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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12465/2026

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enerale pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già socia diProgefin [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese,già socia di SIA [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione,cancellata dal registro delle imprese, già IGM Impresa GeneraliManutenzioni di A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]SIA – [OSCURATO:PERSONA] giàIGM [OSCURATO:PERSONA] di A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimata-[OSCURATO:PERSONA]-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATENumero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026-intimata-Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4440/2017, depositata il13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Il liquidatore di SIA [OSCURATO:PERSONA] srl proponevaricorso avverso una cartella di pagamento notificata nel 2011, con laquale aveniva chiesto il pagamento della somma di euro1.211.261,29, per omesso versamento ILOR, ritenute alla fonte eaccessori per l’anno 1991.2.

L’Agente per la riscossione, unica parte resistente convenuta ingiudizio, rimaneva contumace.

La CTP di Siracusa, con sentenza n.2799/2014, accoglieva il ricorso, ritenendo applicabili i termini per lariscossione contemplati dalla normativa ordinaria.

Dato che lacartella riguardava il “periodo d’imposta 1992”, le somme iscritte aruolo avrebbero dovuto essere richieste entro il 31/12/1998 mentrela cartella era stata notificata solo il 18/12/2006, con conseguentedecadenza dell’Amministrazione dal diritto di far valere la pretesa.

Ilgiudice richiamava la giurisprudenza secondo cui nei casi in cui icontribuenti non si avvalevano delle sospensioni e agevolazionipreviste dalla legislazione speciale conseguente al sisma deldicembre 1990, l’amministrazione non poteva a sua volta usufruiredella proroga dei termini per l’accertamento e per la notifica dellecartelle.3.

La CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n.4440/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] all’ente impositore, nel giudizio diappello, si costituiva [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già socia di SIA2 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026Servizi [OSCURATO:PERSONA] srl, cancellata dal registro delle impreseData pubblicazione 04/05/2026nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione veniva asua volta cancellata dal registro delle imprese nel corso del gravamema la richiesta d’interruzione del giudizio veniva respinta perchépresentata da parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo.La Corte regionale riteneva fondata e assorbente l’eccezioneprocessuale proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione.L’impugnazione doveva considerarsi inammissibile in quanto erastata notificata a SIA [OSCURATO:PERSONA] srl quando era giàestinta.4. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso affidato a due motivimentre [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, già socia di [OSCURATO:PERSONA] srl haresistito con controricorso.

L’Agenzia delle entrate, nonostante lanotifica del 12-17/5/2018, è rimasta intimata.

Le altre società a cuiil ricorso è stato notificato si sono estinte a seguito dellacancellazione dal registro delle imprese.5.

La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6.

Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] spa lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 82, 85, 299, 300 e 330 c.p.c. e 2495c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,perché il giudice ha erroneamente applicato la normativa in tema dinotificazione dell’impugnazione, capacità giuridica e legittimazioneprocessuale della società (SIA [OSCURATO:PERSONA] srl)cessata durante il giudizio di primo grado.

Non ha considerato laregola dell’ultrattività della procura con la conseguenza che dovevaritenersi valida la notificazione dell’impugnazione ex art. 330 c.p.c.presso il difensore, che non aveva comunicato l’evento interruttivoverificatosi nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di una3 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026parte assistita.

L’appellante aveva appreso della cancellazione soloData pubblicazione 04/05/2026nel corso del giudizio di appello a seguito della costituzione diProgefin [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dichiaratasi ex socia della societàestinta.2.

Il motivo è fondato.2.1 La difesa di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha eccepito che il motivoè inammissibile perché la ricorrente sostiene che l’appello fosse statonotificato a SIA [OSCURATO:PERSONA] srl presso il procuratorecostituito “senza indicare da quale documento risulti tale circostanzae dove lo stesso sia rinvenibile nei fascicoli di causa”.

L’indicazionesarebbe necessaria perché il giudice di appello riferisce di notificaalla società estinta tout court ma soprattutto perché nel processotributario l’atto processuale può essere notificato a mezzo ufficialegiudiziario ovvero direttamente dal contribuente a mezzo del serviziopostale.2.2 L’eccezione è infondata perché l’appello è stato dichiaratoinammissibile non per un vizio di notificazione – la notificazionedell’appello deve essere eseguita nei confronti del difensoredomiciliatario e se fosse eseguita direttamente nei confronti dellaparte sarebbe stata nulla – ma perché la parte appellata era statacancellata dal registro delle imprese.

Deve partirsi dalla presunzione,dato il tenore della pronuncia, che l’atto d’impugnazione fosse statonotificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c. alla società presso il difensore.Il fatto che la notifica fosse avvenuta a mezzo dell’ufficiale giudiziarioo a mezzo posta non assume alcuna rilevanza.2.3 Occupandosi degli effetti processuali conseguenti al verificarsi diuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c. questa Corte, a SezioniUnite, ha affermato il principio della perdurante operatività dellaregola dell'ultrattività del mandato difensivo: «In caso di morte operdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera diquest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato4 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come seData pubblicazione 04/05/2026l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre partied al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazionedovuta alla proposizione dell'impugnazione.

Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legaledi quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo,dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimastala medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parteo notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quartocomma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez.

U., 15295/2014).

Lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a normadell'art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine perl'impugnazione nei confronti della parte deceduta o delrappresentante legale della parte divenuta incapace; dettoprocuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla litevalida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato aproporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione perla proposizione del quale è richiesta la procura speciale) inrappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace,va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; èammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comadell'art. 330 cpv c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta odivenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avutodiversamente conoscenza dell'evento.

I principi affermati hanno unavalenza generale, risultando pienamente applicabili non solo allaparte persona fisica ma alla cancellazione delle società dal registrodelle imprese, essendo stato superato il principio per cui l'esigenzadi stabilità del processo doveva intendersi limitata al grado di5 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026giudizio in cui l'evento interruttivo è occorso, per sancire, l'oppostaNumero di raccolta generale 12465/2026regola dell'ultrattività del mandato (Cass. 23141/2014Da,t a pCubablsicasz.io ne 04/05/202615762/2016 e Cass. 2449/2024).3.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione degliartt. 91 e 93 c.p.c. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché il giudice ha erroneamente condannato la parteappellante a rimborsare le spese a [OSCURATO:PERSONA] srl con distrazionenei confronti del difensore nonostante nelle more del giudizio lasocietà si era estinta a seguito di cancellazione dal registro delleimprese.4.

Il secondo motivo riguardante la regolamentazione delle spese dilite rimane assorbito dall’accoglimento del primo.5.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale pro tempore, rappresentata edifesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), già socia diProgefin [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, cancellata dal registro delle imprese,già socia di SIA [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione,cancellata dal registro delle imprese, già IGM Impresa GeneraliManutenzioni di A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]SIA – [OSCURATO:PERSONA] giàIGM [OSCURATO:PERSONA] di A [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]-intimata-[OSCURATO:PERSONA]-intimata-AGENZIA DELLE ENTRATENumero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026-intimata-Data pubblicazione 04/05/2026avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaSicilia, sezione staccata di Siracusa, n. 4440/2017, depositata il13/11/2017.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Il liquidatore di SIA [OSCURATO:PERSONA] srl proponevaricorso avverso una cartella di pagamento notificata nel 2011, con laquale aveniva chiesto il pagamento della somma di euro1.211.261,29, per omesso versamento ILOR, ritenute alla fonte eaccessori per l’anno 1991.2. L’Agente per la riscossione, unica parte resistente convenuta ingiudizio, rimaneva contumace. La CTP di Siracusa, con sentenza n.2799/2014, accoglieva il ricorso, ritenendo applicabili i termini per lariscossione contemplati dalla normativa ordinaria. Dato che lacartella riguardava il “periodo d’imposta 1992”, le somme iscritte aruolo avrebbero dovuto essere richieste entro il 31/12/1998 mentrela cartella era stata notificata solo il 18/12/2006, con conseguentedecadenza dell’Amministrazione dal diritto di far valere la pretesa. Ilgiudice richiamava la giurisprudenza secondo cui nei casi in cui icontribuenti non si avvalevano delle sospensioni e agevolazionipreviste dalla legislazione speciale conseguente al sisma deldicembre 1990, l’amministrazione non poteva a sua volta usufruiredella proroga dei termini per l’accertamento e per la notifica dellecartelle.3. La CTR della Sicilia, sezione staccata di Siracusa, con sentenza n.4440/2017, dichiarava inammissibile l’appello proposto da[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] all’ente impositore, nel giudizio diappello, si costituiva [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, già socia di SIA2 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026Servizi [OSCURATO:PERSONA] srl, cancellata dal registro delle impreseData pubblicazione 04/05/2026nel giudizio di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione veniva asua volta cancellata dal registro delle imprese nel corso del gravamema la richiesta d’interruzione del giudizio veniva respinta perchépresentata da parte diversa da quella colpita dall’evento interruttivo.La Corte regionale riteneva fondata e assorbente l’eccezioneprocessuale proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione.L’impugnazione doveva considerarsi inammissibile in quanto erastata notificata a SIA [OSCURATO:PERSONA] srl quando era giàestinta.4. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso affidato a due motivimentre [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, già socia di [OSCURATO:PERSONA] srl haresistito con controricorso. L’Agenzia delle entrate, nonostante lanotifica del 12-17/5/2018, è rimasta intimata. Le altre società a cuiil ricorso è stato notificato si sono estinte a seguito dellacancellazione dal registro delle imprese.5. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.6. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolola contribuente ha depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, [OSCURATO:PERSONA] spa lamenta la violazionee falsa applicazione degli artt. 82, 85, 299, 300 e 330 c.p.c. e 2495c.c., con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c.,perché il giudice ha erroneamente applicato la normativa in tema dinotificazione dell’impugnazione, capacità giuridica e legittimazioneprocessuale della società (SIA [OSCURATO:PERSONA] srl)cessata durante il giudizio di primo grado. Non ha considerato laregola dell’ultrattività della procura con la conseguenza che dovevaritenersi valida la notificazione dell’impugnazione ex art. 330 c.p.c.presso il difensore, che non aveva comunicato l’evento interruttivoverificatosi nel corso del giudizio di primo grado nei confronti di una3 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026parte assistita. L’appellante aveva appreso della cancellazione soloData pubblicazione 04/05/2026nel corso del giudizio di appello a seguito della costituzione diProgefin [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, dichiaratasi ex socia della societàestinta.2. Il motivo è fondato.2.1 La difesa di [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ha eccepito che il motivoè inammissibile perché la ricorrente sostiene che l’appello fosse statonotificato a SIA [OSCURATO:PERSONA] srl presso il procuratorecostituito “senza indicare da quale documento risulti tale circostanzae dove lo stesso sia rinvenibile nei fascicoli di causa”. L’indicazionesarebbe necessaria perché il giudice di appello riferisce di notificaalla società estinta tout court ma soprattutto perché nel processotributario l’atto processuale può essere notificato a mezzo ufficialegiudiziario ovvero direttamente dal contribuente a mezzo del serviziopostale.2.2 L’eccezione è infondata perché l’appello è stato dichiaratoinammissibile non per un vizio di notificazione – la notificazionedell’appello deve essere eseguita nei confronti del difensoredomiciliatario e se fosse eseguita direttamente nei confronti dellaparte sarebbe stata nulla – ma perché la parte appellata era statacancellata dal registro delle imprese. Deve partirsi dalla presunzione,dato il tenore della pronuncia, che l’atto d’impugnazione fosse statonotificato ai sensi dell’art. 330 c.p.c. alla società presso il difensore.Il fatto che la notifica fosse avvenuta a mezzo dell’ufficiale giudiziarioo a mezzo posta non assume alcuna rilevanza.2.3 Occupandosi degli effetti processuali conseguenti al verificarsi diuno degli eventi previsti nell'art. 299 c.p.c. questa Corte, a SezioniUnite, ha affermato il principio della perdurante operatività dellaregola dell'ultrattività del mandato difensivo: «In caso di morte operdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore,l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera diquest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato4 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026Numero di raccolta generale 12465/2026alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come seData pubblicazione 04/05/2026l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata laposizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre partied al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché inquelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazionedovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione èsuscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, sicostituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legaledi quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munitodi procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo,dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimastala medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parteo notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quartocomma, cod. proc. civ.» (Cass., Sez. U., 15295/2014). Lanotificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a normadell'art. 285 c.p.c. è idonea a far decorrere il termine perl'impugnazione nei confronti della parte deceduta o delrappresentante legale della parte divenuta incapace; dettoprocuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla litevalida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato aproporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione perla proposizione del quale è richiesta la procura speciale) inrappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace,va considerata nell'ambito del processo ancora in vita e capace; èammissibile l'atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comadell'art. 330 cpv c.p.c., presso il procuratore, alla parte deceduta odivenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avutodiversamente conoscenza dell'evento. I principi affermati hanno unavalenza generale, risultando pienamente applicabili non solo allaparte persona fisica ma alla cancellazione delle società dal registrodelle imprese, essendo stato superato il principio per cui l'esigenzadi stabilità del processo doveva intendersi limitata al grado di5 di 6Numero registro generale 16206/2018Numero sezionale 3464/2026giudizio in cui l'evento interruttivo è occorso, per sancire, l'oppostaNumero di raccolta generale 12465/2026regola dell'ultrattività del mandato (Cass. 23141/2014Da,t a pCubablsicasz.io ne 04/05/202615762/2016 e Cass. 2449/2024).3. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione degliartt. 91 e 93 c.p.c. con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,c.p.c., perché il giudice ha erroneamente condannato la parteappellante a rimborsare le spese a [OSCURATO:PERSONA] srl con distrazionenei confronti del difensore nonostante nelle more del giudizio lasocietà si era estinta a seguito di cancellazione dal registro delleimprese.4. Il secondo motivo riguardante la regolamentazione delle spese dilite rimane assorbito dall’accoglimento del primo.5. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo, assorbito ilsecondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivoaccolto con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia, sezione staccata di Siracusa, affinché, in diversacomposizione, proceda a nuovo e motivato esame nel rispetto deiprincipi sopra illustrati, nonché provveda a regolare le spese delgiudizio di legittimità a norma degli artt. 385, terzo comma, secondaparte, c.p.c. e 62, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione staccata diSiracusa, affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo emotivato esame nonché provveda a regolare le spese del giudizio dilegittimità tra le parti.Così deciso in Roma, il 23/4/2026la PresidenteRoberta Crucitti6 di 6
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