CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23276/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a ERICE il 23/08/1995 - I avverso la sentenza del 30/10/2025 della CORTE APPELLO di PALERMc3. dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al rigetto del motivo di gravame con cui era richisto il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; considerato che in proposito deve farsi applicazione del principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, nel senso dell'indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, non potendo queste ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l'inammissibilità (cfr. Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che, inoltre, la doglianza proposta è manifestamente infondata in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pagina 1 della sentenza impugnata, ove si condividono le argomentazioni già svolte al riguardo dal primo giudice, in considerazione dei precedenti penali da cui risulta gravato l'imputato), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.MCAN'EH jt Aft) GGC.---,c 02.0 01V 2 1 U 2026 F udiziorio .j2__Aktrais [OSCURATO:PERSONA]