon solo od anche gli atti esecutivi- da cui discendono alcuni corollari. Ed inparticolare:-il legittimato passivo, quando sia posto in discussione il fondamento del creditoerariale, è l’ente impositore (cfr. Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026-la citazione del concessionario in luogo dell’ente titolare della pretesa tributarianon comporta la declaratoria di inammissibilità della domanda (da ultimo exmultis: Sez. 6 - 5, n. 3955 del 18/02/2020; Sez. 6 - 5, n. 97 del 08/01/2015)essendo, al contrario, previsto che il primo resti soggetto alle conseguenze dellalite, qualora ometta di provvedere alla chiamata in causa dell’ente impositore.-fra Ente impositore e concessionario non ricorre un’ipotesi di litisconsorzionecessario, posto che il contribuente è indifferente ai rapporti di responsabilitàintercorrenti fra l’uno e l’altro (ancora: Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412, inmotivazione; Sez. 5, n. 2803 del 09/02/2010); tanto è vero che la disposizione,prevedendo la soggezione del secondo alla conseguenze della lite, in assenzadella chiamata del primo, ne ammette l’omissione, benché si tratti del legittimatopassivo.-l’assenza del litisconsorzio necessario implica l’insussistenza del dovere delgiudice di disporre d’ufficio la chiamata dell’ente impositore (Sez. 6-5, n. 3955del 18/02/2020, nello stesso senso Sez. U. 25 luglio 2007 n. 16412).-l’agente della riscossione non necessita di alcuna autorizzazione del giudice perchiamare in causa l’ente impositore, in quanto la chiamata di cui all’art. 39 d.lgs. 112/1999 assume la natura di litis denuntatio, posto che essa “è preordinataa rendere edotto l'ente creditore della pendenza della lite e dei motivi di ricorso,così da consentirgli, ove lo ritenga opportuno, di intervenire volontariamente nelgiudizio in corso, per spiegare le proprie difese in relazione ai vizi dell'atto almedesimo imputabili” (Sez. 6-5, n. 16685 del 21/06/2019).3.2.In definitiva “L'azione può essere svolta dal contribuente indifferentementenei confronti dell'ente creditore o del concessionario e senza che tra costoro sirealizzi una ipotesi di litisconsorzio necessario, essendo rimessa alla sola volontàdel concessionario, evocato in giudizio, la facoltà di chiamare in causa l'entecreditore” (cfr. Sez. U., Sentenza n. 16412 del 25/07/2007, in motivazione).3.3.Cionondimeno, la conseguenza delle premesse appena svolte non puòessere, come sembra pretendere il ricorrente, l’inammissibilità dell’interventoNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026dell’ente impositore, laddove il concessionario non abbia adempiuto al dovere dichiamarlo. L’ente impositore è, invero, il titolare della pretesa tributaria messain discussione e non può ritenersi che egli abbia la facoltà di intervenire sechiamato, ma non possa farlo se il concessionario non abbia provveduto, ai sensidell’art. 39 d. lgs. 112/1999, a denunciare la lite. La previsione secondo la qualeladdove il concessionario non provveda alla chiamata dell’ente impositore“risponde delle conseguenze della lite” inerisce esclusivamente al rapporto fra ilprimo ed il secondo ed all’estensione all’ente impositore degli effetti del giudicatoformatosi nei confronti dell’agente della riscossione, indipendentemente dallalitis denuntiatio (Sez. 5, Ordinanza n. 14566 del 26/05/2021; Sez. 5, Ordinanzan. 31476 del 03/12/2019), e non autorizza ad escludere la legittimitàdell’intervento volontario del legittimato passivo (ente impositore) che, aprescindere dalla sua chiamata in causa, sia venuto a conoscenza della lite. Lachiamata in causa, infatti, ha quale scopo la sollecitazione della parte chiamataall’intervento e non è pensabile che chi non è sollecitato, non possaautonomamente svolgere quelle stesse difese che avrebbe potuto svolgere se lofosse stato, tanto più se si tratta del legittimato passivo della pretesa e se ilgiudicato formatosi fra le parti originarie gli sia comunque esteso,indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio, come accade nell’ipotesiconfigurata dall’art. 39 d. lgs. 112/1999. D’altro canto, se, da un lato, l’art. 39cit. si pone come eccezione al disposto dell’art. 14, commi 1 e 2 d. lgs. 546/1992-che regola l’intervento nel processo tributario ed impone la partecipazione algiudizio di tutte le parti su cui possono riverberarsi gli effetti giuridici dellapronuncia rispetto all’oggetto del ricorso- perché ammette che il legittimatopassivo-ente impositore possa essere sostituito dall’agente della riscossione,quando questi non provveda alla chiamata, sul primo ricadendo in ogni casol’efficacia del giudicato. Dall’altro, la disposizione di cui al terzo comma dell’art.14 cit. secondo la quale “Possono intervenire volontariamente o essere chiamatiin giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente sono destinatari dell’attoimpugnato o parti del rapporto tributario controverso” va ritenuta applicabileNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche all’ente impositore, non potendo dubitarsi che sia parte “del rapportotributario controverso”.3.4.Questa Corte ha, quindi, statuito che il mancato assolvimento da partedell'ente della riscossione, ai sensi dell'art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999, dell'oneredi chiamata in causa dell'ente impositore non impedisce a quest'ultimo diintervenire volontariamente in giudizio per far valere le difese inerenti alrapporto tributario controverso; l'intervento soggiace alle decadenze epreclusioni già verificatesi per le parti originarie, dovendo l'intervenienteaccettare il processo nello stato in cui si trova, restando comunque consentite lemere difese, nel limite dei motivi di impugnazione, inclusa la prova dellanotificazione dell'atto impositivo e degli atti presupposti (Cass. n.Sez. 5, Ordinanza n. 14445 del 29/05/2025).3.5.Quanto alla (sub) censura con la quale si denuncia la nullità dell’attointervento in primo grado dell’Agenzia delle entrate per mancata notificazionedello stesso a tutte le parti costituite (in particolare all’Agente della Riscossione)in violazione del comma 5 dell’art. 14 cit., va osservato che, non ricorrendo fraEnte impositore e il concessionario un’ipotesi di litisconsorzio necessario, lamancata notifica dell' atto di intervento a quest’ultimo (essendo pacifica larituale notifica, via pec, dello stesso al difensore domiciliatario della societàcontribuente, v. pag. 5 del ricorso) comporta una nullità relativa, non rilevabiled’ufficio ma soltanto su eccezione della parte interessata cui l’atto non sia statonotificato (nella specie l’Agente della Riscossione e non già la partecontribuente).3.6. Posto quanto sopra, nella sentenza impugnata, la CGT di II grado hacorrettamente ritenuto - nel confermare la sentenza di prime cure (anche inpunto di spese) - valido l’atto di intervento in primo grado di ADE, ancorchésuccessivamente al formarsi delle preclusioni, costituendo la produzione sia delladocumentazione comprovante la notifica, a mezzo pec, alla società dellacomunicazione di irregolarità che del modello Iva trasmesso dalla società in cuiera riportata l’Iva dovuta, una mera difesa rispetto al thema decidendumNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026cristallizzato con la proposizione dei motivi di ricorso, essendo proprio volta allaconfutazione delle ragioni poste a fondamento dell’atto introduttivo. Peraltro,quanto all’assunta mancata prova dell’invio/ricezione della comunicazione diirregolarità alla contribuente, la CGT di II grado ha, in primo luogo, affermato -con una statuizione non aggredita dal secondo motivo di ricorso- che la stessa“non era dovuta in quanto nel caso di specie, venivano in rilievo somme giàliquidate dal ricorrente” nella dichiarazione Mod. Iva 2015 e “il controllo nonaveva rivelato l’esistenza di errori”. Invero, l’argomento circa l’avvenuto correttoinvio e ricezione della detta comunicazione (come comprovato dall’ADEsvolto ad abundantiam dal giudice di appello essendo assorbente il rilievo- nonoggetto di censura- circa la non necessarietà, nella specie, della stessa.3.7.Quanto all’assunta illegittimità della cartella per mancanza di motivazione,la CGT ha affermato che “la cartella di pagamento, nell’ipotesi di liquidazionedell’imposta ai sensi del DPR n. 600 del 1973, articolo 36-bis costituisce l’attocon il quale il contribuente viene a conoscenza per la prima volta della pretesafiscale e come tale anch’essa deve essere motivata; tuttavia, nel caso di meraliquidazione dell’imposta sulla base dei dati forniti dal contribuente medesimonella propria dichiarazione, il contribuente si trova già nella condizione diconoscere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa fiscale, conl’effetto che l’onere di motivazione può considerarsi assolto dall’ufficio mediantemero richiamo alla dichiarazione medesima. D’altronde, vige sul punto ilconcorrente principio per cui la cartella con cui l’Amministrazione chieda ilpagamento delle imposte, dichiarate dal contribuente e non versate, nonnecessita di specifica motivazione, non risultando a tale fine applicabile né lalegge n. 241 del 1990, articolo 3 (il quale prevede siano messi a disposizione delcontribuente gli atti di cui egli già non disponga), né il DPR n. 602 del 1973,articolo 25 (che prescrive il contenuto minimo della cartella), in quanto la pretesatributaria scaturisce dalla pura e semplice obbligazione di pagamento delleimposte, determinate nella dichiarazione del contribuente. Spetta,eventualmente, a quest’ultimo, in relazione ai principi generali in tema di onereNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026della prova, allegare e provare di avere effettuato in tutto o in parte i versamentirichiesti, in adempimento dell’obbligo in questione (vedi Corte di Cassazione27140/2011 – 3485/2014)”. Ciò, dunque, conformemente all’orientamentoconsolidato secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, sebbene in viagenerale la cartella esattoriale, che non segua uno specifico atto impositivo giànotificato al contribuente, ma costituisca il primo ed unico atto con il quale l'enteimpositore esercita la pretesa tributaria, debba essere motivata alla stregua diun atto propriamente impositivo, tale obbligo di motivazione deve esseredifferenziato a seconda del contenuto prescritto per ciascuno tipo di atto, sicché,nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata emessa in seguito a liquidazioneeffettuata in base alle dichiarazioni rese dal contribuente ai sensi degli artt. 36bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, l'obbligo dimotivazione può essere assolto mediante il mero richiamo a tali dichiarazioniperché, essendo il contribuente già a conoscenza delle medesime, non ènecessario che siano indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dellapretesa” ( ex multis, Sez. 5, Ordinanza n. 21804 del 20/09/2017).4.Con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 77 e 100 c.p.c. nonché l’omessoesame da parte della CGT di II grado della eccezione sollevata dalla contribuente- nella memoria illustrativa depositata in vista dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], qualeprima difesa utile - di inammissibilità della costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA]. per carenza di legitimatio ad processum del rappresentante stantela mancata produzione (entro l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) della procura notarilerilasciata dal Presidente della società in favore del Direttore generale f.f.([OSCURATO:PERSONA]) che aveva rilasciato la procura all’Avv.to costituito (GiuseppeCincotta) con conseguente impossibilità di verificare la sussistenza della naturadel potere rappresentativo del procuratore oltre che della persona (nella specieneppure indicata) che avrebbe conferito la procura stessa. In particolare, adavviso della ricorrente, il potere di rappresentanza processuale, con lacorrelativa facoltà di nomina dei difensori e conferimento di procura alla lite,poteva essere riconosciuto soltanto a colui che fosse investito (in caso di personaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026giuridica, dal suo rappresentante legale in carica) anche del potererappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.4.1.In disparte l’improprio richiamo in rubrica del n. 5 in luogo del n. 4 delcomma 1 dell’art. 360 c.p.c. denunciando, in sostanza un error in procedendo(sotto il profilo di omessa pronuncia), il motivo è fondato.4.2.Va ricordato che l’accertamento relativo alla legítimatio ad processum delrappresentante, attenendo alla verifica della regolare costituzione del rapportoprocessuale, può essere effettuato anche d'ufficio in ogni stato e grado delgiudizio, compreso quello di legittimità, con il solo limite del giudicato sul punto.Al riguardo, il potere di rappresentanza processuale, con la correlativa facoltà dinomina dei difensori, può essere conferito soltanto a colui che sia investito di unpotere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto ingiudizio, talché neppure il rappresentante legale di una società di capitali puòconferire ad un terzo una rappresentanza limitata soltanto agli atti del processo(Cass. Sez. U, Sentenza n.8681 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv.493600; conf. Cass. Sez.U,Sentenza n.5655 del 09/06/1998, Rv.516214; Cass. Sez. 1, Sentenza n.19528del 29/09/2004, Rv.577412; Cass. Sez. L, Sentenza n.13054 del 01/06/2006,Rv.589865; Cass. Sez. 1, Sentenza n.43 del 03/01/2017, Rv.643016; ed ancheCass. Sez. 1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995, Rv.490425, secondo cui “…larappresentanza processuale, intesa come potere di agire o resistere in giudizioper il dominus e, in tale quadro, di conferire, in suo nome, la procura al difensore(rappresentanza a cui si riferisce l'art.77 cod. proc. civ.) può essere attribuita adun terzo solo insieme alla rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto poidedotto in giudizio. La rappresentanza che, in violazione di tale principio, siastata attribuita con solo riferimento alla sfera processuale è invalida e comportal'invalidità della procura alle liti sulla sua base conferita, rilevabile in ogni statoe grado del giudizio”).4.3. L’inosservanza dell’art.77 c.p.c. comporta il difetto della legitimatio adprocessum in capo al rappresentante esclusivamente processuale (Cass. Sez. 3,Sentenza n.16274 del 31/07/2015, Rv.636619; conf. Cass. Sez. U, SentenzaNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026n.24179 del 16/11/2009, Rv.610170) e quindi la nullità della procura alle liti dacostui rilasciata a terzi (Cass. Sez.1, Sentenza n.1578 del 14/02/1995,Rv.490425; conf Cass. Sez. L., Sentenza n.821 del 27/01/1998, Rv.511987) edil difetto di ius postulandi in capo al procuratore; difetto che se sussistenteimpedisce di ritenere valida la partecipazione al giudizio così patrocinata epreclude la liquidazione in ordine alle spese di lite che ne consegue a favoredell’altra parte che risulti vittoriosa ( Cass. sez. 5, n. 35086 del 2023).Lo stesso organo nomofilattico ha precisato che, qualora il rilievo del vizio nonsia officioso, l'onere di sanatoria sorge immediatamente in capo al rappresentato- anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 c.p.c. - senza necessità diassegnare un termine che non sia motivatamente richiesto, giacché sul rilievo diparte «l'avversario è chiamato a contraddire» tempestivamente, con laproduzione necessaria allo scopo, volendosi «salvaguardare l'ordinamento daldisvalore "di sistema" costituito dall'emissione di sentenze inutiliter datae» (Sez.U, 4248/2016 cit.). Quest'ultimo principio si è consolidato attraverso numerosepronunce successive di questa Corte.In particolare, in tema di difetto di rappresentanza processuale si è detto che,mentre il rilievo d'ufficio ex art. 182 c.p.c. non incontra il limite delle preclusioniderivanti da decadenze di carattere processuale, diversamente, a fronte di unatempestiva eccezione, la controparte ha l'onere di procedere alla immediatasanatoria del vizio, con la produzione della necessaria documentazione (Cass.24212/2018, che ha ritenuto insanabile la nullità della procura alle liti poiché,nonostante il convenuto avesse sollevato l'eccezione, l'attore non avevadepositato la necessaria documentazione nel prosieguo del processo di merito,limitandosi a discutere di altri profili giuridici; cfr. Cass. 34467/2019,18074/2019, 17974/2019, 13312/2019). Sempre in caso di tempestivaeccezione di nullità della procura ad litem - nullità non rilevata d'ufficio e nonsanata spontaneamente dalla controparte - si è affermato che quest'ultima deveprodurre immediatamente la documentazione all'uopo necessaria, nonoccorrendo a tal fine assegnare un termine di carattere perentorio perNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026provvedervi, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., giacché sul rilievo di parte l'avversarioè chiamato a contraddire ed attivarsi per conseguire la sanatoria, in mancanzadella quale la nullità diviene insanabile, «assumendo la parte che non abbiainteso adeguare tempestivamente la documentazione procuratoria all'eccezionedella controparte il rischio che quest'ultima, in qualunque stato e grado delprocesso essa sia ancora esaminabile, possa essere condivisa in sede didecisione» (Cass. 22564/2020; Cass. n. 29244/2021).4.4. Nella sentenza impugnata la CGT di II grado ha omesso di esaminarel’eccezione sottopostale dalla contribuente nella memoria illustrativa in vistadell’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA] (allegata al ricorso), e, in particolare, di verificarel’avvenuta tempestiva produzione in giudizio da parte di [OSCURATO:PERSONA].p.a. (entro l’udienza di discussione del 27.6.2022) della procura notarilerilasciata dal Presidente della società in favore del Direttore generale f.f. cheaveva conferito la procura ad litem.5. Con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 laviolazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. e in relazione all’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c. “con riferimento all’omesso esame delle censure dicui al n. 6”. In particolare, ad avviso della ricorrente, la CGT di II grado avevaconfermato la sentenza di primo grado (anche) in punto di spese sebbenel’intervento dell’ADE non potesse considerarsi valido e sia l’ADE che l’[OSCURATO:PERSONA] fossero costituiti in giudizio con propri funzionari.5.1.L’infondatezza del primo motivo quanto all’assunta invalidità dell’interventodell’Agenzia delle entrate in primo grado comporta l’infondatezza del quartomotivo nella parte in cui si denuncia l’erroneità della liquidazione da parte dellaCTP delle spese di primo grado in favore (anche) di ADE, confermata dalla CGTdi II grado nel rigettare l’appello.5.2.Quanto all’assunta erronea liquidazione delle spese in favore dell’Agente diRiscossione e dell’Agenzia delle Entrate, in quanto assistiti in giudizio da proprifunzionari trattasi di una censura non riproposta nell’atto di appello (allegato alNumero registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026ricorso) e come tale inammissibile; in ogni caso va ribadito che “Nel processotributario, all'Amministrazione finanziaria che sia stata assistita in giudizio dapropri funzionari o da propri dipendenti, in caso di vittoria della lite, spetta laliquidazione delle spese, la quale deve essere effettuata mediante applicazionedella tariffa ovvero dei parametri vigenti per gli avvocati, con la riduzione delventi per cento dei compensi ad essi spettanti, atteso che l'espresso riferimentoai compensi per l'attività difensiva svolta, ora contenuto nell'art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma comunque da sempre previsto da dettoarticolo, conferma il diritto dell'ente alla rifusione dei costi sostenuti e deicompensi per l'assistenza tecnica fornita dai propri dipendenti che sianolegittimati a svolgere attività difensiva nel processo. (Cass. Sez. 5, 10/01/2024,n. 1019; Cass. Sez. 5, 11/10/2021, n. 27634; Cass. Sez. 5, 17/09/2019, n.23055).6. Con il quinto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3c.p.c., la violazione dell’art. 91 c.p.c. in ordine alla liquidazione delle spese delgrado di appello per avere la CGT di II grado disposto la condanna dellacontribuente al pagamento delle spese di secondo grado in favore di Agente dellaRiscossione sebbene la sua costituzione fosse inammissibile (per cui avrebbedovuto essere dichiarato contumace).5. L’accoglimento del terzo motivo comporta l’assorbimento del quinto.6. In conclusione, va accolto il terzo motivo, respinti il primo, secondo, quarto,assorbito il quinto, con cassazione della sentenza impugnata- in relazione almotivo accolto- e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio dilegittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], indiversa composizione; P.Q.MLa Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo, secondo, quarto, assorbito ilquinto, cassa la sentenza impugnata – in relazione al motivo accolto- e rinvia,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 16851/2023Numero sezionale 4050/2026Numero di raccolta generale 14966/2026Data pubblicazione 19/05/2026anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:SOCIETA], in diversa composizione;Così deciso in Roma il 13 maggio 2026La PresidenteGiulia Iofrida
Sentenza Cassazione n. 14966/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris