CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12393/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza emessa il 28/03/2024 dalla Corte di appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen. udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte con le quali il sostituto Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte depositate dal difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di L’Aquila ha confermato la pronuncia emessa in data 05/04/2023 del Tribunale di Avezzano che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di ricettazione di una vettura provento del delitto di appropriazione indebita condannandola, previo riconoscimento di attenuanti generiche, alla pena di un anno quattro mesi di reclusione ed euro 344,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore fiduciario, proponendo un unico motivo con il quale si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. c ed e), cod. proc. pen., l’inosservanza dell’art. 526, comma 1-bis, codice di rito (norma processuale stabilita a pena di inutilizzabilità), nonché la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di ritenuta sussistenza del reato presupposto del contestato delitto di ricettazione. Rileva in primo luogo il ricorrente che la Corte di appello ha ritenuto dimostrato il reato presupposto sulla scorta della deposizione del teste di polizia giudiziaria M.llo Cavallaro e della denuncia-querela sporta da [OSCURATO:PERSONA]. In realtà il testimone escusso nulla ha indicato in concreto sulla provenienza delittuosa dell’auto essendosi limitato a riferire in ordine alla mera sussistenza della denuncia di cui sopra la quale, tuttavia, nulla contiene di preciso circa il fatto che il veicolo trovato in possesso dell’imputata fosse provento di appropriazione indebita. Mancano inoltre accertamenti in ordine alle vicende successive alla presentazione della querela, sicché non può escludersi che Mikolajczyk sia poi rientrato in possesso del mezzo e che, dunque, la detenzione dello stesso da parte dell’imputata non originasse da fatto illecito. Rileva altresì il ricorrente che l’atto di denuncia non poteva comunque essere utilizzato ai fini probatori atteso che il denunciante non era stato escusso nel contraddittorio delle parti poiché divenuto irreperibile essendosi allontanato volontariamente dal territorio dello Stato, con conseguente operatività del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1. Ragioni di priorità logico-giuridica impongono di esaminare, in primo luogo, il profilo di doglianza con il quale si deduce la violazione dell’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello fondato la conferma del giudizio di responsabilità sulla denuncia-querela di appropriazione indebita della vettura oggetto della contestata ricettazione, acquisita ai sensi dell’art. 512 del codice di rito, in ragione della irreperibilità del denunciante [OSCURATO:PERSONA] chiamato a deporre quale testimone ed allontanatosi volontariamente e, dunque, sottrattosi al contraddittorio. La deduzione è manifestamente infondata. Deve escludersi l’illegittimità della acquisizione, mediante lettura, della denuncia in questione che nel giudizio di primo grado è stata disposta – come emerge dall’esame del fascicolo di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione proposta – per l’impossibilità, sopravvenuta ed imprevedibile, di assumere, nel contraddittorio delle parti, la testimonianza del denunciante. La verifica di tale impossibilità è stata esaustivamente condotta con attivazione di tutte le ricerche previste dall’art. 159 cod. proc. pen., in particolare con tentativi di rintraccio di [OSCURATO:PERSONA] (cittadino polacco, ma in possesso di carta di identità italiana) sia nel luogo di residenza (il cui ufficio anagrafe ne attestava la cancellazione a far tempo dall’anno 2018), che nel diverso domicilio indicati al momento della denuncia da questi sporta, nonché presso l’amministrazione penitenziaria e l’ambasciata polacca, tutti conclusi con esito negativo già in sede di notifica del decreto di citazione a giudizio nella veste di persona offesa e, successivamente, anche in occasione della notifica disposta quale testimone chiamato a deporre in dibattimento. A fronte di ricerche del tutto congrue rispetto alla situazione personale di [OSCURATO:PERSONA] come risultante dagli atti, correttamente la Corte di appello, con motivazione non apparente e non manifestamente illogica (pag. 3 della sentenza impugnata), ha ritenuto rituale l’acquisizione, mediante lettura, ai sensi dell’art. 512 cod. proc. pen., della denuncia-querela disposta dal giudice di primo grado. Non si configura, nella specie, alcuna violazione dell’art. 526, comma 1-bis, del codice di rito il quale prevede che “la colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da che, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’esame da parte dell’imputato e del suo difensore”. Non vi è alcun elemento che possa ragionevolmente far ritenere che [OSCURATO:PERSONA] si sia reso irreperibile allo scopo di sottrarsi all’esame, in quanto lo stesso non è mai stato raggiunto da una regolare citazione, sicché non possono essere affermati né il carattere volontario del suo allontanamento, né la sua strumentalità a sottrarsi all’esame che costituiscono il presupposto del divieto di cui all’art. 526, comma 1-bis, cod. proc. pen. La mera irreperibilità del testimone costituisce, in sé e per sé, un dato neutro che assume valenza solo qualora sia connotata dalla provata volontà di sottrarsi all’esame nel contraddittorio delle parti (Sez. 3, n. 12927 del 23/03/2022, P., Rv. 283129; Sez. 3, n. 25327 del 19/02/2019, S., Rv. 276040; Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, S., Rv. 269397; Sez. 3, n. 3068 del 08/09/2016-dep. 2017, L.R., Rv. 269055). 1.2. Accertata la piena utilizzabilità ai fini probatori della denuncia-querelasporta da [OSCURATO:PERSONA], è manifestamente infondato anche il secondo profilo di doglianza con il quale il ricorrente deduce la contraddittorietà e/o manifesta illogicità della sentenza impugnata in punto di ritenuta sussistenza del reato presupposto del contestato delitto di ricettazione. Con motivazione adeguata e logica,la Corte territoriale ha affermato che la querela sporta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla vettura alla cui guida era trovata l’imputata (che non ne aveva giustificato il possesso) era idonea a dimostrare la provenienza della stessa dal delitto di appropriazione indebita (e, conseguentemente, a configurare il reato presupposto della contestata ricettazione) poiché in essa il denunciante aveva precisamente rappresentato di avere ricevuto il veicolo di proprietà della [OSCURATO:PERSONA] in virtù di contratto di leasing e di averlo poi concesso in prestito al cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] il quale non l’aveva più restituito. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibil