CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31708/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che rivendica l'intervenuta prescrizione dei reati contestati, tutti commessi il 7 settembre 2016, quandio di contro gli stessi: -vedono un tempo di prescrizione ordinario e intermedio di anni sei e uno finale, in caso di interruzioni, di anni sette e mesi sei; nel caso la sentenza di primo grado è stata resa il 2 ottobre 2019 mentre quella di appello ora impugnata è del 20 maggio 2025 sicchè è da escludere in radice la prescrizione intermedia; quella di cui al comma 2 dell'ad 161 cp non era certamente maturata alla data della sentenza di appello considerati i periodi di sospensione maturati in conseguenza dei rinvii di udienza„ operati, senza soluzioni di continuità continuativi (seppur per causali diverse, in particolare per la richiesta della difesa non legata ad impedimenti nonché per astensione dalla udienze) dal 24 maggio 2017 al 2 ottobre 2019 (come confermato anche dal ricorso), per complessivi 2 anni, quattro mesi e 8 giorni, il che porta la prescrizione alla data del 15 luglio 2026; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'ad. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] a Giordano / / / 21 AGI 2076 L'ASSISTF.NTE D IARIO Dou.s.sa Ka