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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 05541/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4274/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 324/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositatain data 8/07/2021 ; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 8/7/2021 (n. 324/2021), la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della Tortora (quale conduttrice); con la medesima pronuncia, la corte territoriale ha disposto la condannadel Domenichiello al rimborso delle spe se di entrambi i gradi delgiudizio di merito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto,in contrasto con quanto rilevato dal giudice di primo grado, che il comportamento della conduttrice contestato dal locatore non fossevalso a integrare gli estremi dell’inadempimento individuato nella clausolarisolutiva espressa invocata dal Domenichiello, avendo le parti conferito rilievo, in tale clausola, alle sole omissioni (e non già ai ritardi),da parte della conduttrice, nel pagam ento dei canoni dovuti; inogni caso, secondo la corte territoriale, gli stessi ritardi rilevati nel pagamento dei canoni da parte della Tortora, dovevano ritenersi tali, ove valutati ex fide bona , da non configurare gli estremi per il riconoscimento di un effettivo inadempimento, con la conseguente esclusione dell’utile invocabilità, da parte del locatore, della clausola risolutivaespressa posta a fondamento della domanda originariamente spiegata; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; GiuliaTortora resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri EnzoDomenichiello ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 - 1371 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato la volontà delle parti tras fusa nel contratto dilocazione, segnatamente nella parte in cui le stesse avevano previsto lapossibilità, per il locatore, di invocare la risoluzione del contratto (ai sensidell’art. 1456 c.c.) in caso di mancato pagamento, anche solo parziale,da parte della conduttrice, di una sola delle rate del canone di locazione decorsi sette giorni dal ricevimento della messa in mora e comunque dopo venti giorni dalla relativa scadenza, avendo i giudici d’appellopreteso di sovrapporre, alla chiara e inequivocabil e volontà manifestata dalle parti, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, da ritenersi, nella specie, del tutto inconferente, dovendo attribuirsiprevalente rilievo, rispetto ai canoni di interpretazione c.d. ‘oggettiva’ del contratto, a i criteri di interpretazione c.d. ‘soggettiva’ fondatisulla valutazione della volontà delle parti contraenti per come obiettivamentemanifestata; ilmotivo è inammissibile; varrà preliminarmente sottolineare l’errore in cui risulta incorso l’odiernoricorrente principale nel ricondurre il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto nell’ambito dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, atteso che l’art. 1375 c.c., lungi dall’attenere all’aspetto interpretativo della volontà con sacrata dalle parti, risulta unicamente diretto a conferire rilievo al canone di buona fede nella valutazionedel comportamento esecutivo delle parti, anche allo scopo diindividuare, nei diversi aspetti di tale comportamento, gli eventuali Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri profili suscett ibili di rilevare nella prospettiva dell’inadempimento del contratto; ciòposto – permanendo nel perimetro imposto dal ricorrente con riguardoal contestato rispetto, da parte del giudice a quo , dei canoni legalidi ermeneutica contrattuale – varrà conside rare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consen titi dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessar iamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierno ricorrente si è limit ato ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), oltre alla (ambigua)contestazione della violazione dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoria le, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede degli accordi contrattuali raggiunti dalle parti), bensì attraverso l’indicazionedegli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislat ore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertez ze, piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole al comportamento delle parti posteriorealla conclusione del contratto, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’art. 1456 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di poter valutare la gravità dell’inademp imento in cui era incorsala conduttrice in contrasto con quanto previsto dall’art. 1456 Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 7 c.c., atteso che tale ultima norma, nel consentire alle parti di individuare l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni convenute come idonee a giustificare l a risoluzione del contratto, esclude la possibilità per il giudice di valutarne l’eventuale gravità ai finidella produzione dell’effetto risolutorio, essendo rimasta attestata pertabulas, nel caso di specie, la tardività nell’adempimento, da parte della Tortora, delle obbligazioni di pagamento dei canoni dedotti in giudizio; ilmotivo è inammissibile. osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo so ltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;in riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del ricorrente principale sul presupposto che i comportamenti della conduttrice (contestati dal locatore alla stregua di inadempimenti), dovevanoritenersi tali, ove valutati ex fide bona , da non configurare gliestremi per il riconoscimento di un effettivo inadempimento, con la conseguente esclusione dell’utile invocabilità, da parte del locatore, della clausola risolutiva espressa posta a fondamento della domanda originariamentespiegata, l’odierna censura della ricorrente, nel porre la questi one dell’impossibilità, per il giudice, nel caso dell’avvenuta stipulazionedi una clausola risolutiva espressa, di valutare nel merito la‘non scarsa importanza’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione, dimostradi non essersi punto confrontato con l a decisione impugnata (incline, non già a valutare la gravità dell’inadempimento, ma ad escluderein radice la sussistenza di quest’ultimo), con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; conil terzo mot ivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale conferito rilievo circostanze di fatto in relazione alle quali la controparte non avrebbe assolto a lcun onere probatorio, essendosi unicamente affidata alla richiesta di prove del tuttoinammissibili; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c., l imitandosi adenunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si c onfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni; nelcaso di specie, viceversa, la corte territoriale non risulta essere affattoincorsa in tale inversione nell’attribuzione degli oneri probatori delle parti, essendosi unicamente limitata a valutare le eme rgenze probatoriecomplessivamente acquisite al fine di verificare l’avvenuta dimostrazione(nella specie mancata) del ricorso di un inadempimento effettivamente imputabile a carico della conduttrice, senza fondarsi sulla pretesa esistenza o inesistenza di fatti, rispettivamente, indimostratio, al contrario, pienamente comprovati; con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art.91 c.p.c., nonché dei criteri le gali di determinazione del valore dellacontroversia in ambito endoprocessuale ai fini della liquidazione dellespese di lite (artt. 12 c.p.c. e 5 del d.m. n. 55/2014), per avere ilgiudice d’appello erroneamente richiamato, ai fini della liquidazione dellespese di lite – non già il valore corrispondente all’ammontare dei canonidel residuo periodo della locazione che la domanda risolutoria dell’attore mirava a far cessare anticipatamente (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata ne l ricorso incidentale) , bensì– il solo importo della mora maturata a carico della conduttrice; sotto altro profilo, la ricorrente incidentale censura la decisione impugnata per avere la corte territoriale ingiustificatamente escluso, dal calcolo delle spese di lite, il compenso dovuto per la fase di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri istruttoria/trattazione, seppure dimidiato in considerazione dell’avvenutaeffettiva trattazione della causa pur in assenza di attività istruttoria; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come l’art. 12 c.p.c. (richiamato dall’art. 5 del D.M.55/14) espressamente preved a che il valore della causa che ha ad oggetto la risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determinain base a quella parte del rapporto che è in contestazione ; inparticolare, nel caso di domanda di risoluzione di un contratto di locazione,il valore della causa commisurata alla parte del rapporto in contestazionedev’essere identificata nell’importo pari al complesso dei canonidel residuo periodo della locazione che la doma nda di risoluzione intendevafar cessare (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4921 del 02/03/2018 , Rv. 647361 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 23/01/2008 , Rv. 601182- 01) ; daciò discende l’applicazione, al caso di specie, non già del primo scaglioneapplicato espressamente dal giudice d’appello (cfr. fl 8 della sentenzaimpugnata), bensì dello scaglione superiore, dovendo inoltre sottolinearsila sussistenza del diritto del difensore al compenso per la fasedi trattazione/ istruttoria tanto in relazione al primo, quanto con riguardo al secondo grado di giudizio ( cfr., al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 31317 del 24 / 10 /20 22 i relativi richiami ai precedenti conformi) seppure dimidiat o nella sua concreta entità, nel caso di specie, come espressamente invocato dalla stessa ricorrente incidentale; sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del ricorso principale e la fondatezza del ricorso incidentale, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in re lazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con il conseguente rinvio alla Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r.n. 115/2002.

P.Q.M.

Dichiarainammissibile il ricorso principale.

Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale e rinvia alla Corte d’appellodi Potenza, in diversa composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso r.g. n. 4274/2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma,[OSCURATO:PERSONA], n. 3 , presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 324/2021 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositatain data 8/07/2021 ; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 / 01 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], con sentenza resa in data 8/7/2021 (n. 324/2021), la Corte d’appello di Potenza, in accoglimento dell’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento dell’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di locazione intercorso tra le parti per inadempimento della Tortora (quale conduttrice); con la medesima pronuncia, la corte territoriale ha disposto la condannadel Domenichiello al rimborso delle spe se di entrambi i gradi delgiudizio di merito; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha ritenuto,in contrasto con quanto rilevato dal giudice di primo grado, che il comportamento della conduttrice contestato dal locatore non fossevalso a integrare gli estremi dell’inadempimento individuato nella clausolarisolutiva espressa invocata dal Domenichiello, avendo le parti conferito rilievo, in tale clausola, alle sole omissioni (e non già ai ritardi),da parte della conduttrice, nel pagam ento dei canoni dovuti; inogni caso, secondo la corte territoriale, gli stessi ritardi rilevati nel pagamento dei canoni da parte della Tortora, dovevano ritenersi tali, ove valutati ex fide bona , da non configurare gli estremi per il riconoscimento di un effettivo inadempimento, con la conseguente esclusione dell’utile invocabilità, da parte del locatore, della clausola risolutivaespressa posta a fondamento della domanda originariamente spiegata; avversola sentenza d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso percassazione sulla base di tre motivi d’impugnazione; GiuliaTortora resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorsoincidentale sulla base di un unico motivo d’impugnazione; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri EnzoDomenichiello ha depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione degli artt. 1362 - 1371 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamenteinterpretato la volontà delle parti tras fusa nel contratto dilocazione, segnatamente nella parte in cui le stesse avevano previsto lapossibilità, per il locatore, di invocare la risoluzione del contratto (ai sensidell’art. 1456 c.c.) in caso di mancato pagamento, anche solo parziale,da parte della conduttrice, di una sola delle rate del canone di locazione decorsi sette giorni dal ricevimento della messa in mora e comunque dopo venti giorni dalla relativa scadenza, avendo i giudici d’appellopreteso di sovrapporre, alla chiara e inequivocabil e volontà manifestata dalle parti, il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto, da ritenersi, nella specie, del tutto inconferente, dovendo attribuirsiprevalente rilievo, rispetto ai canoni di interpretazione c.d. ‘oggettiva’ del contratto, a i criteri di interpretazione c.d. ‘soggettiva’ fondatisulla valutazione della volontà delle parti contraenti per come obiettivamentemanifestata; ilmotivo è inammissibile; varrà preliminarmente sottolineare l’errore in cui risulta incorso l’odiernoricorrente principale nel ricondurre il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto nell’ambito dei canoni legali di ermeneuticacontrattuale, atteso che l’art. 1375 c.c., lungi dall’attenere all’aspetto interpretativo della volontà con sacrata dalle parti, risulta unicamente diretto a conferire rilievo al canone di buona fede nella valutazionedel comportamento esecutivo delle parti, anche allo scopo diindividuare, nei diversi aspetti di tale comportamento, gli eventuali Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri profili suscett ibili di rilevare nella prospettiva dell’inadempimento del contratto; ciòposto – permanendo nel perimetro imposto dal ricorrente con riguardoal contestato rispetto, da parte del giudice a quo , dei canoni legalidi ermeneutica contrattuale – varrà conside rare come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali debba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consen titi dal testo dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovveronei casi di violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, ai sensie per gli effetti di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessar iamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253); nelcaso di specie, l’odierno ricorrente si è limit ato ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale ( ex art. 1363 c.c.), oltre alla (ambigua)contestazione della violazione dei canoni interpretativi della buonafede (art. 1366 c.c.), orientando l’argomentazione critica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corte territoria le, non già attraversola prospettazione di un’obiettiva e inaccettabile contrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalità o intima contraddittorietàdell’interpretazione complessiva dell’atto (così come dellarilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contraria a buona fede degli accordi contrattuali raggiunti dalle parti), bensì attraverso l’indicazionedegli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativacriticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraverso la sollecitazione della corte di legittimità allarinnovazione di una non consentita valutazione di merito; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislat ore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negozialesufficientemente congruo, rispetto al testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertez ze, piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole al comportamento delle parti posteriorealla conclusione del contratto, sì da sfuggire integralmente alle odierne censure avanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione ed errata applicazione dell’art. 1456 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto di poter valutare la gravità dell’inademp imento in cui era incorsala conduttrice in contrasto con quanto previsto dall’art. 1456 Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri 7 c.c., atteso che tale ultima norma, nel consentire alle parti di individuare l’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni convenute come idonee a giustificare l a risoluzione del contratto, esclude la possibilità per il giudice di valutarne l’eventuale gravità ai finidella produzione dell’effetto risolutorio, essendo rimasta attestata pertabulas, nel caso di specie, la tardività nell’adempimento, da parte della Tortora, delle obbligazioni di pagamento dei canoni dedotti in giudizio; ilmotivo è inammissibile. osserva il Collegio come il ricorrente abbia prospettato il vizio in esamesenza cogliere in modo specifico la ratio individuata dal giudice aquo a sostegno della decisione assunta; sul punto, varrà richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale, il motivo d'impugnazioneè rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, della o delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisioneè erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare unerrore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo so ltanto qualora i motivi con i qualiè esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e,quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamenteconsiderare le ragioni che la sorreggono e da esse non possonoprescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo;in riferimento al ricorso per c assazione tale nullità, risolvendosi nellaproposizione di un "non motivo", è espressamente sanzionata con Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri l'inammissibilità ai sensi dell'art. 366 n. 4 cod. proc. Civ. (Sez. 3, Sentenzan. 359 del 11/01/2005, Rv. 579564 - 01); nellaspecie, avendo la corte territoriale disatteso la domanda del ricorrente principale sul presupposto che i comportamenti della conduttrice (contestati dal locatore alla stregua di inadempimenti), dovevanoritenersi tali, ove valutati ex fide bona , da non configurare gliestremi per il riconoscimento di un effettivo inadempimento, con la conseguente esclusione dell’utile invocabilità, da parte del locatore, della clausola risolutiva espressa posta a fondamento della domanda originariamentespiegata, l’odierna censura della ricorrente, nel porre la questi one dell’impossibilità, per il giudice, nel caso dell’avvenuta stipulazionedi una clausola risolutiva espressa, di valutare nel merito la‘non scarsa importanza’ dell’inadempimento ai fini della risoluzione, dimostradi non essersi punto confrontato con l a decisione impugnata (incline, non già a valutare la gravità dell’inadempimento, ma ad escluderein radice la sussistenza di quest’ultimo), con la conseguente inammissibilità della censura per le specifiche ragioni in precedenza indicate; conil terzo mot ivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale conferito rilievo circostanze di fatto in relazione alle quali la controparte non avrebbe assolto a lcun onere probatorio, essendosi unicamente affidata alla richiesta di prove del tuttoinammissibili; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come la censura illustrata dal ricorrente non contengaalcuna denuncia del paradigma dell'art. 2697 c.c., l imitandosi adenunciare unicamente una pretesa erronea valutazione di risultanze probatorie; Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unite di questa corte di legittimità, ai sensi del quale la violazione dell'art.2697 c.c. si c onfigura se il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull'onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendol’onus probandi a una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulladifferenza fra fatti costituivi ed eccezioni; nelcaso di specie, viceversa, la corte territoriale non risulta essere affattoincorsa in tale inversione nell’attribuzione degli oneri probatori delle parti, essendosi unicamente limitata a valutare le eme rgenze probatoriecomplessivamente acquisite al fine di verificare l’avvenuta dimostrazione(nella specie mancata) del ricorso di un inadempimento effettivamente imputabile a carico della conduttrice, senza fondarsi sulla pretesa esistenza o inesistenza di fatti, rispettivamente, indimostratio, al contrario, pienamente comprovati; con l’unico motivo di ricorso incidentale proposto, [OSCURATO:PERSONA] censurala sentenza impugnata per violazione ed erronea applicazione dell’art.91 c.p.c., nonché dei criteri le gali di determinazione del valore dellacontroversia in ambito endoprocessuale ai fini della liquidazione dellespese di lite (artt. 12 c.p.c. e 5 del d.m. n. 55/2014), per avere ilgiudice d’appello erroneamente richiamato, ai fini della liquidazione dellespese di lite – non già il valore corrispondente all’ammontare dei canonidel residuo periodo della locazione che la domanda risolutoria dell’attore mirava a far cessare anticipatamente (come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità richiamata ne l ricorso incidentale) , bensì– il solo importo della mora maturata a carico della conduttrice; sotto altro profilo, la ricorrente incidentale censura la decisione impugnata per avere la corte territoriale ingiustificatamente escluso, dal calcolo delle spese di lite, il compenso dovuto per la fase di Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri istruttoria/trattazione, seppure dimidiato in considerazione dell’avvenutaeffettiva trattazione della causa pur in assenza di attività istruttoria; ilmotivo è fondato; osserva il Collegio come l’art. 12 c.p.c. (richiamato dall’art. 5 del D.M.55/14) espressamente preved a che il valore della causa che ha ad oggetto la risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determinain base a quella parte del rapporto che è in contestazione ; inparticolare, nel caso di domanda di risoluzione di un contratto di locazione,il valore della causa commisurata alla parte del rapporto in contestazionedev’essere identificata nell’importo pari al complesso dei canonidel residuo periodo della locazione che la doma nda di risoluzione intendevafar cessare (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 4921 del 02/03/2018 , Rv. 647361 – 01 ; Sez. 2, Sentenza n. 1467 del 23/01/2008 , Rv. 601182- 01) ; daciò discende l’applicazione, al caso di specie, non già del primo scaglioneapplicato espressamente dal giudice d’appello (cfr. fl 8 della sentenzaimpugnata), bensì dello scaglione superiore, dovendo inoltre sottolinearsila sussistenza del diritto del difensore al compenso per la fasedi trattazione/ istruttoria tanto in relazione al primo, quanto con riguardo al secondo grado di giudizio ( cfr., al riguardo, Sez. 3, Sentenza n. 31317 del 24 / 10 /20 22 i relativi richiami ai precedenti conformi) seppure dimidiat o nella sua concreta entità, nel caso di specie, come espressamente invocato dalla stessa ricorrente incidentale; sulla base di tali premesse, rilevata l’inammissibilità del ricorso principale e la fondatezza del ricorso incidentale, dev’essere pronunciata la cassazione della sentenza impugnata in re lazione all’accoglimento del ricorso incidentale, con il conseguente rinvio alla Adunanzadel12 gennaio 2023 - R.G. n. 4274/2022 - rel. cons. [OSCURATO:PERSONA]Utri Corte d’appello di Potenza, in diversa composizione, cui è altresì rimessodi provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio dilegittimità; dev’essere, infine, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 - quater, dell'art. 13 del d.p.r.n. 115/2002. P.Q.M. Dichiarainammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accoglimento del ricorso incidentale e rinvia alla Corte d’appellodi Potenza, in diversa composiz
Sentenza Cassazione n. 05541/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris